Art. 7
Prerogative sindacali nelle pubbliche amministrazioni
1. Ai fini della razionalizzazione e riduzione della spesa
pubblica, a decorrere dal 1º settembre 2014, i contingenti
complessivi dei distacchi, aspettative e permessi sindacali, gia'
attribuiti dalle rispettive disposizioni regolamentari e contrattuali
vigenti al personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'art.
1, comma 2, ivi compreso quello dell'art. 3, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, sono ridotti del cinquanta per cento per
ciascuna associazione sindacale.
(( 1-bis. Per le Forze di polizia ad ordinamento civile e per il
Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'art. 19 della legge 4
novembre 2010, n. 183, in sostituzione della riduzione di cui al
comma 1 del presente articolo e con la stessa decorrenza, per
ciascuna riunione sindacale, tenuta su convocazione
dell'amministrazione, un solo rappresentante per ciascuna
organizzazione puo' gravare sui permessi di cui all'art. 32, comma 4,
del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164,
per le Forze di polizia ad ordinamento civile. Per il Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, un solo rappresentante per ciascuna
organizzazione puo' gravare sui permessi di cui all'art. 40, comma 4,
del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante
«Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non
direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 173 alla Gazzetta Ufficiale
n. 168 del 19 luglio 2008, per il personale non direttivo e non
dirigente, e di cui all'art. 23, comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 7 maggio 2008, recante «Recepimento dell'accordo
sindacale integrativo per il personale direttivo e dirigente del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco», pubblicato nel medesimo
supplemento ordinario n. 173 alla Gazzetta Ufficiale n. 168 del 19
luglio 2008, per il personale direttivo e dirigente. Eventuali
ulteriori permessi per le predette finalita' devono essere computati
nel monte ore di cui al comma 2 dei citati articoli 40 e 23, a carico
di ciascuna organizzazione sindacale. ))
2. Per ciascuna associazione sindacale, la (( rideterminazione ))
dei distacchi di cui al comma 1 e' operata con arrotondamento delle
eventuali frazioni all'unita' superiore e non opera nei casi di
assegnazione di un solo distacco.
3. Con le procedure contrattuali e negoziali previste dai
rispettivi ordinamenti puo' essere modificata la ripartizione dei
contingenti ridefiniti ai sensi dei commi 1 e 2 tra le associazioni
sindacali. (( In tale ambito e' possibile definire, con invarianza di
spesa, forme di utilizzo compensativo tra distacchi e permessi
sindacali. ))
Riferimenti normativi
Per il riferimento al citato art. 1, comma 2, della
legge 30 marzo 2001, n. 165, vedasi in note all'art. 1.
Si riporta l'art. 3 della citata legge 30 marzo 2001,
n. 165:
"Art. 3 - Personale in regime di diritto pubblico
1. In deroga all'art. 2, commi 2 e 3, rimangono
disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati
ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e
procuratori dello Stato, il personale militare e delle
Forze di polizia di Stato, il personale della carriera
diplomatica e della carriera prefettizia, nonche' i
dipendenti degli enti che svolgono la loro attivita' nelle
materie contemplate dall'art. 1 del decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e
dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive
modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287.
1-bis. In deroga all'art. 2, commi 2 e 3, il rapporto
di impiego del personale, anche di livello dirigenziale,
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, esclusi il
personale volontario previsto dal regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2000, n.
362, e il personale volontario di leva, e' disciplinato in
regime di diritto pubblico secondo autonome disposizioni
ordinamentali.
1-ter. In deroga all'art. 2, commi 2 e 3, il personale
della carriera dirigenziale penitenziaria e' disciplinato
dal rispettivo ordinamento.
2. Il rapporto di impiego dei professori e dei
ricercatori universitari resta disciplinato dalle
disposizioni rispettivamente vigenti, in attesa della
specifica disciplina che la regoli in modo organico ed in
conformita' ai principi della autonomia universitaria di
cui all'art. 33 della Costituzione ed agli articoli 6 e
seguenti della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive
modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei principi di
cui all'art. 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n.
421.".
Si riporta l'art. 19 della legge 4 novembre 2010, n.
183, recante "Deleghe al Governo in materia di lavori
usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi,
aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di
servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di
apprendistato, di occupazione femminile, nonche' misure
contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro
pubblico e di controversie di lavoro":
"Art. 19 - Specificita' delle Forze armate, delle Forze
di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
1. Ai fini della definizione degli ordinamenti, delle
carriere e dei contenuti del rapporto di impiego e della
tutela economica, pensionistica e previdenziale, e'
riconosciuta la specificita' del ruolo delle Forze armate,
delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, nonche' dello stato giuridico del personale ad essi
appartenente, in dipendenza della peculiarita' dei compiti,
degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da
leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle
istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della
sicurezza interna ed esterna, nonche' per i peculiari
requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati
impieghi in attivita' usuranti.
2. La disciplina attuativa dei principi e degli
indirizzi di cui al comma 1 e' definita con successivi
provvedimenti legislativi, con i quali si provvede altresi'
a stanziare le occorrenti risorse finanziarie.
3. Il Consiglio centrale di rappresentanza militare
(COCER) partecipa, in rappresentanza del personale
militare, alle attivita' negoziali svolte in attuazione
delle finalita' di cui al comma 1 e concernenti il
trattamento economico del medesimo personale.".
Si riporta l'art. 32, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, recante
"Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia
ad ordinamento civile e dello schema di concertazione per
le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al
quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico
2002-2003.":
"4. Oltre ai permessi sindacali di cui ai commi 2 e 3,
tenuto conto della specificita' delle funzioni
istituzionali e della particolare organizzazione delle
Forze di polizia ad ordinamento civile, in favore del
personale di cui al comma 1, sono concessi ulteriori
permessi sindacali retribuiti, non computabili nel
contingente complessivo di cui ai medesimi commi 2 e 3,
esclusivamente per la Partecipazione a riunioni sindacali
su convocazione dell'amministrazione.".
Si riporta l'art. 40, commi 2 e 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante
"Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il
personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco":
"2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, il limite massimo del monte ore annuo dei
permessi sindacali retribuiti autorizzabili a favore del
medesimo personale e' determinato in 24.585 ore. Nelle more
del funzionamento dell'organismo di rappresentanza per il
personale di cui al comma 1, previsto dall'art. 35 del
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, resta fermo
quanto disposto dall'art. 170 del predetto decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
(Omissis).
4. Nel monte ore annuo complessivo dei permessi
sindacali di cui ai commi 2 e 3 non si computa il tempo
impiegato, durante l'orario di lavoro, esclusivamente per
la partecipazione del personale di cui al comma 1 a
riunioni con l'Amministrazione su formale e diretta
convocazione di quest'ultima, limitatamente al tempo
strettamente necessario alla partecipazione stessa.".
Si riporta l'art. 23, commi 2 e 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante
"Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il
personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco":
"2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto del Presidente della Repubblica, il limite
massimo del monte ore annuo dei permessi sindacali
retribuiti autorizzabili a favore del medesimo personale e'
determinato in 1.020 ore.
(Omissis).
4. Nel monte ore annuo complessivo dei permessi
sindacali di cui ai commi 2 e 3 non si computa il tempo
impiegato, durante l'orario di lavoro, esclusivamente per
la partecipazione del personale di cui al comma 1 a
riunioni con l'Amministrazione su formale e diretta
convocazione di quest'ultima, limitatamente al tempo
strettamente necessario alla partecipazione stessa.".