Avvertenza: 
 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche'  dell'art.10,  comma  3,  del  medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di  quelle  richiamate  nel  decreto,  trascritte
nelle note. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
legislativi qui riportati. 
 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni ((....)) 
 
    A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.  400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
    
                               Art. 1 
 
Disposizioni urgenti in materia di controlli sulle imprese  agricole,
  istituzione del registro unico dei controlli sulle imprese agricole
  e   potenziamento   dell'istituto   della   diffida   nel   settore
  agroalimentare 
 
  1.  Al  fine  di  assicurare  l'esercizio  unitario  dell'attivita'
ispettiva nei confronti delle imprese  agricole  e  l'uniformita'  di
comportamento degli organi di  vigilanza,  nonche'  di  garantire  il
regolare  esercizio  dell'attivita'  imprenditoriale,   i   controlli
ispettivi nei confronti delle imprese agricole sono effettuati  dagli
organi di vigilanza  in  modo  coordinato,  tenuto  conto  del  piano
nazionale integrato di cui all'articolo 41 del  regolamento  (CE)  n.
882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile  2004,
e delle Linee guida adottate ai sensi dell'articolo 14, comma 5,  del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  4  aprile  2012,  n.  35,  evitando  sovrapposizioni  e
duplicazioni, garantendo l'accesso all'informazione sui controlli.  I
controlli sono predisposti anche utilizzando  i  dati  contenuti  nel
registro di cui al  comma  2.  I  controlli  ispettivi  esperiti  nei
confronti delle imprese agricole sono riportati in appositi  verbali,
da notificare anche nei casi di constatata regolarita'. Nei  casi  di
attestata regolarita',  ovvero  di  regolarizzazione  conseguente  al
controllo  ispettivo  eseguito,   gli   adempimenti   relativi   alle
annualita' sulle quali sono stati effettuati i controlli non  possono
essere oggetto di contestazioni in successive ispezioni relative alle
stesse annualita' e tipologie di controllo, salvo quelle  determinate
da comportamenti omissivi o irregolari dell'imprenditore, ovvero  nel
caso emergano atti,  fatti  o  elementi  non  conosciuti  al  momento
dell'ispezione. La presente  disposizione  si  applica  agli  atti  e
documenti esaminati dagli  ispettori  ed  indicati  nel  verbale  del
controllo ispettivo. 
  2.  Al  fine  di  evitare  duplicazioni   e   sovrapposizioni   nei
procedimenti  di  controllo  e  di   recare   il   minore   intralcio
all'esercizio dell'attivita' d'impresa e' istituito, con  decreto  di
natura  non  regolamentare  del  Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali, di concerto  con  il  Ministro  dell'interno,
presso il Ministero delle politiche agricole alimentari  e  forestali
il registro unico dei controlli ispettivi di cui  al  comma  1  sulle
imprese agricole. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni  di  cui
al  comma  1,  del  coordinamento  dell'attivita'  di   controllo   e
dell'inclusione dei dati nel registro di cui al primo periodo, i dati
concernenti i controlli effettuati da parte di organi  di  polizia  e
dai competenti organi di vigilanza e  di  controllo((  ,  nonche'  da
organismi  privati  autorizzati  allo  svolgimento  di   compiti   di
controllo dalle vigenti  disposizioni,  ))  a  carico  delle  imprese
agricole sono resi disponibili tempestivamente in  via  telematica  e
rendicontati   annualmente,   anche   ai   fini   della    successiva
riprogrammazione ai sensi dell'articolo 42 del  regolamento  (CE)  n.
882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29  aprile  2004,
alle altre pubbliche amministrazioni secondo  le  modalita'  definite
con Accordo tra le amministrazioni interessate  sancito  in  sede  di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data  di  entrata  in
vigore del presente decreto. All'attuazione delle disposizioni di cui
al comma 1 e al presente comma si provvede nell'ambito delle  risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e
comunque  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica, secondo le modalita' e i termini previsti con  il  medesimo
accordo. 
  (( 3. Per le violazioni alle norme in materia  agroalimentare,  per
le   quali   e'   prevista   l'applicazione   della   sola   sanzione
amministrativa pecuniaria, l'organo di controllo incaricato, nel caso
in cui accerta per la prima volta l'esistenza di violazioni sanabili,
diffida l'interessato ad adempiere alle prescrizioni violate entro il
termine di venti giorni dalla data di ricezione dell'atto di  diffida
e ad  elidere  le  conseguenze  dannose  o  pericolose  dell'illecito
amministrativo.  Per  violazioni  sanabili  si  intendono  errori   e
omissioni   formali   che   comportano   una   mera   operazione   di
regolarizzazione ovvero  violazioni  le  cui  conseguenze  dannose  o
pericolose sono eliminabili. In caso  di  mancata  ottemperanza  alle
prescrizioni contenute nella diffida di cui al presente comma,  entro
il termine indicato, l'organo di controllo procede ad  effettuare  la
contestazione, ai sensi dell'articolo  14  della  legge  24  novembre
1981, n. 689. In tale ipotesi e' esclusa l'applicazione dell'articolo
16 della citata legge n. 689 del 1981. 
  3-bis. L'articolo 7 del decreto legislativo 30 settembre  2005,  n.
225, e il comma 4 dell'articolo 12 del decreto legislativo 29  aprile
2010, n. 75, sono abrogati. )) 
  4. Per le violazioni alle norme in materia  agroalimentare  per  le
quali e' prevista l'applicazione della sola  sanzione  amministrativa
pecuniaria, se gia' consentito il pagamento  in  misura  ridotta,  la
somma, determinata ai sensi  dell'articolo  16,  primo  comma,  della
citata legge n. 689 del 1981, e' ridotta del trenta per cento  se  il
pagamento e' effettuato entro cinque  giorni  dalla  contestazione  o
dalla notificazione. (( La disposizione di cui al  primo  periodo  si
applica anche alle violazioni contestate anteriormente alla  data  di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  purche'   l'interessato
effettui il pagamento e trasmetta la relativa quietanza entro  trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto all'autorita' competente,  di  cui  all'articolo  17
della citata legge n. 689 del 1981 e all'organo che ha  accertato  la
violazione. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Il  regolamento  (CE)  n.  882/2004  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio del  29  aprile  2004  relativo  ai
          controlli ufficiali intesi a verificare la conformita' alla
          normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle  norme
          sulla salute e sul benessere degli  animali  e'  pubblicato
          nella G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 165. 
              - Il testo dell'art. 14, comma 5, del  decreto-legge  9
          febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni  urgenti  in  materia  di
          semplificazione e di sviluppo.), pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale 9 febbraio 2012, n.  33,  S.O.,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 6 aprile 2012, n. 82, S.O.  e'  il
          seguente: 
              «Art.  14.   (Semplificazione   dei   controlli   sulle
          imprese.). 
              (Omissis). 
              5. Le regioni, le province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano  e  gli  enti  locali,   nell'ambito   dei   propri
          ordinamenti, conformano le attivita' di controllo  di  loro
          competenza ai principi di cui al  comma  4.  A  tale  fine,
          entro sei  mesi  dall'entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto,  sono  adottate  apposite
          Linee  guida  mediante  intesa  in   sede   di   Conferenza
          unificata.». 
              Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo n. 281 del
          1997 e' il seguente: 
              < < Art.8. Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali
          e Conferenza unificata. 
              1. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          unificata per le materie ed i compiti di  interesse  comune
          delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita'
          montane, con la Conferenza Stato-regioni . 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM . 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno . > > 
              - Si riportano i testi degli articoli  14  e  16  della
          legge 24 novembre  1981,  n.  689  ((Modifiche  al  sistema
          penale) pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  30  novembre
          1981, n. 329, S.O.: 
              «Art.  14.  (Contestazione  e  notificazione).   -   La
          violazione, quando e'  possibile,  deve  essere  contestata
          immediatamente tanto al trasgressore  quanto  alla  persona
          che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta
          per la violazione stessa. 
              Se non e' avvenuta la contestazione immediata per tutte
          o per alcune delle persone indicate nel  comma  precedente,
          gli estremi della violazione debbono essere notificati agli
          interessati residenti nel territorio della Repubblica entro
          il  termine  di  novanta  giorni  e  a   quelli   residenti
          all'estero entro  il  termine  di  trecentosessanta  giorni
          dall'accertamento. 
              Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi
          all'autorita' competente con  provvedimento  dell'autorita'
          giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono
          dalla data della ricezione. 
              Per la forma  della  contestazione  immediata  o  della
          notificazione si applicano le disposizioni  previste  dalle
          leggi vigenti. In ogni caso la  notificazione  puo'  essere
          effettuata,  con  le  modalita'  previste  dal  codice   di
          procedura    civile,    anche     da     un     funzionario
          dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando
          la notificazione non puo' essere eseguita in  mani  proprie
          del  destinatario,  si  osservano  le  modalita'   previste
          dall'art. 137, terzo comma, del medesimo codice. 
              Per i residenti all'estero, qualora  la  residenza,  la
          dimora o il domicilio non siano noti, la  notifica  non  e'
          obbligatoria e resta salva la  facolta'  del  pagamento  in
          misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto  nel
          secondo comma dell'art. 22 per il giudizio di opposizione. 
              L'obbligazione  di  pagare  la  somma  dovuta  per   la
          violazione si estingue per la persona nei cui confronti  e'
          stata omessa la notificazione nel termine prescritto. 
              (Omissis). 
              Art. 16. (Pagamento in misura ridotta). - E' ammesso il
          pagamento di una somma in misura ridotta  pari  alla  terza
          parte del massimo della sanzione prevista per la violazione
          commessa, o, se piu' favorevole e qualora sia stabilito  il
          minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo
          importo oltre alle spese del procedimento, entro il termine
          di sessanta giorni  dalla  contestazione  immediata  o,  se
          questa non vi e' stata, dalla notificazione  degli  estremi
          della violazione. 
              Per le violazioni  ai  regolamenti  ed  alle  ordinanze
          comunali e provinciali, la Giunta comunale  o  provinciale,
          all'interno del limite  edittale  minimo  e  massimo  della
          sanzione prevista, puo' stabilire un  diverso  importo  del
          pagamento in misura ridotta, in  deroga  alle  disposizioni
          del primo comma. 
              Il pagamento in misura ridotta  e'  ammesso  anche  nei
          casi in cui le  norme  antecedenti  all'entrata  in  vigore
          della presente legge non consentivano l'oblazione.». 
              - L'art. 7 del decreto legislativo 30  settembre  2005,
          n. 225  (Disposizioni  sanzionatorie  in  applicazione  del
          regolamento    (CE)    n.    1019/2002    relativo     alla
          commercializzazione  dell'olio  d'oliva),  abrogato   dalla
          presente legge e  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  3
          novembre 2005, n. 256, recava: «Art. 7. (Diffida).» 
              -  si  riporta  il  testo  dell'art.  12,  del  decreto
          legislativo 29 aprile 2010, n. 75,  (Riordino  e  revisione
          della disciplina  in  materia  di  fertilizzanti,  a  norma
          dell'art. 13  della  legge  7  luglio  2009,  n.  88)  come
          modificato dalla presente legge, pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale 26 maggio 2010, n. 121, S.O.: 
              «Art. 12 Sanzioni 
              In vigore dal 10 giugno 2010 
              1. Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  chiunque
          produce o immette sul mercato  fertilizzanti  non  compresi
          nel regolamento (CE) n. 2003/2003, nel presente  decreto  e
          nei suoi allegati e nella legislazione  vigente  nel  Paese
          dell'Unione  europea  di  produzione,  e'  punito  con   la
          sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  seimila  euro   a
          trentamila euro. 
              2. Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  chiunque
          produce o immette sul mercato fertilizzanti non conformi al
          regolamento (CE) n. 2003/2003 ed al presente decreto ed  ai
          suoi allegati e'  punito  con  le  sanzioni  amministrative
          pecuniarie  per  ciascuna  delle  violazioni   di   seguito
          riportate: 
              a) da duemilacinquecento euro  a  seimila  euro  per  i
          concimi CE, per i concimi minerali nazionali, per i concimi
          organo-minerali e  per  gli  altri  tipi  di  fertilizzanti
          nazionali, quando  la  composizione  non  corrisponde  alle
          indicazioni obbligatorie ovvero  facoltative  previste  dal
          presente decreto e dai  suoi  allegati  ovvero  alle  altre
          indicazioni facoltative non previste; nel caso in cui venga
          calcolato  il  grado   di   irregolarita'   espresso   come
          \varepsilon secondo i criteri riportati  nell'allegato  12,
          per i fertilizzanti per  i  quali  questo  e'  applicabile,
          fermo restando che i criteri riportati nel citato allegato,
          al punto 4, lettera c), si applicano al  singolo  campione,
          la  sanzione  amministrativa  pecuniaria   viene   irrogata
          secondo gli importi di seguito riportati: 
              1) valore di \varepsilon  fino  a  -  4  (incluso):  da
          duemilacinquecento euro a seimila euro; 
              2) valore di  \varepsilon  compreso  tra  -  4  e  -  8
          (incluso): da cinquemila euro a ventunomila euro; 
              3) valore di \varepsilon  compreso  tra  -  8  e  -  12
          (incluso): da seimilacinquecento euro a trentamila euro; 
              4)  valore  di  \varepsilon  inferiore  a  -   12:   da
          sedicimila euro a settantottomila euro; 
              b) da duemilacinquecento euro a  seimila  euro,  se  le
          indicazioni obbligatorie da riportare in  etichetta  ovvero
          sui documenti previste dal  presente  decreto  e  dai  suoi
          allegati, in tutto o in parte, mancano o non sono  conformi
          a quanto prescritto; 
              c) da ottomila euro a ventunomila euro, se risulta  che
          le  tolleranze   di   cui   all'allegato   7   sono   state
          sistematicamente messe a profitto; in particolare,  per  il
          controllo dello sfruttamento delle tolleranze da  parte  di
          un fabbricante per i concimi minerali semplici e  composti,
          sia CE che nazionali e per i  concimi  organo-minerali,  si
          applicano i criteri di calcolo previsti dal citato allegato
          12; 
              d) da cinquemila euro a dodicimila euro,  ivi  comprese
          le  spese  di  messa  in   sicurezza   della   partita   di
          fertilizzante da addebitare al fabbricante, se sono immessi
          sul mercato concimi CE e nazionali a  base  di  nitrato  di
          ammonio ad elevato titolo  di  azoto  in  violazione  delle
          disposizioni di cui all'art. 7  e  all'allegato  9.  Se  si
          rinviene  una  partita  di  fertilizzante  sprovvista   del
          certificato  relativo  alla  prova  di   detonabilita'   il
          fabbricante e' perseguibile penalmente; 
              e) da cinquemila euro  a  diecimila  euro,  se  non  ha
          ottemperato all'obbligo di cui all'art. 8, comma 1; 
              f) da  seimila  euro  a  dodicimila  euro,  se  non  ha
          ottemperato all'obbligo di cui all'art. 8, comma 2; 
              g) da duemila  euro  a  seimila  euro  nell'ipotesi  di
          irregolarita' delle registrazioni di cui all'art. 8,  comma
          2; 
              h) da seimila euro a dodicimila euro se non esibisce la
          documentazione  di  cui  all'art.  8,  comma  2,  richiesta
          dell'organo di controllo o non la conserva per  almeno  due
          anni. 
              3. Le sanzioni amministrative previste dal comma 2, non
          si applicano al commerciante che detiene, pone in vendita o
          comunque distribuisce  per  il  consumo,  fertilizzanti  in
          confezioni originali, se la non osservanza delle norme  del
          presente decreto e dei suoi allegati riguardi  i  requisiti
          intrinseci o  la  composizione  dei  prodotti,  purche'  la
          confezione originale non  presenti  alterazione  ovvero  il
          commerciante non sia a conoscenza dell'avvenuta alterazione
          o manomissione del fertilizzante. 
              4. (abrogato)» 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  17  della  legge  24
          novembre  1981,  n.  689,  (Modifiche  al  sistema  penale)
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30  novembre  1981,  n.
          329, S.O.: 
              «Art. 17. (Obbligo del rapporto). - 1. Qualora non  sia
          stato  effettuato  il  pagamento  in  misura  ridotta,   il
          funzionario o l'agente  che  ha  accertato  la  violazione,
          salvo che ricorra l'ipotesi  prevista  nell'art.  24,  deve
          presentare  rapporto,   con   la   prova   delle   eseguite
          contestazioni o notificazioni, all'ufficio  periferico  cui
          sono demandati attribuzioni e compiti del  Ministero  nella
          cui competenza rientra la materia alla quale  si  riferisce
          la violazione o, in mancanza, al prefetto. 
              2. Deve  essere  presentato  al  prefetto  il  rapporto
          relativo alle violazioni previste  dal  testo  unico  delle
          norme sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R.  15
          giugno 1959, n. 393, dal testo unico per  la  tutela  delle
          strade, approvato con R.D. 8  dicembre  1933,  n.  1740,  e
          dalla legge  20  giugno  1935,  n.  1349,  sui  servizi  di
          trasporto merci. 
              3. Nelle materie di competenza delle  regioni  e  negli
          altri  casi,  per  le  funzioni  amministrative   ad   esse
          delegate, il rapporto e' presentato  all'ufficio  regionale
          competente. 
              4. Per le  violazioni  dei  regolamenti  provinciali  e
          comunali il rapporto  e'  presentato,  rispettivamente,  al
          presidente della giunta provinciale o al sindaco. 
              5. L'ufficio territorialmente competente e' quello  del
          luogo in cui e' stata commessa la violazione. 
              6. Il  funzionario  o  l'agente  che  ha  proceduto  al
          sequestro  previsto  dall'art.   13   deve   immediatamente
          informare l'autorita' amministrativa competente a norma dei
          precedenti  commi,  inviandole  il  processo   verbale   di
          sequestro. 
              7. Con decreto  del  Presidente  della  Repubblica,  su
          proposta del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  da
          emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione  della
          presente legge, in sostituzione del D.P.R. 13 maggio  1976,
          n. 407, saranno indicati gli uffici periferici dei  singoli
          Ministeri, previsti nel primo comma, anche per  i  casi  in
          cui  leggi  precedenti  abbiano  regolato  diversamente  la
          competenza. 
              8. Con il decreto indicato nel comma precedente saranno
          stabilite  le   modalita'   relative   all'esecuzione   del
          sequestro previsto  dall'art.  13,  al  trasporto  ed  alla
          consegna delle cose  sequestrate,  alla  custodia  ed  alla
          eventuale alienazione o  distruzione  delle  stesse;  sara'
          altresi' stabilita la destinazione delle  cose  confiscate.
          Le  regioni,   per   le   materie   di   loro   competenza,
          provvederanno con legge  nel  termine  previsto  dal  comma
          precedente.».