Art. 6
Divieto di incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza
1. All'art. 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le
parole da «a soggetti, gia' appartenenti ai ruoli delle stesse» fino
alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «a soggetti gia'
lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette
amministrazioni e', altresi', fatto divieto di conferire ai medesimi
soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di
governo delle amministrazioni (( di cui al primo periodo e degli enti
e societa' da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle
giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli
organi elettivi degli enti di cui all'art. 2, comma 2-bis, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Incarichi e collaborazioni sono
consentiti, esclusivamente a titolo gratuito e per una durata non
superiore a un anno, non prorogabile ne' rinnovabile, presso ciascuna
amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di
spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente
dell'amministrazione interessata. Gli organi costituzionali si
adeguano alle disposizioni del presente comma nell'ambito della
propria autonomia». ))
2. Le disposizioni dell'art. 5, comma 9, del decreto-legge n. 95
del 2012, come modificato dal comma 1, si applicano agli incarichi
conferiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
Riferimenti normativi
Si riporta l'art. 5, comma 9, del citato decreto-legge
6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dalla presente
legge:
"9. E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di
cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del
2001, nonche' alle pubbliche amministrazioni inserite nel
conto economico consolidato della pubblica amministrazione,
come individuate dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT) ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 31
dicembre 2009, n. 196 nonche' alle autorita' indipendenti
ivi inclusa la Commissione nazionale per le societa' e la
borsa (Consob) di attribuire incarichi di studio e di
consulenza a soggetti gia' lavoratori privati o pubblici
collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni e',
altresi', fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti
incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di
governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e
degli enti e societa' da esse controllati, ad eccezione dei
componenti delle giunte degli enti territoriali e dei
componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di
cui all'art. 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto
2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125. Incarichi e collaborazioni sono
consentiti, esclusivamente a titolo gratuito e per una
durata non superiore a un anno, non prorogabile ne'
rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere
rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei
limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione
interessata. Gli organi costituzionali si adeguano alle
disposizioni del presente comma nell'ambito della propria
autonomia. Sono comunque consentiti gli incarichi e le
cariche conferiti a titolo gratuito. Il presente comma non
si applica agli incarichi e alle cariche presso organi
costituzionali.".