Art. 4 Certificazione del Servizio 1. Il Certificato e' emanato dal Direttore centrale per l'emergenza e il soccorso tecnico del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito denominato Direttore centrale. Il mantenimento dei requisiti previsti nel Certificato e' verificato periodicamente dall'Ufficio Ispettivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato Ufficio Ispettivo, secondo programmi e modalita' che il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile definisce anche in accordo con l'E.N.A.C., ai sensi della normativa vigente. 2. Il responsabile del Servizio presenta all'Ufficio ispettivo, tramite il Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio, di seguito denominato Comando, richiesta di accertamento ai fini del conseguimento delle apposite abilitazioni di cui all'art. 3 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, e dell'attivazione del Servizio, corredata della documentazione di cui all'art. 6 e all'allegato I al presente decreto. 3. L'accertamento e' attuato entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di cui al comma 2 da una commissione nominata dal dirigente dell'Ufficio ispettivo, presieduta dal Comandante provinciale competente per territorio e composta da un rappresentante dell'E.N.A.C. all'uopo designato e da un funzionario tecnico dei vigili del fuoco che espleta anche le funzioni di segretario. 4. L'accertamento e' attuato anche mediante prove di salvataggio e antincendio su scenario simulato presso l'infrastruttura interessata, al fine di valutare sia la capacita' tecnica, individuale e di squadra, dei soccorritori aeroportuali che la rispondenza del Servizio a quanto previsto dall'art. 5 e dal piano di emergenza. Gli esiti dell'accertamento sono trasmessi entro quindici giorni all'Ufficio ispettivo. 5. Il dirigente dell'Ufficio ispettivo provvede entro quindici giorni al rilascio delle abilitazioni e a trasmettere gli atti alla Direzione Centrale per l'emergenza e il soccorso tecnico del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, ai fini del rilascio del Certificato. Il Certificato e' riferito alla categoria antincendio determinata dall'E.N.A.C. 6. Il responsabile del Servizio comunica tempestivamente all'Ufficio ispettivo, per il tramite del Comando, e all'E.N.A.C. le modifiche, rispetto alla configurazione del Servizio di cui al Certificato, nei casi espressamente indicati dalle procedure per la riduzione temporanea della categoria antincendio approvate in sede di accertamento da parte della commissione. 7. Ferme restando le prerogative dell'E.N.A.C. sulla determinazione della categoria antincendio, l'elevazione della stessa comporta il rilascio di un nuovo Certificato, con le modalita' previste dal presente articolo. 8. Per l'inserimento di nuovi soccorritori aeroportuali nel Servizio successivamente all'emanazione del Certificato, il responsabile del Servizio, ai soli fini del conseguimento delle apposite abilitazioni, presenta la richiesta di accertamento di cui al comma 2, corredata della documentazione di cui all'art. 6. L'accertamento e' attuato da una commissione nominata dal dirigente dell'Ufficio ispettivo, presieduta dal Comandante provinciale competente per territorio e costituita secondo le direttive emanate dal Direttore centrale.