Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art.10, comma 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte
nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni ((....))
A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Art. 1
Disposizioni urgenti in materia di controlli sulle imprese agricole,
istituzione del registro unico dei controlli sulle imprese agricole
e potenziamento dell'istituto della diffida nel settore
agroalimentare
1. Al fine di assicurare l'esercizio unitario dell'attivita'
ispettiva nei confronti delle imprese agricole e l'uniformita' di
comportamento degli organi di vigilanza, nonche' di garantire il
regolare esercizio dell'attivita' imprenditoriale, i controlli
ispettivi nei confronti delle imprese agricole sono effettuati dagli
organi di vigilanza in modo coordinato, tenuto conto del piano
nazionale integrato di cui all'articolo 41 del regolamento (CE) n.
882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004,
e delle Linee guida adottate ai sensi dell'articolo 14, comma 5, del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, evitando sovrapposizioni e
duplicazioni, garantendo l'accesso all'informazione sui controlli. I
controlli sono predisposti anche utilizzando i dati contenuti nel
registro di cui al comma 2. I controlli ispettivi esperiti nei
confronti delle imprese agricole sono riportati in appositi verbali,
da notificare anche nei casi di constatata regolarita'. Nei casi di
attestata regolarita', ovvero di regolarizzazione conseguente al
controllo ispettivo eseguito, gli adempimenti relativi alle
annualita' sulle quali sono stati effettuati i controlli non possono
essere oggetto di contestazioni in successive ispezioni relative alle
stesse annualita' e tipologie di controllo, salvo quelle determinate
da comportamenti omissivi o irregolari dell'imprenditore, ovvero nel
caso emergano atti, fatti o elementi non conosciuti al momento
dell'ispezione. La presente disposizione si applica agli atti e
documenti esaminati dagli ispettori ed indicati nel verbale del
controllo ispettivo.
2. Al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nei
procedimenti di controllo e di recare il minore intralcio
all'esercizio dell'attivita' d'impresa e' istituito, con decreto di
natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'interno,
presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
il registro unico dei controlli ispettivi di cui al comma 1 sulle
imprese agricole. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui
al comma 1, del coordinamento dell'attivita' di controllo e
dell'inclusione dei dati nel registro di cui al primo periodo, i dati
concernenti i controlli effettuati da parte di organi di polizia e
dai competenti organi di vigilanza e di controllo(( , nonche' da
organismi privati autorizzati allo svolgimento di compiti di
controllo dalle vigenti disposizioni, )) a carico delle imprese
agricole sono resi disponibili tempestivamente in via telematica e
rendicontati annualmente, anche ai fini della successiva
riprogrammazione ai sensi dell'articolo 42 del regolamento (CE) n.
882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004,
alle altre pubbliche amministrazioni secondo le modalita' definite
con Accordo tra le amministrazioni interessate sancito in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto. All'attuazione delle disposizioni di cui
al comma 1 e al presente comma si provvede nell'ambito delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e
comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, secondo le modalita' e i termini previsti con il medesimo
accordo.
(( 3. Per le violazioni alle norme in materia agroalimentare, per
le quali e' prevista l'applicazione della sola sanzione
amministrativa pecuniaria, l'organo di controllo incaricato, nel caso
in cui accerta per la prima volta l'esistenza di violazioni sanabili,
diffida l'interessato ad adempiere alle prescrizioni violate entro il
termine di venti giorni dalla data di ricezione dell'atto di diffida
e ad elidere le conseguenze dannose o pericolose dell'illecito
amministrativo. Per violazioni sanabili si intendono errori e
omissioni formali che comportano una mera operazione di
regolarizzazione ovvero violazioni le cui conseguenze dannose o
pericolose sono eliminabili. In caso di mancata ottemperanza alle
prescrizioni contenute nella diffida di cui al presente comma, entro
il termine indicato, l'organo di controllo procede ad effettuare la
contestazione, ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre
1981, n. 689. In tale ipotesi e' esclusa l'applicazione dell'articolo
16 della citata legge n. 689 del 1981.
3-bis. L'articolo 7 del decreto legislativo 30 settembre 2005, n.
225, e il comma 4 dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 aprile
2010, n. 75, sono abrogati. ))
4. Per le violazioni alle norme in materia agroalimentare per le
quali e' prevista l'applicazione della sola sanzione amministrativa
pecuniaria, se gia' consentito il pagamento in misura ridotta, la
somma, determinata ai sensi dell'articolo 16, primo comma, della
citata legge n. 689 del 1981, e' ridotta del trenta per cento se il
pagamento e' effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o
dalla notificazione. (( La disposizione di cui al primo periodo si
applica anche alle violazioni contestate anteriormente alla data di
entrata in vigore del presente decreto, purche' l'interessato
effettui il pagamento e trasmetta la relativa quietanza entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto all'autorita' competente, di cui all'articolo 17
della citata legge n. 689 del 1981 e all'organo che ha accertato la
violazione. ))
Riferimenti normativi
- Il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai
controlli ufficiali intesi a verificare la conformita' alla
normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme
sulla salute e sul benessere degli animali e' pubblicato
nella G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 165.
- Il testo dell'art. 14, comma 5, del decreto-legge 9
febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di
semplificazione e di sviluppo.), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 febbraio 2012, n. 33, S.O., convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 6 aprile 2012, n. 82, S.O. e' il
seguente:
«Art. 14. (Semplificazione dei controlli sulle
imprese.).
(Omissis).
5. Le regioni, le province autonome di Trento e di
Bolzano e gli enti locali, nell'ambito dei propri
ordinamenti, conformano le attivita' di controllo di loro
competenza ai principi di cui al comma 4. A tale fine,
entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono adottate apposite
Linee guida mediante intesa in sede di Conferenza
unificata.».
Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo n. 281 del
1997 e' il seguente:
< < Art.8. Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali
e Conferenza unificata.
1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
unificata per le materie ed i compiti di interesse comune
delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita'
montane, con la Conferenza Stato-regioni .
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM .
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno . > >
- Si riportano i testi degli articoli 14 e 16 della
legge 24 novembre 1981, n. 689 ((Modifiche al sistema
penale) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre
1981, n. 329, S.O.:
«Art. 14. (Contestazione e notificazione). - La
violazione, quando e' possibile, deve essere contestata
immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona
che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta
per la violazione stessa.
Se non e' avvenuta la contestazione immediata per tutte
o per alcune delle persone indicate nel comma precedente,
gli estremi della violazione debbono essere notificati agli
interessati residenti nel territorio della Repubblica entro
il termine di novanta giorni e a quelli residenti
all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni
dall'accertamento.
Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi
all'autorita' competente con provvedimento dell'autorita'
giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono
dalla data della ricezione.
Per la forma della contestazione immediata o della
notificazione si applicano le disposizioni previste dalle
leggi vigenti. In ogni caso la notificazione puo' essere
effettuata, con le modalita' previste dal codice di
procedura civile, anche da un funzionario
dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando
la notificazione non puo' essere eseguita in mani proprie
del destinatario, si osservano le modalita' previste
dall'art. 137, terzo comma, del medesimo codice.
Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la
dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non e'
obbligatoria e resta salva la facolta' del pagamento in
misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel
secondo comma dell'art. 22 per il giudizio di opposizione.
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la
violazione si estingue per la persona nei cui confronti e'
stata omessa la notificazione nel termine prescritto.
(Omissis).
Art. 16. (Pagamento in misura ridotta). - E' ammesso il
pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza
parte del massimo della sanzione prevista per la violazione
commessa, o, se piu' favorevole e qualora sia stabilito il
minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo
importo oltre alle spese del procedimento, entro il termine
di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se
questa non vi e' stata, dalla notificazione degli estremi
della violazione.
Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze
comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale,
all'interno del limite edittale minimo e massimo della
sanzione prevista, puo' stabilire un diverso importo del
pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni
del primo comma.
Il pagamento in misura ridotta e' ammesso anche nei
casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore
della presente legge non consentivano l'oblazione.».
- L'art. 7 del decreto legislativo 30 settembre 2005,
n. 225 (Disposizioni sanzionatorie in applicazione del
regolamento (CE) n. 1019/2002 relativo alla
commercializzazione dell'olio d'oliva), abrogato dalla
presente legge e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3
novembre 2005, n. 256, recava: «Art. 7. (Diffida).»
- si riporta il testo dell'art. 12, del decreto
legislativo 29 aprile 2010, n. 75, (Riordino e revisione
della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma
dell'art. 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88) come
modificato dalla presente legge, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 26 maggio 2010, n. 121, S.O.:
«Art. 12 Sanzioni
In vigore dal 10 giugno 2010
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque
produce o immette sul mercato fertilizzanti non compresi
nel regolamento (CE) n. 2003/2003, nel presente decreto e
nei suoi allegati e nella legislazione vigente nel Paese
dell'Unione europea di produzione, e' punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da seimila euro a
trentamila euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque
produce o immette sul mercato fertilizzanti non conformi al
regolamento (CE) n. 2003/2003 ed al presente decreto ed ai
suoi allegati e' punito con le sanzioni amministrative
pecuniarie per ciascuna delle violazioni di seguito
riportate:
a) da duemilacinquecento euro a seimila euro per i
concimi CE, per i concimi minerali nazionali, per i concimi
organo-minerali e per gli altri tipi di fertilizzanti
nazionali, quando la composizione non corrisponde alle
indicazioni obbligatorie ovvero facoltative previste dal
presente decreto e dai suoi allegati ovvero alle altre
indicazioni facoltative non previste; nel caso in cui venga
calcolato il grado di irregolarita' espresso come
\varepsilon secondo i criteri riportati nell'allegato 12,
per i fertilizzanti per i quali questo e' applicabile,
fermo restando che i criteri riportati nel citato allegato,
al punto 4, lettera c), si applicano al singolo campione,
la sanzione amministrativa pecuniaria viene irrogata
secondo gli importi di seguito riportati:
1) valore di \varepsilon fino a - 4 (incluso): da
duemilacinquecento euro a seimila euro;
2) valore di \varepsilon compreso tra - 4 e - 8
(incluso): da cinquemila euro a ventunomila euro;
3) valore di \varepsilon compreso tra - 8 e - 12
(incluso): da seimilacinquecento euro a trentamila euro;
4) valore di \varepsilon inferiore a - 12: da
sedicimila euro a settantottomila euro;
b) da duemilacinquecento euro a seimila euro, se le
indicazioni obbligatorie da riportare in etichetta ovvero
sui documenti previste dal presente decreto e dai suoi
allegati, in tutto o in parte, mancano o non sono conformi
a quanto prescritto;
c) da ottomila euro a ventunomila euro, se risulta che
le tolleranze di cui all'allegato 7 sono state
sistematicamente messe a profitto; in particolare, per il
controllo dello sfruttamento delle tolleranze da parte di
un fabbricante per i concimi minerali semplici e composti,
sia CE che nazionali e per i concimi organo-minerali, si
applicano i criteri di calcolo previsti dal citato allegato
12;
d) da cinquemila euro a dodicimila euro, ivi comprese
le spese di messa in sicurezza della partita di
fertilizzante da addebitare al fabbricante, se sono immessi
sul mercato concimi CE e nazionali a base di nitrato di
ammonio ad elevato titolo di azoto in violazione delle
disposizioni di cui all'art. 7 e all'allegato 9. Se si
rinviene una partita di fertilizzante sprovvista del
certificato relativo alla prova di detonabilita' il
fabbricante e' perseguibile penalmente;
e) da cinquemila euro a diecimila euro, se non ha
ottemperato all'obbligo di cui all'art. 8, comma 1;
f) da seimila euro a dodicimila euro, se non ha
ottemperato all'obbligo di cui all'art. 8, comma 2;
g) da duemila euro a seimila euro nell'ipotesi di
irregolarita' delle registrazioni di cui all'art. 8, comma
2;
h) da seimila euro a dodicimila euro se non esibisce la
documentazione di cui all'art. 8, comma 2, richiesta
dell'organo di controllo o non la conserva per almeno due
anni.
3. Le sanzioni amministrative previste dal comma 2, non
si applicano al commerciante che detiene, pone in vendita o
comunque distribuisce per il consumo, fertilizzanti in
confezioni originali, se la non osservanza delle norme del
presente decreto e dei suoi allegati riguardi i requisiti
intrinseci o la composizione dei prodotti, purche' la
confezione originale non presenti alterazione ovvero il
commerciante non sia a conoscenza dell'avvenuta alterazione
o manomissione del fertilizzante.
4. (abrogato)»
- Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 24
novembre 1981, n. 689, (Modifiche al sistema penale)
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n.
329, S.O.:
«Art. 17. (Obbligo del rapporto). - 1. Qualora non sia
stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il
funzionario o l'agente che ha accertato la violazione,
salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve
presentare rapporto, con la prova delle eseguite
contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui
sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella
cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce
la violazione o, in mancanza, al prefetto.
2. Deve essere presentato al prefetto il rapporto
relativo alle violazioni previste dal testo unico delle
norme sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15
giugno 1959, n. 393, dal testo unico per la tutela delle
strade, approvato con R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740, e
dalla legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di
trasporto merci.
3. Nelle materie di competenza delle regioni e negli
altri casi, per le funzioni amministrative ad esse
delegate, il rapporto e' presentato all'ufficio regionale
competente.
4. Per le violazioni dei regolamenti provinciali e
comunali il rapporto e' presentato, rispettivamente, al
presidente della giunta provinciale o al sindaco.
5. L'ufficio territorialmente competente e' quello del
luogo in cui e' stata commessa la violazione.
6. Il funzionario o l'agente che ha proceduto al
sequestro previsto dall'art. 13 deve immediatamente
informare l'autorita' amministrativa competente a norma dei
precedenti commi, inviandole il processo verbale di
sequestro.
7. Con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, da
emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione della
presente legge, in sostituzione del D.P.R. 13 maggio 1976,
n. 407, saranno indicati gli uffici periferici dei singoli
Ministeri, previsti nel primo comma, anche per i casi in
cui leggi precedenti abbiano regolato diversamente la
competenza.
8. Con il decreto indicato nel comma precedente saranno
stabilite le modalita' relative all'esecuzione del
sequestro previsto dall'art. 13, al trasporto ed alla
consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla
eventuale alienazione o distruzione delle stesse; sara'
altresi' stabilita la destinazione delle cose confiscate.
Le regioni, per le materie di loro competenza,
provvederanno con legge nel termine previsto dal comma
precedente.».