Art. 6 
 
                      Soccorritori aeroportuali 
 
  1. La prima abilitazione di soccorritore  aeroportuale,  rilasciata
ai sensi del presente decreto, e' riferita sia all'infrastruttura  in
cui il soccorritore aeroportuale e' destinato a svolgere  la  propria
attivita' sia alla  categoria  antincendio  per  la  quale  e'  stata
rilasciata l'abilitazione. Ai  fini  del  conseguimento  della  prima
abilitazione, il responsabile del Servizio allega alla  richiesta  di
accertamento di cui all'art. 4, formulata ai sensi del comma 2 o  del
comma 8, la documentazione di seguito  indicata  per  ogni  aspirante
soccorritore aeroportuale: 
    a)  certificato  di  idoneita'   psico-fisica   ed   attitudinale
attestante il possesso  dei  requisiti  di  cui  all'allegato  II  al
presente decreto, da rinnovare con la periodicita' ivi indicata; 
    b)  attestato  di  idoneita'  tecnica  a  seguito  del  corso  di
formazione per addetti antincendio in attivita'  a  rischio  incendio
elevato, di cui al decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998  e
successive modificazioni; 
    c)  attestato  di  frequenza  di  un  corso  di   formazione   ed
addestramento in materia di  soccorso  aeroportuale  ed  eliportuale,
erogato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o da  un  Istruttore
in servizio presso la stessa  struttura  dell'aspirante  soccorritore
aeroportuale e che abbia  svolto  almeno  cinque  anni  di  attivita'
didattica ai fini del mantenimento dell'operativita' dei soccorritori
aeroportuali. Il programma e le modalita' di  svolgimento  del  corso
sono individuate con provvedimento del  dirigente  generale-Capo  del
Corpo nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  da  pubblicarsi  sul  sito
internet del Dipartimento. 
  2. La regolare iscrizione negli elenchi dei  vigili  volontari  del
Ministero dell'interno soddisfa i  requisiti  previsti  al  comma  1,
lettere a) e b). 
  3.  L'abilitazione  di  soccorritore   aeroportuale   deve   essere
aggiornata ogni  qual  volta  sia  presentata  la  richiesta  di  cui
all'art. 4, comma 7, o  il  soccorritore  aeroportuale  debba  essere
inserito nel Servizio  di  altra  infrastruttura.  Ai  fini  di  tale
aggiornamento, il responsabile del Servizio allega alla richiesta  di
accertamento di cui all'art. 4, formulata ai sensi del comma 2 o  del
comma 8, l'attestato di abilitazione e il certificato di cui al comma
1, lettera a), di ogni soccorritore aeroportuale. 
  4. Il mancato rinnovo del certificato di idoneita' psico-fisica  ed
attitudinale non consente al soccorritore aeroportuale lo svolgimento
dell'attivita'. Nel caso in cui il certificato sia scaduto  da  oltre
diciotto mesi, l'abilitazione decade. 
  5. L'attivita' di soccorritore aeroportuale e' consentita  fino  al
compimento dell'eta' pensionabile prevista per il personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco appartenente al ruolo dei  vigili  del
fuoco di cui all'art. 3 del decreto legislativo 13 ottobre  2005,  n.
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