Art. 7 Soccorritori aeroportuali istruttori 1. Il responsabile del Servizio provvede a che almeno uno dei soccorritori aeroportuali consegua l'abilitazione di Istruttore, presentando richiesta al Comando. 2. Le modalita' di conseguimento dell'abilitazione sono individuate con provvedimento del dirigente generale-Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, da pubblicarsi sul sito internet del Dipartimento. 3. L'accertamento e' attuato entro trenta giorni dalla conclusione dell'attivita' di formazione da una commissione nominata con le modalita' di cui all'art. 4, comma 8. 4. Gli esiti dell'accertamento sono trasmessi entro quindici giorni all'Ufficio ispettivo. Il dirigente dell'Ufficio ispettivo provvede entro quindici giorni al rilascio dell'abilitazione.