(( Art. 9 
 
 
Riforma degli onorari dell'Avvocatura generale dello  Stato  e  delle
                   avvocature degli enti pubblici 
 
  1.  I  compensi  professionali  corrisposti  dalle  amministrazioni
pubbliche di cui all'art. 1, comma  2,  del  decreto  legislativo  30
marzo  2001,  n.  165,  e  successive  modificazioni,  agli  avvocati
dipendenti delle amministrazioni stesse,  ivi  incluso  il  personale
dell'Avvocatura   dello   Stato,   sono   computati   ai   fini   del
raggiungimento del limite retributivo  di  cui  all'art.  23-ter  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni. 
  2. Sono abrogati il comma 457 dell'art. 1 della legge  27  dicembre
2013, n. 147, e il terzo comma dell'art. 21 del testo unico di cui al
regio decreto 30 ottobre 1933,  n.  1611.  L'abrogazione  del  citato
terzo comma  ha  efficacia  relativamente  alle  sentenze  depositate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  3. Nelle ipotesi di sentenza favorevole con  recupero  delle  spese
legali a carico delle controparti, le somme recuperate sono ripartite
tra gli avvocati dipendenti delle amministrazioni di cui al comma  1,
esclusi gli avvocati e i procuratori dello Stato, nella misura e  con
le  modalita'  stabilite   dai   rispettivi   regolamenti   e   dalla
contrattazione collettiva  ai  sensi  del  comma  5  e  comunque  nel
rispetto dei limiti di cui al  comma  7.  La  parte  rimanente  delle
suddette somme e' riversata nel bilancio dell'amministrazione. 
  4. Nelle ipotesi di sentenza favorevole con  recupero  delle  spese
legali a carico delle  controparti,  il  50  per  cento  delle  somme
recuperate e' ripartito tra gli avvocati e  procuratori  dello  Stato
secondo le  previsioni  regolamentari  dell'Avvocatura  dello  Stato,
adottate ai sensi del comma  5.  Un  ulteriore  25  per  cento  delle
suddette somme e' destinato a borse  di  studio  per  lo  svolgimento
della pratica forense presso l'Avvocatura dello Stato, da  attribuire
previa procedura di valutazione  comparativa.  Il  rimanente  25  per
cento e' destinato al Fondo per la riduzione della pressione fiscale,
di cui all'art. 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e
successive modificazioni. 
  5. I regolamenti dell'Avvocatura dello Stato  e  degli  altri  enti
pubblici e i contratti collettivi prevedono criteri di riparto  delle
somme di cui al primo periodo del comma 3  e  al  primo  periodo  del
comma  4  in  base  al  rendimento   individuale,   secondo   criteri
oggettivamente  misurabili  che  tengano  conto  tra  l'altro   della
puntualita' negli adempimenti processuali. I suddetti  regolamenti  e
contratti collettivi definiscono altresi' i criteri  di  assegnazione
degli affari consultivi  e  contenziosi,  da  operare  ove  possibile
attraverso  sistemi  informatici,  secondo  principi  di  parita'  di
trattamento e di specializzazione professionale. 
  6. In tutti i casi di  pronunciata  compensazione  integrale  delle
spese, ivi compresi quelli di transazione  dopo  sentenza  favorevole
alle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, ai  dipendenti,  ad
esclusione  del   personale   dell'Avvocatura   dello   Stato,   sono
corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o
contrattuali vigenti e nei limiti  dello  stanziamento  previsto,  il
quale non  puo'  superare  il  corrispondente  stanziamento  relativo
all'anno 2013. Nei giudizi di cui all'art. 152 delle disposizioni per
l'attuazione  del  codice  di   procedura   civile   e   disposizioni
transitorie, di cui al regio  decreto  18  dicembre  1941,  n.  1368,
possono essere corrisposti compensi professionali in base alle  norme
regolamentari o contrattuali delle  relative  amministrazioni  e  nei
limiti dello stanziamento previsto. Il suddetto stanziamento non puo'
superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013. 
  7. I compensi professionali di cui al comma 3 e  al  primo  periodo
del comma 6 possono  essere  corrisposti  in  modo  da  attribuire  a
ciascun avvocato una somma non superiore al suo trattamento economico
complessivo. 
  8. Il primo periodo del comma 6 si applica alle sentenze depositate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente  decreto.
I commi 3, 4 e 5 e il secondo e il terzo periodo del comma 6  nonche'
il comma 7 si applicano a decorrere dall'adeguamento dei  regolamenti
e dei contratti collettivi di cui al comma 5, da  operare  entro  tre
mesi dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione  del
presente decreto. In assenza del suddetto  adeguamento,  a  decorrere
dal 1° gennaio 2015, le amministrazioni pubbliche di cui al  comma  1
non  possono  corrispondere  compensi  professionali  agli   avvocati
dipendenti delle amministrazioni stesse,  ivi  incluso  il  personale
dell'Avvocatura dello Stato. 
  9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare minori
risparmi rispetto a quelli gia' previsti  a  legislazione  vigente  e
considerati nei saldi tendenziali di finanza pubblica. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Per il riferimento al citato art.  1,  comma  2,  della
          legge 30 marzo 2001, n. 165, vedasi in note all'art. 1. 
              Si riporta l'art. 23-ter del decreto-legge  6  dicembre
          2011, n. 201, recante 
              "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita'  e  il
          consolidamento  dei  conti   pubblici",   convertito,   con
          modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214: 
              "Art. 23-ter. Disposizioni in  materia  di  trattamenti
          economici. 
              1.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri,  previo  parere  delle   competenti   Commissioni
          parlamentari, entro novanta giorni dalla data di entrata in
          vigore della legge di conversione del presente decreto,  e'
          definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo  di
          chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti
          o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente
          o autonomo con pubbliche amministrazioni  statali,  di  cui
          all' art. 1, comma 2,  del  decreto  legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, e successive modificazioni,  ivi  incluso  il
          personale in regime di diritto pubblico di cui all' art.  3
          del   medesimo   decreto    legislativo,    e    successive
          modificazioni,  stabilendo  come   parametro   massimo   di
          riferimento il trattamento economico del  primo  presidente
          della Corte di cassazione. Ai fini dell'applicazione  della
          disciplina di cui al presente comma devono essere computate
          in   modo   cumulativo   le    somme    comunque    erogate
          all'interessato a carico del medesimo o di piu'  organismi,
          anche nel caso di pluralita' di incarichi conferiti da  uno
          stesso organismo nel corso dell'anno. 
              2. Il personale di cui al  comma  1  che  e'  chiamato,
          conservando   il   trattamento    economico    riconosciuto
          dall'amministrazione  di  appartenenza,  all'esercizio   di
          funzioni direttive, dirigenziali  o  equiparate,  anche  in
          posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri
          o  enti   pubblici   nazionali,   comprese   le   autorita'
          amministrative indipendenti, non puo' ricevere, a titolo di
          retribuzione o di indennita' per  l'incarico  ricoperto,  o
          anche soltanto per il rimborso delle spese, piu' del 25 per
          cento dell'ammontare complessivo del trattamento  economico
          percepito. 
              3. Con il decreto di cui  al  comma  1  possono  essere
          previste deroghe motivate per le  posizioni  apicali  delle
          rispettive  amministrazioni  ed  e'  stabilito  un   limite
          massimo per i rimborsi di spese. 
              4. Le risorse rivenienti dall'applicazione delle misure
          di cui al presente articolo  sono  annualmente  versate  al
          Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.". 
              Si riporta l'art. 1, comma 457, della legge 27 dicembre
          2013, n. 147, recante "Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (legge  di
          stabilita' 2014)", abrogato dal presente decreto: 
              "457. A decorrere dal 1° gennaio  2014  e  fino  al  31
          dicembre 2016, i compensi professionali liquidati, esclusi,
          nella misura del  50  per  cento,  quelli  a  carico  della
          controparte,  a  seguito  di  sentenza  favorevole  per  le
          pubbliche amministrazioni ai sensi del regio  decreto-legge
          27 novembre 1933, n. 1578, convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36,  o  di  altre  analoghe
          disposizioni legislative  o  contrattuali,  in  favore  dei
          dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui  all'art.
          1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,
          e  successive  modificazioni,  ivi  incluso  il   personale
          dell'Avvocatura dello Stato, sono corrisposti nella  misura
          del 75 per cento. Le somme provenienti dalle  riduzioni  di
          spesa di cui al presente  comma  sono  versate  annualmente
          dagli enti e  dalle  amministrazioni  dotate  di  autonomia
          finanziaria ad apposito capitolo di bilancio  dello  Stato.
          La disposizione di cui al precedente periodo non si applica
          agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale
          o delle province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  del
          Servizio sanitario nazionale.". 
              Si riporta l'art. 21, terzo comma, del regio decreto 30
          ottobre 1933, n. 1611, recante "Approvazione del T.U. delle
          leggi e  delle  norme  giuridiche  sulla  rappresentanza  e
          difesa  in  giudizio   dello   Stato   e   sull'ordinamento
          dell'Avvocatura  dello  Stato",   abrogato   dal   presente
          decreto: 
              "Negli  altri  casi  di   transazione   dopo   sentenza
          favorevole alle Amministrazioni dello Stato e nei  casi  di
          pronunciata compensazione di spese in cause nelle quali  le
          Amministrazioni stesse non siano rimaste soccombenti, sara'
          corrisposta dall'Erario all'Avvocatura dello Stato, con  le
          modalita'  stabilite  dal  regolamento,  la   meta'   delle
          competenze di avvocato e di procuratore  che  si  sarebbero
          liquidate  nei  confronti  del   soccombente.   Quando   la
          compensazione delle spese  sia  parziale,  oltre  la  quota
          degli onorari riscossa in confronto del  soccombente  sara'
          corrisposta dall'Erario la meta' della quota di  competenze
          di  avvocato  e  di  procuratore  sulla  quale   cadde   la
          compensazione.". 
              Si riporta l'art. 1, comma 431, della legge 27 dicembre
          2013, n. 147, recante "Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (legge  di
          stabilita' 2014)": 
              "431.  Nello  stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  e'  istituito  un   fondo
          denominato «Fondo per la riduzione della pressione fiscale»
          cui sono destinate, a decorrere dal 2014, fermo restando il
          conseguimento  degli  obiettivi  di  finanza  pubblica,  le
          seguenti risorse: 
              a) l'ammontare dei risparmi di  spesa  derivanti  dalla
          razionalizzazione della  spesa  pubblica  di  cui  all'art.
          49-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 9 agosto  2013,  n.  98,  al
          netto della quota gia' considerata nei commi da 427 a  430,
          delle risorse  da  destinare  a  programmi  finalizzati  al
          conseguimento di esigenze prioritarie di equita' sociale  e
          ad impegni inderogabili; 
              b) l'ammontare di risorse permanenti che,  in  sede  di
          Nota di aggiornamento del Documento di economia e  finanza,
          si stima di incassare quali maggiori entrate rispetto  alle
          previsioni iscritte nel bilancio dell'esercizio in corso  e
          a quelle effettivamente incassate nell'esercizio precedente
          derivanti   dall'attivita'   di   contrasto   dell'evasione
          fiscale, al netto di  quelle  derivanti  dall'attivita'  di
          recupero fiscale svolta dalle regioni, dalle province e dai
          comuni.". 
              Si  riporta   l'art.   152   delle   Disposizioni   per
          l'attuazione del Codice di procedura civile e  disposizioni
          transitorie: 
              "Art. 152. Esenzione dal pagamento di spese, competenze
          e onorari nei giudizi per prestazioni previdenziali. 
              Nei   giudizi   promossi   per   ottenere   prestazioni
          previdenziali o assistenziali la parte  soccombente,  salvo
          comunque quanto previsto dall'art.  96,  primo  comma,  del
          codice di procedura civile, non puo' essere  condannata  al
          pagamento delle spese, competenze ed onorari quando risulti
          titolare, nell'anno precedente a quello della pronuncia, di
          un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall'ultima
          dichiarazione, pari o inferiore a due volte  l'importo  del
          reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1  a
          3, e 77 del testo unico delle  disposizioni  legislative  e
          regolamentari in materia di spese di giustizia  di  cui  al
          decreto del Presidente della repubblica 30 maggio 2002,  n.
          115. L'interessato che, con riferimento all'anno precedente
          a quello di instaurazione  del  giudizio,  si  trova  nelle
          condizioni indicate nel presente articolo formula  apposita
          dichiarazione   sostitutiva   di    certificazione    nelle
          conclusioni  dell'atto  introduttivo   e   si   impegna   a
          comunicare, fino a che il processo  non  sia  definito,  le
          variazioni rilevanti dei  limiti  di  reddito  verificatesi
          nell'anno precedente. Si applicano i commi 2 e 3  dell'art.
          79 e dell'art. 88 del citato testo unico di cui al  decreto
          del Presidente della repubblica n. 115 del 2002. Le  spese,
          competenze ed onorari liquidati dal giudice nei giudizi per
          prestazioni previdenziali non possono  superare  il  valore
          della prestazione dedotta in giudizio. A tale fine la parte
          ricorrente, a pena di inammissibilita' di ricorso,  formula
          apposita dichiarazione del valore della prestazione dedotta
          in giudizio, quantificandone  l'importo  nelle  conclusioni
          dell'atto introduttivo.".