Art. 8
Incarichi negli uffici di diretta collaborazione
1. All'art. 1, comma 66, della legge 6 novembre 2012 n. 190, sono
apportate le seguenti modificazioni:
(( a) le parole: «compresi quelli di titolarita' dell'ufficio di
gabinetto,» sono sostituite dalle seguenti: «compresi quelli,
comunque denominati, negli uffici di diretta collaborazione, ivi
inclusi quelli di consulente giuridico, nonche' quelli di componente
degli organismi indipendenti di valutazione,»; ))
b) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «E' escluso il
ricorso all'istituto dell'aspettativa.».
2. Gli incarichi di cui all'art. 1, comma 66, della legge n. 190
del 2012, come modificato dal comma 1, in corso alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, cessano di
diritto se nei trenta giorni successivi non e' adottato il
provvedimento di collocamento in posizione di fuori ruolo.
3. Sono fatti salvi i provvedimenti di collocamento in aspettativa
gia' concessi alla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Sui siti istituzionali degli uffici giudiziari ordinari,
amministrativi, contabili e militari nonche' sul sito dell'Avvocatura
dello Stato sono pubblicate le statistiche annuali inerenti alla
produttivita' dei magistrati e degli avvocati dello Stato in servizio
presso l'ufficio. Sono pubblicati sui medesimi siti i periodi di
assenza riconducibili all'assunzione di incarichi conferiti.
Riferimenti normativi
Si riporta l'art. 1, comma 66, della legge 6 novembre
2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalita' nella
pubblica amministrazione", come modificato dalla presente
legge:
"66. Tutti gli incarichi presso istituzioni, organi ed
enti pubblici, nazionali ed internazionali attribuiti in
posizioni apicali o semiapicali, compresi quelli, comunque
denominati, negli uffici di diretta collaborazione, ivi
quello di consulente giuridico, nonche' quelli di
componente degli organismi indipendenti di valutazione, a
magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari,
avvocati e procuratori dello Stato, devono essere svolti
con contestuale collocamento in posizione di fuori ruolo,
che deve permanere per tutta la durata dell'incarico. E'
escluso il ricorso all'istituto dell'aspettativa. Gli
incarichi in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge cessano di diritto se nei centottanta giorni
successivi non viene adottato il provvedimento di
collocamento in posizione di fuori ruolo.".