Art. 7 
 
                Soccorritori aeroportuali istruttori 
 
  1. Il responsabile del Servizio  provvede  a  che  almeno  uno  dei
soccorritori  aeroportuali  consegua  l'abilitazione  di  Istruttore,
presentando richiesta al Comando. 
  2. Le modalita' di conseguimento dell'abilitazione sono individuate
con provvedimento del dirigente generale-Capo del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, da pubblicarsi sul sito internet del Dipartimento. 
  3. L'accertamento e' attuato entro trenta giorni dalla  conclusione
dell'attivita' di formazione  da  una  commissione  nominata  con  le
modalita' di cui all'art. 4, comma 8. 
  4. Gli esiti dell'accertamento sono trasmessi entro quindici giorni
all'Ufficio ispettivo. Il dirigente dell'Ufficio  ispettivo  provvede
entro quindici giorni al rilascio dell'abilitazione.