Art. 6 Soccorritori aeroportuali 1. La prima abilitazione di soccorritore aeroportuale, rilasciata ai sensi del presente decreto, e' riferita sia all'infrastruttura in cui il soccorritore aeroportuale e' destinato a svolgere la propria attivita' sia alla categoria antincendio per la quale e' stata rilasciata l'abilitazione. Ai fini del conseguimento della prima abilitazione, il responsabile del Servizio allega alla richiesta di accertamento di cui all'art. 4, formulata ai sensi del comma 2 o del comma 8, la documentazione di seguito indicata per ogni aspirante soccorritore aeroportuale: a) certificato di idoneita' psico-fisica ed attitudinale attestante il possesso dei requisiti di cui all'allegato II al presente decreto, da rinnovare con la periodicita' ivi indicata; b) attestato di idoneita' tecnica a seguito del corso di formazione per addetti antincendio in attivita' a rischio incendio elevato, di cui al decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998 e successive modificazioni; c) attestato di frequenza di un corso di formazione ed addestramento in materia di soccorso aeroportuale ed eliportuale, erogato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o da un Istruttore in servizio presso la stessa struttura dell'aspirante soccorritore aeroportuale e che abbia svolto almeno cinque anni di attivita' didattica ai fini del mantenimento dell'operativita' dei soccorritori aeroportuali. Il programma e le modalita' di svolgimento del corso sono individuate con provvedimento del dirigente generale-Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, da pubblicarsi sul sito internet del Dipartimento. 2. La regolare iscrizione negli elenchi dei vigili volontari del Ministero dell'interno soddisfa i requisiti previsti al comma 1, lettere a) e b). 3. L'abilitazione di soccorritore aeroportuale deve essere aggiornata ogni qual volta sia presentata la richiesta di cui all'art. 4, comma 7, o il soccorritore aeroportuale debba essere inserito nel Servizio di altra infrastruttura. Ai fini di tale aggiornamento, il responsabile del Servizio allega alla richiesta di accertamento di cui all'art. 4, formulata ai sensi del comma 2 o del comma 8, l'attestato di abilitazione e il certificato di cui al comma 1, lettera a), di ogni soccorritore aeroportuale. 4. Il mancato rinnovo del certificato di idoneita' psico-fisica ed attitudinale non consente al soccorritore aeroportuale lo svolgimento dell'attivita'. Nel caso in cui il certificato sia scaduto da oltre diciotto mesi, l'abilitazione decade. 5. L'attivita' di soccorritore aeroportuale e' consentita fino al compimento dell'eta' pensionabile prevista per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco appartenente al ruolo dei vigili del fuoco di cui all'art. 3 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.