(( Art. 9
Riforma degli onorari dell'Avvocatura generale dello Stato e delle
avvocature degli enti pubblici
1. I compensi professionali corrisposti dalle amministrazioni
pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agli avvocati
dipendenti delle amministrazioni stesse, ivi incluso il personale
dell'Avvocatura dello Stato, sono computati ai fini del
raggiungimento del limite retributivo di cui all'art. 23-ter del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.
2. Sono abrogati il comma 457 dell'art. 1 della legge 27 dicembre
2013, n. 147, e il terzo comma dell'art. 21 del testo unico di cui al
regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. L'abrogazione del citato
terzo comma ha efficacia relativamente alle sentenze depositate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese
legali a carico delle controparti, le somme recuperate sono ripartite
tra gli avvocati dipendenti delle amministrazioni di cui al comma 1,
esclusi gli avvocati e i procuratori dello Stato, nella misura e con
le modalita' stabilite dai rispettivi regolamenti e dalla
contrattazione collettiva ai sensi del comma 5 e comunque nel
rispetto dei limiti di cui al comma 7. La parte rimanente delle
suddette somme e' riversata nel bilancio dell'amministrazione.
4. Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese
legali a carico delle controparti, il 50 per cento delle somme
recuperate e' ripartito tra gli avvocati e procuratori dello Stato
secondo le previsioni regolamentari dell'Avvocatura dello Stato,
adottate ai sensi del comma 5. Un ulteriore 25 per cento delle
suddette somme e' destinato a borse di studio per lo svolgimento
della pratica forense presso l'Avvocatura dello Stato, da attribuire
previa procedura di valutazione comparativa. Il rimanente 25 per
cento e' destinato al Fondo per la riduzione della pressione fiscale,
di cui all'art. 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e
successive modificazioni.
5. I regolamenti dell'Avvocatura dello Stato e degli altri enti
pubblici e i contratti collettivi prevedono criteri di riparto delle
somme di cui al primo periodo del comma 3 e al primo periodo del
comma 4 in base al rendimento individuale, secondo criteri
oggettivamente misurabili che tengano conto tra l'altro della
puntualita' negli adempimenti processuali. I suddetti regolamenti e
contratti collettivi definiscono altresi' i criteri di assegnazione
degli affari consultivi e contenziosi, da operare ove possibile
attraverso sistemi informatici, secondo principi di parita' di
trattamento e di specializzazione professionale.
6. In tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle
spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole
alle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, ai dipendenti, ad
esclusione del personale dell'Avvocatura dello Stato, sono
corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o
contrattuali vigenti e nei limiti dello stanziamento previsto, il
quale non puo' superare il corrispondente stanziamento relativo
all'anno 2013. Nei giudizi di cui all'art. 152 delle disposizioni per
l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni
transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368,
possono essere corrisposti compensi professionali in base alle norme
regolamentari o contrattuali delle relative amministrazioni e nei
limiti dello stanziamento previsto. Il suddetto stanziamento non puo'
superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013.
7. I compensi professionali di cui al comma 3 e al primo periodo
del comma 6 possono essere corrisposti in modo da attribuire a
ciascun avvocato una somma non superiore al suo trattamento economico
complessivo.
8. Il primo periodo del comma 6 si applica alle sentenze depositate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
I commi 3, 4 e 5 e il secondo e il terzo periodo del comma 6 nonche'
il comma 7 si applicano a decorrere dall'adeguamento dei regolamenti
e dei contratti collettivi di cui al comma 5, da operare entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. In assenza del suddetto adeguamento, a decorrere
dal 1° gennaio 2015, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1
non possono corrispondere compensi professionali agli avvocati
dipendenti delle amministrazioni stesse, ivi incluso il personale
dell'Avvocatura dello Stato.
9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare minori
risparmi rispetto a quelli gia' previsti a legislazione vigente e
considerati nei saldi tendenziali di finanza pubblica. ))
Riferimenti normativi
Per il riferimento al citato art. 1, comma 2, della
legge 30 marzo 2001, n. 165, vedasi in note all'art. 1.
Si riporta l'art. 23-ter del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, recante
"Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il
consolidamento dei conti pubblici", convertito, con
modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:
"Art. 23-ter. Disposizioni in materia di trattamenti
economici.
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, e'
definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo di
chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti
o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente
o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui
all' art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il
personale in regime di diritto pubblico di cui all' art. 3
del medesimo decreto legislativo, e successive
modificazioni, stabilendo come parametro massimo di
riferimento il trattamento economico del primo presidente
della Corte di cassazione. Ai fini dell'applicazione della
disciplina di cui al presente comma devono essere computate
in modo cumulativo le somme comunque erogate
all'interessato a carico del medesimo o di piu' organismi,
anche nel caso di pluralita' di incarichi conferiti da uno
stesso organismo nel corso dell'anno.
2. Il personale di cui al comma 1 che e' chiamato,
conservando il trattamento economico riconosciuto
dall'amministrazione di appartenenza, all'esercizio di
funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, anche in
posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri
o enti pubblici nazionali, comprese le autorita'
amministrative indipendenti, non puo' ricevere, a titolo di
retribuzione o di indennita' per l'incarico ricoperto, o
anche soltanto per il rimborso delle spese, piu' del 25 per
cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico
percepito.
3. Con il decreto di cui al comma 1 possono essere
previste deroghe motivate per le posizioni apicali delle
rispettive amministrazioni ed e' stabilito un limite
massimo per i rimborsi di spese.
4. Le risorse rivenienti dall'applicazione delle misure
di cui al presente articolo sono annualmente versate al
Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.".
Si riporta l'art. 1, comma 457, della legge 27 dicembre
2013, n. 147, recante "Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di
stabilita' 2014)", abrogato dal presente decreto:
"457. A decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 31
dicembre 2016, i compensi professionali liquidati, esclusi,
nella misura del 50 per cento, quelli a carico della
controparte, a seguito di sentenza favorevole per le
pubbliche amministrazioni ai sensi del regio decreto-legge
27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, o di altre analoghe
disposizioni legislative o contrattuali, in favore dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art.
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni, ivi incluso il personale
dell'Avvocatura dello Stato, sono corrisposti nella misura
del 75 per cento. Le somme provenienti dalle riduzioni di
spesa di cui al presente comma sono versate annualmente
dagli enti e dalle amministrazioni dotate di autonomia
finanziaria ad apposito capitolo di bilancio dello Stato.
La disposizione di cui al precedente periodo non si applica
agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale
o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del
Servizio sanitario nazionale.".
Si riporta l'art. 21, terzo comma, del regio decreto 30
ottobre 1933, n. 1611, recante "Approvazione del T.U. delle
leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e
difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento
dell'Avvocatura dello Stato", abrogato dal presente
decreto:
"Negli altri casi di transazione dopo sentenza
favorevole alle Amministrazioni dello Stato e nei casi di
pronunciata compensazione di spese in cause nelle quali le
Amministrazioni stesse non siano rimaste soccombenti, sara'
corrisposta dall'Erario all'Avvocatura dello Stato, con le
modalita' stabilite dal regolamento, la meta' delle
competenze di avvocato e di procuratore che si sarebbero
liquidate nei confronti del soccombente. Quando la
compensazione delle spese sia parziale, oltre la quota
degli onorari riscossa in confronto del soccombente sara'
corrisposta dall'Erario la meta' della quota di competenze
di avvocato e di procuratore sulla quale cadde la
compensazione.".
Si riporta l'art. 1, comma 431, della legge 27 dicembre
2013, n. 147, recante "Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di
stabilita' 2014)":
"431. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo
denominato «Fondo per la riduzione della pressione fiscale»
cui sono destinate, a decorrere dal 2014, fermo restando il
conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, le
seguenti risorse:
a) l'ammontare dei risparmi di spesa derivanti dalla
razionalizzazione della spesa pubblica di cui all'art.
49-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, al
netto della quota gia' considerata nei commi da 427 a 430,
delle risorse da destinare a programmi finalizzati al
conseguimento di esigenze prioritarie di equita' sociale e
ad impegni inderogabili;
b) l'ammontare di risorse permanenti che, in sede di
Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza,
si stima di incassare quali maggiori entrate rispetto alle
previsioni iscritte nel bilancio dell'esercizio in corso e
a quelle effettivamente incassate nell'esercizio precedente
derivanti dall'attivita' di contrasto dell'evasione
fiscale, al netto di quelle derivanti dall'attivita' di
recupero fiscale svolta dalle regioni, dalle province e dai
comuni.".
Si riporta l'art. 152 delle Disposizioni per
l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni
transitorie:
"Art. 152. Esenzione dal pagamento di spese, competenze
e onorari nei giudizi per prestazioni previdenziali.
Nei giudizi promossi per ottenere prestazioni
previdenziali o assistenziali la parte soccombente, salvo
comunque quanto previsto dall'art. 96, primo comma, del
codice di procedura civile, non puo' essere condannata al
pagamento delle spese, competenze ed onorari quando risulti
titolare, nell'anno precedente a quello della pronuncia, di
un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall'ultima
dichiarazione, pari o inferiore a due volte l'importo del
reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a
3, e 77 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al
decreto del Presidente della repubblica 30 maggio 2002, n.
115. L'interessato che, con riferimento all'anno precedente
a quello di instaurazione del giudizio, si trova nelle
condizioni indicate nel presente articolo formula apposita
dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle
conclusioni dell'atto introduttivo e si impegna a
comunicare, fino a che il processo non sia definito, le
variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi
nell'anno precedente. Si applicano i commi 2 e 3 dell'art.
79 e dell'art. 88 del citato testo unico di cui al decreto
del Presidente della repubblica n. 115 del 2002. Le spese,
competenze ed onorari liquidati dal giudice nei giudizi per
prestazioni previdenziali non possono superare il valore
della prestazione dedotta in giudizio. A tale fine la parte
ricorrente, a pena di inammissibilita' di ricorso, formula
apposita dichiarazione del valore della prestazione dedotta
in giudizio, quantificandone l'importo nelle conclusioni
dell'atto introduttivo.".