(( Art. 1 bis
Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni
1. Ai fini dell'applicazione della disciplina dei procedimenti
relativi alla prevenzione degli incendi, gli imprenditori agricoli
che utilizzano depositi di prodotti petroliferi di capienza non
superiore a 6 metri cubi, anche muniti di erogatore, ai sensi
dell'articolo 14, commi 13-bis e 13-ter, del decreto legislativo 29
marzo 2004, n. 99, non sono tenuti agli adempimenti previsti dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1º
agosto 2011, n. 151.
2. L'obbligo di registrazione di cui all'articolo 6 del regolamento
(CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29
aprile 2004, si considera assolto dalle imprese agricole in possesso
di autorizzazione o nulla osta sanitario, di registrazione, di
comunicazione o segnalazione certificata di inizio attivita' prevista
per l'esercizio dell'impresa.
3. Per le imprese agricole, definite come piccole e medie ai sensi
del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto
2008, nei contratti di rete, di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, formati
da imprese agricole singole ed associate, la produzione agricola
derivante dall'esercizio in comune delle attivita', secondo il
programma comune di rete, puo' essere divisa fra i contraenti in
natura con l'attribuzione a ciascuno, a titolo originario, della
quota di prodotto convenuta nel contratto di rete.
4. L'articolo 6 della legge 23 dicembre 1956, n. 1526, e' abrogato.
5. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 38,
paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 436/2009 della
Commissione, del 26 maggio 2009, i registri dei prodotti vitivinicoli
sono dematerializzati e realizzati nell'ambito del Sistema
informativo agricolo nazionale (SIAN). In sede di attuazione delle
disposizioni di cui al presente comma si prevedono modalita'
ulteriormente semplificate di compilazione dei registri
dematerializzati, compresa la concessione di termini piu' favorevoli,
per le aziende vitivinicole che producono meno di mille ettolitri di
vino l'anno, prevalentemente con uve di produzione aziendale.
6. Il registro di carico e scarico di cui all'articolo 12, comma 3,
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9
febbraio 2001, n. 187, e' dematerializzato e realizzato nell'ambito
del SIAN.
7. Il registro di carico e scarico di cui all'articolo 1, sesto
comma, della legge 23 dicembre 1956, n. 1526, e' dematerializzato e
realizzato nell'ambito del SIAN. All'articolo 1 della legge 23
dicembre 1956, n. 1526, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al sesto comma, le parole: «presso ogni stabilimento, un
registro di carico e scarico sul quale devono essere indicate
giornalmente» sono sostituite dalle seguenti: «per ogni stabilimento,
un registro di carico e scarico sul quale devono essere indicate»;
b) il settimo comma e' abrogato.
8. Il registro di carico e scarico di cui al comma 1 dell'articolo
28 della legge 20 febbraio 2006, n. 82, e' dematerializzato e
realizzato nell'ambito del SIAN.
9. Gli articoli 2 e 3 della legge 11 aprile 1974, n. 138, sono
sostituiti dai seguenti:
«Art. 2. - 1. Le informazioni relative all'introduzione sul
territorio nazionale di latte in polvere registrate nei sistemi
informativi utilizzati dal Ministero della salute sono messe a
disposizione del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali - Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della
qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari.
Art. 3. - 1. I produttori, gli importatori, i grossisti e gli
utilizzatori di latte in polvere o di altri latti comunque conservati
devono tenere aggiornato un registro di carico e scarico. Il registro
di cui al primo periodo e' dematerializzato ed e' realizzato
nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN)».
10. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 5 a 9 si
provvede con decreti di natura non regolamentare del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali da adottare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Fino all'entrata in
vigore dei decreti di cui al presente comma, continuano ad applicarsi
le disposizioni previgenti.
11. L'articolo 59-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e'
abrogato.
12. Con riferimento ai terreni agricoli contraddistinti da
particelle fondiarie di estensione inferiore a 5.000 metri quadrati,
site in comuni montani, ricompresi nell'elenco delle zone
svantaggiate di montagna delimitate ai sensi dell'articolo 32 del
regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 17 dicembre 2013, i soggetti iscritti all'anagrafe delle aziende
agricole di cui all'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, non sono tenuti
a disporre del relativo titolo di conduzione ai fini della
costituzione del fascicolo aziendale di cui all'articolo 9 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1999.
13. Alla sezione 6 dell'Allegato A al decreto legislativo 19
novembre 2008, n. 194, le parole: «depositi alimentari» si
interpretano nel senso che non sono considerati tali, ai fini di cui
al citato decreto, gli stabilimenti utilizzati dalle cooperative di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001,
n. 228, e dai consorzi agrari per la fornitura di servizi agli
imprenditori agricoli.
14. Le organizzazioni professionali agricole ed agromeccaniche
comprese quelle di rappresentanza delle cooperative agricole,
maggiormente rappresentative a livello nazionale, nell'esercizio
dell'attivita' di consulenza per la circolazione delle macchine
agricole ai sensi dell'articolo 14, comma 13, del decreto legislativo
29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, possono attivare le
procedure di collegamento al sistema operativo di prenotazione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini
dell'immatricolazione e della gestione delle situazioni giuridiche
inerenti alla proprieta' delle predette macchine. Con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono stabilite le modalita'
tecniche di collegamento con il Centro elaborazione dati del
Ministero stesso e le relative modalita' di gestione.
15. Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 19, comma 1, lettera g), la parola: «applicano» e'
sostituita dalle seguenti: «commercializzano imballaggi con»;
b) all'articolo 54, comma 11, la parola: «apponga» e' sostituita
dalle seguenti: «commercializzi imballaggi con».
16. L'articolo 11, comma 1, lettera c), della legge 6 giugno 1986,
n. 251, come modificato dall'articolo 26, comma 2-bis, del
decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, si interpreta nel
senso che sono anche di competenza degli iscritti nell'albo degli
agrotecnici le attivita' di progettazione e direzione delle opere di
trasformazione e miglioramento fondiario, sia agrario che forestale.
))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dei commi 13-bis e 13-ter,
dell'art. 14 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99,
(Disposizioni in materia di soggetti e attivita',
integrita' aziendale e semplificazione amministrativa in
agricoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, lettere d), f),
g), l), ee), della L. 7 marzo 2003, n. 38), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 22 aprile 2004, n. 94:
« Art. 14. (Semplificazione degli adempimenti
amministrativi.).
(Omissis)
13-bis. I depositi di prodotti petroliferi impiegati
nell'esercizio delle attivita' di cui all'art. 2135 del
codice civile e ubicati all'interno delle aziende agricole,
ancorche' attrezzati come impianti per il rifornimento
delle macchine agricole, e quelli impiegati nell'esercizio
delle attivita', di cui all'art. 5, ubicati all'interno
delle imprese agromeccaniche, non sono soggetti alle
disposizioni di cui al decreto legislativo 11 febbraio
1998, n. 32.
13- ter. Ai depositi di cui al comma 13-bis, qualora
abbiano capacita' geometrica non superiore a 25 metri cubi,
continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al D.M. 27
marzo 1985 del Ministro dell'interno, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 98 del 26 aprile 1985, e al D.M. 19
marzo 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del
31 marzo 1990.
(Omissis).».
- Il testo del decreto del Presidente della Repubblica
1º agosto 2011, n. 151, «Regolamento recante
semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi
alla prevenzione degli incendi, a norma dell'art. 49, comma
4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22
settembre 2011, n. 221.
- Il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 sull'igiene dei
prodotti alimentari, e' pubblicato nella G.U.U.E. 30 aprile
2004, n. L 139, entrato in vigore il 20 maggio 2004.
- Il regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione,
del 6 agosto 2008, «che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato comune in applicazione degli
articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di
esenzione per categoria» e' pubblicato nella G.U.U.E. 9
agosto 2008, n. L 214.
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 4-ter e
4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 (Misure
urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi,
nonche' disposizioni in materia di produzione lattiera e
rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 febbraio 2009, n.
34, convertito con modificazioni, dalla legge 9 aprile
2009, n. 33, (Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure
urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi) e
successive modificazioni, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 11 aprile 2009, n. 85, S.O.:
«Art. 3. (Distretti produttivi e reti di imprese).
(Omissis).
4-ter. Con il contratto di rete piu' imprenditori
perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e
collettivamente, la propria capacita' innovativa e la
propria competitivita' sul mercato e a tal fine si
obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a
collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti
all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi
informazioni o prestazioni di natura industriale,
commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad
esercitare in comune una o piu' attivita' rientranti
nell'oggetto della propria impresa. Il contratto puo' anche
prevedere l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e
la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in
nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del
contratto o di singole parti o fasi dello stesso. Il
contratto di rete che prevede l'organo comune e il fondo
patrimoniale non e' dotato di soggettivita' giuridica,
salva la facolta' di acquisto della stessa ai sensi del
comma 4-quater ultima parte. Se il contratto prevede
l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e di un
organo comune destinato a svolgere un'attivita', anche
commerciale, con i terzi:
1) la pubblicita' di cui al comma 4-quater si intende
adempiuta mediante l'iscrizione del contratto nel registro
delle imprese del luogo dove ha sede la rete;
2) al fondo patrimoniale comune si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e
2615, secondo comma, del codice civile; in ogni caso, per
le obbligazioni contratte dall'organo comune in relazione
al programma di rete, i terzi possono far valere i loro
diritti esclusivamente sul fondo comune;
3) entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale
l'organo comune redige una situazione patrimoniale,
osservando, in quanto compatibili, le disposizioni relative
al bilancio di esercizio della societa' per azioni, e la
deposita presso l'ufficio del registro delle imprese del
luogo ove ha sede; si applica, in quanto compatibile,
l'art. 2615-bis, terzo comma, del codice civile. Ai fini
degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-quater, il
contratto deve essere redatto per atto pubblico o per
scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato
digitalmente a norma degli articoli 24 o 25 del codice di
cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e
successive modificazioni, da ciascun imprenditore o legale
rappresentante delle imprese aderenti, trasmesso ai
competenti uffici del registro delle imprese attraverso il
modello standard tipizzato con decreto del Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, e
deve indicare:
a) il nome, la ditta, la ragione o la denominazione
sociale di ogni partecipante per originaria sottoscrizione
del contratto o per adesione successiva, nonche' la
denominazione e la sede della rete, qualora sia prevista
l'istituzione di un fondo patrimoniale comune ai sensi
della lettera c);
b) l'indicazione degli obiettivi strategici di
innovazione e di innalzamento della capacita' competitiva
dei partecipanti e le modalita' concordate con gli stessi
per misurare l'avanzamento verso tali obiettivi;
c) la definizione di un programma di rete, che contenga
l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da
ciascun partecipante; le modalita' di realizzazione dello
scopo comune e, qualora sia prevista l'istituzione di un
fondo patrimoniale comune, la misura e i criteri di
valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali
contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a
versare al fondo, nonche' le regole di gestione del fondo
medesimo; se consentito dal programma, l'esecuzione del
conferimento puo' avvenire anche mediante apporto di un
patrimonio destinato, costituito ai sensi dell'art.
2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile;
d) la durata del contratto, le modalita' di adesione di
altri imprenditori e, se pattuite, le cause facoltative di
recesso anticipato e le condizioni per l'esercizio del
relativo diritto, ferma restando in ogni caso
l'applicazione delle regole generali di legge in materia di
scioglimento totale o parziale dei contratti plurilaterali
con comunione di scopo;
e) se il contratto ne prevede l'istituzione, il nome,
la ditta, la ragione o la denominazione sociale del
soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di organo comune
per l'esecuzione del contratto o di una o piu' parti o fasi
di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti
a tale soggetto, nonche' le regole relative alla sua
eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto.
L'organo comune agisce in rappresentanza della rete, quando
essa acquista soggettivita' giuridica e, in assenza della
soggettivita', degli imprenditori, anche individuali,
partecipanti al contratto salvo che sia diversamente
disposto nello stesso, nelle procedure di programmazione
negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure
inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito
e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema
imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di
innovazione previsti dall'ordinamento, nonche'
all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei
prodotti e marchi di qualita' o di cui sia adeguatamente
garantita la genuinita' della provenienza;
f) le regole per l'assunzione delle decisioni dei
partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune
che non rientri, quando e' stato istituito un organo
comune, nei poteri di gestione conferiti a tale organo,
nonche', se il contratto prevede la modificabilita' a
maggioranza del programma di rete, le regole relative alle
modalita' di assunzione delle decisioni di modifica del
programma medesimo.
(Omissis.).
4-quater. Il contratto di rete e' soggetto a iscrizione
nella sezione del registro delle imprese presso cui e'
iscritto ciascun partecipante e l'efficacia del contratto
inizia a decorrere da quando e' stata eseguita l'ultima
delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne
sono stati sottoscrittori originari. Le modifiche al
contratto di rete, sono redatte e depositate per
l'iscrizione, a cura dell'impresa indicata nell'atto
modificativo, presso la sezione del registro delle imprese
presso cui e' iscritta la stessa impresa. L'ufficio del
registro delle imprese provvede alla comunicazione della
avvenuta iscrizione delle modifiche al contratto di rete, a
tutti gli altri uffici del registro delle imprese presso
cui sono iscritte le altre partecipanti, che provvederanno
alle relative annotazioni d'ufficio della modifica; se e'
prevista la costituzione del fondo comune, la rete puo'
iscriversi nella sezione ordinaria del registro delle
imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sua sede;
con l'iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle
imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sua sede
la rete acquista soggettivita' giuridica. Per acquistare la
soggettivita' giuridica il contratto deve essere stipulato
per atto pubblico o per scrittura privata autenticata,
ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
(Omissis.).».
- La legge 23 dicembre 1956, n. 1526 (Difesa della
genuinita' del burro) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 17 gennaio 1957, n. 15.
- Il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione,
del 26 maggio 2009, «recante modalita' di applicazione del
regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo
schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle
informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che
scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei
registri nel settore vitivinicolo» e' pubblicato nella
G.U.U.E. 27 maggio 2009, n. L 128.
- Si riporta il testo dell'art. 12, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n.
187, «Regolamento per la revisione della normativa sulla
produzione e commercializzazione di sfarinati e paste
alimentari, a norma dell'art. 50 della L. 22 febbraio 1994,
n. 146», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 maggio
2001, n. 117:
«Art. 12. (Disposizioni transitorie e finali).
(Omissis).
3. Le singole materie prime di base con requisiti
diversi da quelli prescritti dalle norme del presente
decreto, nonche' le sostanze delle quali non e' autorizzato
l'impiego per la produzione degli sfarinati e delle paste
alimentari ai sensi del presente decreto, che, invece, si
intendono utilizzare per la fabbricazione degli sfarinati e
delle paste alimentari di cui al comma 1 del presente
articolo ed i prodotti finiti vanno annotati in un apposito
registro di carico e scarico le cui caratteristiche e
modalita' di tenuta sono stabilite con il decreto
ministeriale di cui al comma 1.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 23
dicembre 1956, n. 1526 (Difesa della genuinita' del burro),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 gennaio 1957, n. 15,
modificato dalla presente legge:
«Art. 1. La denominazione «burro» e' riservata al
prodotto ottenuto dalla crema ricavata dal latte di vacca
ed al prodotto ottenuto dal siero di latte di vacca,
nonche' dalla miscela dei due indicati prodotti, che
risponde ai requisiti chimici, fisici ed organolettici
indicati ai successivi articoli 2 e 3.
La denominazione «burro di qualita'» e' riservata al
prodotto ottenuto unicamente dalla crema del latte di
vacca, che risponde ai requisiti organolettici, analitici
ed igienico sanitari che saranno stabiliti con decreto del
Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con
i Ministri della sanita' e delle finanze.
Ai prodotti ottenuti dalla crema e dal siero
provenienti da animali diversi dalla vacca puo' essere
attribuita la denominazione «burro», purche' seguita dalla
indicazione della specie animale.
Le materie prime utilizzate per la produzione dei tipi
di burro di cui ai precedenti commi devono essere
sottoposte a filtrazione.
Le materie prime utilizzate per la produzione del
«burro di qualita'» devono essere sottoposte anche a
pastorizzazione. Il «burro di qualita'» deve risultare
esente da residui di eventuali sostanze chimiche salvo
quelle ammesse per le produzioni lattiero-casearie.
I produttori ed i confezionatori di burro devono
tenere, per ogni stabilimento, un registro di carico e
scarico sul quale devono essere indicate la quantita' e la
qualita' della materia prima impiegata ed i tipi di burro
ottenuti.
L'uso di denominazioni e di dizioni riferentisi a
trattamenti applicati alla materia prima od al prodotto
finito, per garantire la salubrita', e' consentito a
condizione che il burro cosi' trattato corrisponda ai
requisiti stabiliti con decreto di cui al secondo comma del
presente articolo".
- Si riporta il testo dell'art. 28, comma 1, della
legge 20 febbraio 2006, n. 82 (Disposizioni di attuazione
della normativa comunitaria concernente l'Organizzazione
comune di mercato (OCM) del vino), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 13 marzo 2006, n. 60, S.O.:
«Art. 28. (Registri per i produttori, gli importatori
ed i grossisti di saccarosio, glucosio e isoglucosio). - 1.
I produttori, gli importatori ed i grossisti di saccarosio,
escluso lo zucchero a velo, di glucosio e di isoglucosio,
anche in soluzione, devono tenere aggiornato un registro di
carico e scarico assoggettato all'imposta di bollo.».
- Per completezza d'informazione, il testo della legge
11 aprile 1974, n. 138 (Nuove norme concernenti il divieto
di ricostituzione del latte in polvere per l'alimentazione
umana) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 maggio
1974, n. 117.
- l'art. 59-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n.
83, (Misure urgenti per la crescita del Paese), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 2012, n. 147, S.O.,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 134, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 agosto 2012,
n. 187, S.O., abrogato dalla presente legge, recava: «Art.
59-bis. (Sistemi di sicurezza contro le contraffazioni dei
prodotti agricoli e alimentari)."
- Il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento
(CE) n. 1698/2005 del Consiglio e' pubblicato nella
G.U.U.E. 20 dicembre 2013, n. L 347.
- Si riportano i testi dell'art. 1 e dell'art. 9 del
decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999,
n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della
Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe
delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma
3, del d.lgs. 30 aprile 1998, n. 173), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1999, n. 305:
«Art. 1. (Anagrafe delle aziende agricole.). - 1.
L'anagrafe delle aziende agricole, di seguito denominata
anagrafe, istituita ai sensi dell'art. 14, comma 3, del
decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, all'interno del
Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), integrato
con i sistemi informativi regionali, raccoglie le notizie
relative ai soggetti pubblici e privati, identificati dal
codice fiscale, esercenti attivita' agricola,
agroalimentare, forestale e della pesca, che intrattengano
a qualsiasi titolo rapporti con la pubblica amministrazione
centrale o locale, di seguito denominati «aziende».
2. Il codice fiscale costituisce il codice unico di
identificazione aziende agricole, di seguito CUAA. Il CUAA
deve essere utilizzato in tutti i rapporti con la pubblica
amministrazione.
3. A ciascuna azienda fa capo una o piu' unita'
tecnico-economiche, di seguito denominata unita'; per
unita' si intende l'insieme dei mezzi di produzione, degli
stabilimenti e delle unita' zootecniche e acquicole
condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una
specifica attivita' economica, ubicato in una porzione di
territorio, identificata nell'ambito dell'anagrafe tramite
il codice ISTAT del comune ove ricade in misura prevalente,
e avente una propria autonomia produttiva.
(Omissis).
Art. 9 (Fascicolo aziendale). - 1. Per i fini di
semplificazione ed armonizzazione, di cui all'art. 14,
comma 3, del decreto legislativo n. 173 del 1998, e'
istituito, nell'ambito dell'anagrafe, a decorrere dal 30
giugno 2000, il fascicolo aziendale, modello cartaceo ed
elettronico riepilogativo dei dati aziendali, finalizzato
all'aggiornamento, per ciascuna azienda, delle informazioni
di cui all'art. 3.
2. Anteriormente alla data di cui al comma 1,
attraverso le procedure progressivamente rese disponibili
dai SIAN, ciascun soggetto iscritto all'anagrafe verifica
le informazioni relative al titolo di conduzione ed alla
consistenza aziendale, con l'obbligo di confermarne
l'attualita' ovvero di comunicare le eventuali variazioni o
integrazioni. Nell'ambito delle predette procedure sono
indicati tempi e modalita' per le conferme, le variazioni o
le integrazioni. In caso di mancata conferma entro i
termini indicati dalle procedure, valgono i dati risultanti
nel fascicolo aziendale. Qualora ai fini della verifica
delle consistenze aziendali sia necessario rendere
disponibile all'azienda, attraverso i servizi del SIAN, la
riproduzione dei dati catastali, la stessa e' tenuta al
pagamento degli oneri di cui al decreto del Ministero delle
finanze del 27 giugno 1996 e successive modificazioni e
integrazioni, con le facilitazioni previste per gli enti
statali e territoriali, nonche' dal protocollo d'intesa tra
il Ministero delle finanze e il Ministero delle politiche
agricole e forestali del 30 giugno 1998.
3. Le variazioni ed integrazioni comunicate ai sensi
del comma 2 sono valide anche ai fini dell'aggiornamento
del repertorio delle notizie economiche e amministrative
(REA) e vengono trasmesse dal SIAN al sistema informativo
delle camere di commercio con le modalita' di cui all'art.
5.
4. A partire dal 1° luglio 2000, le aziende che
eventualmente non risultano iscritte all'anagrafe sono
tenute, nel momento in cui si manifestano
all'amministrazione, ai fini dell'ammissione a qualsiasi
beneficio comunitario, nazionale o regionale, a comunicare
le informazioni relative al beneficio richiesto che saranno
inserite nel fascicolo aziendale.».
- Il testo del decreto legislativo 19 novembre 2008, n.
194 (Disciplina delle modalita' di rifinanziamento dei
controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento
(CE) n. 882/2004) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11
dicembre 2008, n. 289.
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e
modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7
della L. 5 marzo 2001, n. 57), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 15 giugno 2001, n. 137, S.O.:
«Art. 1 (Imprenditore agricolo.).
(Omissis).
2. Si considerano imprenditori agricoli le cooperative
di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando
utilizzano per lo svolgimento delle attivita' di cui
all'art. 2135 del codice civile, come sostituito dal comma
1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci,
ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi
diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico».
- Per completezza d'informazione, si riporta il testo
dell'art. 14, comma 13 del decreto legislativo 29 marzo
2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e
attivita', integrita' aziendale e semplificazione
amministrativa in agricoltura, a norma dell'art. 1, comma
2, lettere d), f), g), l), ee), della L. 7 marzo 2003, n.
38), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 aprile 2004, n.
94:
« Art. 14. (Semplificazione degli adempimenti
amministrativi.).
(Omissis).
13. La legge 8 agosto 1991, n. 264, non si applica
all'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi
di trasporto relativa alle macchine agricole di cui
all'art. 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, effettuata dalle organizzazioni
professionali agricole e da quelle delle imprese che
esercitano l'attivita' agromeccanica, di cui all'art. 5,
maggiormente rappresentative a livello nazionale».
- Si riporta il testo degli artt. 19 e 54 del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 214 (Attuazione della
direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione
contro l'introduzione e la diffusione nella Comunita' di
organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.), come
modificato dalla presente legge, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 24 ottobre 2005, n. 248, S.O.:
« 19. Autorizzazione .
1. I soggetti sotto elencati per svolgere la loro
attivita' devono essere in possesso di apposita
autorizzazione rilasciata dai Servizi fitosanitari
regionali competenti per l'ubicazione dei centri aziendali:
a) i produttori di piante e dei relativi materiali di
propagazione, comprese le sementi, destinati alla vendita o
comunque ad essere ceduti a terzi a qualunque titolo,
nonche' le ditte che svolgono attivita' sementiera;
b) i commercianti all'ingrosso di piante e dei relativi
materiali di propagazione, compresi i tuberi-seme, escluse
le sementi se gia' confezionate ed etichettate da terzi;
c) gli importatori da Paesi terzi dei vegetali, dei
prodotti vegetali o altre voci di cui all'allegato V, parte
B, nonche' delle sementi delle piante agrarie, orticole e
forestali;
d) i produttori, i centri di raccolta collettivi, i
centri di trasformazione, i commercianti, che
commercializzano all'ingrosso tuberi di Solanum tuberosum
L. destinati al consumo o frutti di Citrus L., Fortunella
Swingle, Poncirus Raf. e relativi ibridi, situati nelle
zone di produzione di detti vegetali;
e) i produttori e i commercianti all'ingrosso di
legname di cui all'allegato V, parte A;
f) i produttori e i commercianti di micelio fungino
destinato alla produzione di funghi coltivati;
g) coloro che commercializzano imballaggi con il
marchio di cui all'ISPM 15 della FAO.
2. (abrogato)
3. Sono esonerati dal possesso dell'autorizzazione di
cui al comma 1:
a) i commercianti al dettaglio che vendono vegetali e
prodotti vegetali a persone non professionalmente impegnate
nella produzione dei vegetali;
b) i produttori di patate da consumo e di agrumi che
conferiscono l'intera produzione a centri di raccolta
autorizzati o a commercianti all'ingrosso autorizzati
oppure che cedono direttamente a utilizzatori finali;
c) coloro che moltiplicano sementi per conto di ditte
autorizzate all'attivita' sementiera o cedono piante adulte
ad aziende autorizzate ai sensi del presente articolo;
d) coloro che importano con specifica autorizzazione di
importazione occasionale ai sensi dell'art. 7-bis;
e) coloro che importano occasionalmente piccole
quantita' di prodotti ortofrutticoli destinati alla vendita
al minuto o piante e loro materiale di moltiplicazione non
destinate alla vendita.
4. I Servizi fitosanitari regionali stabiliscono le
procedure per il rilascio delle autorizzazioni di cui al
comma 1, conformemente a quanto previsto dall'art. 49,
comma 2, lettera d).
(omissis)
54. Sanzioni amministrative.
1. Salvo che il fatto costituisca reato, per le
violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto,
si applicano le sanzioni amministrative di cui al presente
articolo.
2. Chiunque introduce nel territorio italiano organismi
nocivi, dei vegetali, dei prodotti vegetali od altre voci
in violazione dei divieti di cui agli articoli 5, 6, 7 e
7-bis e' punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da 5.000,00 euro a 30.000,00 euro
3. Chiunque non rispetta i divieti di diffusione,
commercio e detenzione di organismi nocivi, dei vegetali,
dei prodotti vegetali od altre voci di cui agli articoli 5,
6, 7 e 7-bis e' punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da 1.000,00 euro a 6.000,00 euro
3-bis. Chiunque non consente agli incaricati del
Servizio fitosanitario l'effettuazione dei controlli in
attuazione del presente decreto e' punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 1.000,00 euro
a 6.000,00 euro
4. Chiunque esercita attivita' di produzione e
commercio dei vegetali, prodotti vegetali ed altre voci
disciplinati dal presente decreto in assenza o sospensione
delle autorizzazioni prescritte dagli articoli 19, 20 e 26
nonche' dalle normative nazionali emanate in applicazione
del presente decreto, e' punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 2.500,00 euro
a 15.000,00 euro
5. Chiunque non ottempera agli obblighi di cui all'art.
8, comma 1 e non rispetti i divieti di cui all'art. 9,
commi 1 e 2, e' punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 250,00 ad euro 1.500,00.
6. Chiunque, in possesso dell'autorizzazione di cui
all'art. 19, dichiara di propria produzione vegetali
prodotti da terzi, e' punito con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 500,00 ad euro 3.000,00.
7. Chiunque acquista, al fine di porre in commercio al
pubblico o per finalita' diverse dall'uso personale,
vegetali, prodotti vegetali od altre voci ed omette di
conservare per almeno un anno, i passaporti delle piante e
di iscriverne gli estremi nei propri registri, e' punito
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da 1.000,00 euro a 6.000,00 euro
8. Chiunque acquista vegetali, prodotti vegetali od
altre voci, al fine di commercializzarli all'ingrosso ed
omette di iscrivere gli estremi dei loro passaporti nei
propri registri e' punito con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 2.000,00 ad euro
12.000,00.
9. Chiunque, in possesso dell'autorizzazione di cui
all'art. 19, non consente l'accesso nell'azienda da parte
dei soggetti incaricati dei controlli ai fini dell'art. 21,
comma 1, lettera g), ovvero ne ostacola l'attivita', e'
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da 2.500,00 euro a 15.000,00 euro
10. Chiunque in possesso dell'autorizzazione di cui
all'art. 19, non ottempera agli obblighi di cui all'art.
21, comma 1, lettere i) ed l), e' punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 100,00 euro a
600,00 euro .
11. Chiunque emette il passaporto delle piante previsto
dall'art. 25 senza l'autorizzazione prescritta dall'art.
26, oppure commercializzi imballaggi con il marchio
IPPC/FAO senza la specifica autorizzazione, e' punito con
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
1.500,00 euro a 9.000,00 euro.
12. Chiunque, avendone l'obbligo giuridico, non emette
o non compila correttamente il passaporto delle piante in
ogni sua parte e' punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da 2.500,00 euro a 15.000,00 euro
13. Chiunque in possesso dell'autorizzazione di cui
all'art. 26, non ottempera agli obblighi di cui all'art.
27, commi 2 e 3, all'art. 28, comma 2, all'art. 29, commi
1, 2 e 5, e all'art. 30, commi 1, 2 e 3, e' punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a
3.000,00 euro
14. Chiunque non osservi gli obblighi ed i divieti
fissati dagli articoli 31, comma 2, 32, commi 1 e 2, e 33,
comma 1, in relazione all'introduzione, alla circolazione
ed al transito di vegetali, prodotti vegetali ed altre voci
nelle zone protette e' punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00
ad euro 15.000,00.
15. Chiunque modifica la destinazione d'uso di un
vegetale, di un prodotto vegetale o di altre voci, in modo
tale da non rispettare quella riportata sulla
documentazione che accompagna originariamente tale merce,
e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 1.500,00 ad euro 9.000,00.
16. L'importatore od il suo rappresentante in dogana
che omette di notificare, preventivamente e con congruo
anticipo, al Servizio fitosanitario regionale competente
per punto di entrata, l'arrivo di spedizioni di vegetali,
prodotti vegetali o altre voci, soggetti a controllo
fitosanitario e' punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00.
16-bis. L'importatore o il suo rappresentante in dogana
che omette di notificare, preventivamente e con congruo
anticipo, al Servizio fitosanitario regionale competente
per punto di entrata, l'arrivo di spedizioni di vegetali,
prodotti vegetali o altre voci, ai sensi dell'art. 39,
comma 3, e' punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da 250,00 euro a 1.500,00 euro
17. L'importatore od il suo rappresentante in dogana
che omette di osservare le disposizioni di cui all'art. 39,
comma 2, e' punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 500,00 ad euro 3.000,00.
18. Chiunque introduce nel territorio italiano
vegetali, prodotti vegetali o altre voci, soggetti a
controllo fitosanitario, senza la documentazione
prescritta, o con documentazione non conforme, e' punito
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00.
19. Chiunque introduce nel territorio italiano
vegetali, prodotti vegetali o altre voci, privi della
prescritta autorizzazione del Servizio fitosanitario, e'
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 1.500,00 ad euro 9.000,00.
20. Chiunque, in violazione delle misure ufficiali
adottate ai sensi degli articoli 15 e 40, introduce,
detiene o pone in commercio vegetali, prodotti vegetali o
altre voci, per i quali i controlli fitosanitari hanno
avuto esito non favorevole, e' punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 5.000,00 euro
a 30.000,00 euro
21. Chiunque sostituisce i vegetali, i prodotti
vegetali o altre voci, oggetto delle ispezioni eseguite
conformemente all'art. 43, e' punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000,00
ad euro 18.000,00.
22. Il responsabile delle attivita' di cui all'art. 45
che cede a qualunque titolo materiali prima dello svincolo
ufficiale di cui all'art. 47, comma 3, o che non si attiene
agli obblighi di cui all'art. 47, commi 1, 5 e 7, e' punito
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00.
23. Chiunque non ottemperi alle prescrizioni impartite
dai Servizi fitosanitari regionali ai sensi dell'art. 50,
comma 1, lettera g), e' punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 500,00 euro a
3.000,00 euro
24. Chiunque non osserva il divieto di messa a dimora
di piante ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera i), ha
l'obbligo di provvedere alla loro estirpazione e
distruzione entro quindici giorni dalla notifica dell'atto
di intimazione ad adempiere. La mancata ottemperanza a tale
obbligo e' punita con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da 200,00 euro a 1.200,00 euro; gli
organi di vigilanza dispongono altresi' l'estirpazione
delle piante ponendo a carico dei trasgressori le relative
spese. L'importo della sanzione e' raddoppiato nel caso si
tratti di soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 19 e di
soggetti che, in base ai dati conservati nelle Camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, si
occupano professionalmente della progettazione, della
realizzazione e della manutenzione di parchi e giardini
25. Chiunque esegua trattamenti di quarantena disposti
dai Servizi fitosanitari regionali, oppure disciplinati dai
decreti ministeriali emanati conformemente al presente
decreto, in impianti non in possesso del previsto
riconoscimento o con modalita' non conformi alle norme
vigenti, e' punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00.
26. Chiunque, dopo essere stato riconosciuto
responsabile della trasgressione di una delle prescrizioni
contenute nei commi precedenti, nei tre anni successivi ne
trasgredisce un'altra, con la nuova sanzione da infliggere
e' sottoposto anche alla sospensione delle autorizzazioni
regionali di cui agli articoli 19 e 26 per un periodo non
superiore a centoventi giorni.
26-bis. Per le violazioni alle disposizioni del
presente decreto, non espressamente sanzionate dal presente
articolo, si applica la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da 200,00 euro a 1.200,00 euro .
26-ter. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque
elimini o manometta contrassegni o sigilli apposti dagli
ispettori fitosanitari, e' punito con una sanzione
amministrativa pecuniaria da 250,00 euro a 1.500,00 euro .
26-quater. I fornitori accreditati ai sensi di legge
per la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione
delle specie vegetali, previste dalla normativa
comunitaria, che non adempiono agli obblighi relativi alle
analisi di laboratorio presso laboratori accreditati
nonche' presso i laboratori della rete nazionale di cui
all'art. 53 del presente decreto, o che sono inadempienti
riguardo alla messa a diposizione dei risultati delle
medesime analisi, sono puniti con una sanzione
amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 3.000,00 euro.
27. Per quanto non espressamente previsto dal presente
decreto si applicano le disposizioni della legge 24
novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. I
Servizi fitosanitari regionali sono competenti ad irrogare
le sanzioni. I relativi proventi affluiscono nei bilanci
dei suddetti enti e devono essere destinati esclusivamente
al potenziamento delle attivita' dei Servizi fitosanitari .
".
- Per completezza d'informazione, si riporta il testo
dell'art. 11, comma 1, lettera c), della legge 6 giugno
1986, n. 251, (Istituzione dell'albo professionale degli
agrotecnici), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 giugno
1986, n. 134, come modificato dall'art. 26, comma 2-bis,
del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248(Proroga di
termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni
urgenti in materia finanziaria), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 31 dicembre 2007, n. 302, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n.
31(Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di
termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni
urgenti in materia finanziaria), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 29 febbraio 2008, n. 51, S.O.:
«Art. 11.
1. L'iscrizione all'albo degli agrotecnici consente:
(Omissis);
c) l'assistenza tecnico-economica agli organismi
cooperativi ed alle piccole e medie aziende compresa la
progettazione e direzione di piani aziendali ed
interaziendali, anche ai fini della concessione dei mutui
fondiari, nonche' le opere di trasformazione e
miglioramento fondiario;
(Omissis).».