(( Art. 1 ter
Istituzione del sistema di consulenza aziendale in agricoltura
1. E' istituito il sistema di consulenza aziendale in agricoltura
in conformita' al titolo III del regolamento (UE) n. 1306/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e secondo
le disposizioni quadro definite a livello nazionale dal presente
articolo.
2. Il sistema di consulenza contempla almeno gli ambiti di cui
all'articolo 12, paragrafi 2 e 3, del citato regolamento (UE) n.
1306/2013 e gli aspetti relativi alla competitivita' dell'azienda
agricola, zootecnica e forestale inclusi il benessere e la
biodiversita' animale nonche' i profili sanitari delle pratiche
zootecniche.
3. Lo svolgimento dell'attivita' di consulenza deve essere
chiaramente separato dallo svolgimento dell'attivita' di controllo
dei procedimenti amministrativi e tecnici per l'erogazione di
finanziamenti pubblici all'agricoltura.
4. I consulenti che operano nel sistema di cui al comma 1 devono
possedere qualifiche adeguate o ricevere una adeguata formazione di
base e di aggiornamento, in relazione agli ambiti di cui al comma 2.
5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, di concerto con il Ministro della salute, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono definiti i criteri che garantiscono il
rispetto del principio di separatezza di cui al comma 3, le procedure
omogenee per la realizzazione delle attivita' di formazione e
aggiornamento di cui al comma 4, le modalita' di accesso al sistema
di consulenza aziendale che tengano conto delle caratteristiche
specifiche di tutti i comparti produttivi del settore agricolo,
zootecnico e forestale, nonche' l'istituzione del registro unico
nazionale degli organismi di consulenza e del sistema di
certificazione di qualita' nazionale sull'efficacia ed efficienza
dell'attivita' di consulenza svolta, presso il Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e
comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
selezionano gli organismi di consulenza secondo quanto disposto
dall'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e con
propri provvedimenti definiscono, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del decreto di cui al comma 5, le disposizioni
attuative a livello regionale del sistema di consulenza aziendale.
7. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto legislativo 27 maggio
1999, n. 165, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:
«c-bis) accertare ed attestare, a prescindere dalla suddetta
convenzione, nell'ambito delle competenze loro assegnate dalla legge,
fatti o circostanze di ordine meramente tecnico concernenti
situazioni o dati certi relativi all'esercizio dell'attivita' di
impresa». ))
Riferimenti normativi
- Il testo del regolamento (UE) n. 1306/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013
sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della
politica agricola comune e che abroga i regolamenti del
Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98,
(CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 e'
pubblicato nella G.U.U.E. 20 dicembre 2013, n. L 347.
-Il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento
(CE) n. 1698/2005 del Consiglio e' pubblicato nella
G.U.U.E. 20 dicembre 2013, n. L 347.
- Si riporta il testo dell'art. 3-bis, comma 1, del
decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 (Soppressione
dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in
agricoltura (AGEA), a norma dell'art. 11 della L. 15 marzo
1997, n. 59.), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14
giugno 1999, n. 137, come modificato dalla presente legge:
«Art. 3-bis. (Centri autorizzati di assistenza
agricola.) - 1. Gli organismi pagatori, ai sensi e nel
rispetto del punto 4 dell'allegato al regolamento (CE) n.
1663/95, fatte salve le specifiche competenze attribuite ai
professionisti iscritti agli ordini e ai collegi
professionali, possono, con apposita convenzione,
incaricare «Centri autorizzati di assistenza agricola»
(CAA), di cui al comma 2, ad effettuare, per conto dei
propri utenti e sulla base di specifico mandato scritto, le
seguenti attivita':
a) tenere ed eventualmente conservare le scritture
contabili;
b) assisterli nella elaborazione delle dichiarazioni di
coltivazione e di produzione, delle domande di ammissione a
benefici comunitari, nazionali e regionali e controllare la
regolarita' formale delle dichiarazioni immettendone i
relativi dati nel sistema informativo attraverso le
procedure del SIAN;
c) interrogare le banche dati del SIAN ai fini della
consultazione dello stato di ciascuna pratica relativa ai
propri associati.
c-bis) accertare ed attestare, a prescindere dalla
suddetta convenzione, nell'ambito delle competenze loro
assegnate dalla legge, fatti o circostanze di ordine
meramente tecnico concernenti situazioni o dati certi
relativi all'esercizio dell'attivita' di impresa.
2. I Centri di cui al comma 1 sono istituiti, per
l'esercizio dell'attivita' di assistenza agli agricoltori,
nella forma di societa' di capitali, dalle organizzazioni
professionali agricole maggiormente rappresentative, o da
loro associazioni, da associazioni dei produttori e dei
lavoratori, da associazioni di liberi professionisti e
dagli enti di patronato e di assistenza professionale, che
svolgono servizi analoghi, promossi dalle organizzazioni
sindacali. Con decreto del Ministro delle politiche
agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza
Stato-regioni, sono stabiliti i requisiti minimi di
garanzia e di funzionamento per lo svolgimento delle
attivita' di cui al comma 1
3. Per le attivita' di cui al comma 1, i Centri hanno,
in particolare, la responsabilita' della identificazione
del produttore e dell'accertamento del titolo di conduzione
dell'azienda, della corretta immissione dei dati, del
rispetto per quanto di competenza delle disposizioni dei
regolamenti (CE) n. 1287/95 e n. 1663/95, nonche' la
facolta' di accedere alle banche dati del SIAN,
esclusivamente per il tramite di procedure di interscambio
dati. La disponibilita' dei dati relativi ai propri utenti
che abbiano rilasciato delega espressa in tal senso non
costituisce violazione di quanto disposto dalla legge 30
dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni e
integrazioni.
4. Le regioni verificano i requisiti minimi di
funzionamento e di garanzia ed esercitano la vigilanza. Le
regioni, inoltre, possono incaricare i Centri
dell'effettuazione di ulteriori servizi e attivita'
4-bis. Gli organismi pagatori, nel rispetto del
regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio
1995, e fatti salvi i controlli obbligatori previsti dalla
normativa comunitaria, nonche' le previsioni contenute
nelle convenzioni di cui al comma 1, sono autorizzati a
conferire immediata esigibilita' alle dichiarazioni
presentate tramite i centri di assistenza agricola. Il
Ministro delle politiche agricole e forestali, con proprio
decreto, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, definisce le caratteristiche delle procedure
e delle garanzie integrative secondo quanto previsto dal
comma 2 ".