(( Art. 1 ter 
 
 
   Istituzione del sistema di consulenza aziendale in agricoltura 
 
  1. E' istituito il sistema di consulenza aziendale  in  agricoltura
in conformita' al titolo III del regolamento (UE)  n.  1306/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,  e  secondo
le disposizioni quadro definite  a  livello  nazionale  dal  presente
articolo. 
  2. Il sistema di consulenza contempla  almeno  gli  ambiti  di  cui
all'articolo 12, paragrafi 2 e 3,  del  citato  regolamento  (UE)  n.
1306/2013 e gli aspetti  relativi  alla  competitivita'  dell'azienda
agricola,  zootecnica  e  forestale  inclusi  il   benessere   e   la
biodiversita' animale  nonche'  i  profili  sanitari  delle  pratiche
zootecniche. 
  3.  Lo  svolgimento  dell'attivita'  di  consulenza   deve   essere
chiaramente separato dallo svolgimento  dell'attivita'  di  controllo
dei  procedimenti  amministrativi  e  tecnici  per  l'erogazione   di
finanziamenti pubblici all'agricoltura. 
  4. I consulenti che operano nel sistema di cui al  comma  1  devono
possedere qualifiche adeguate o ricevere una adeguata  formazione  di
base e di aggiornamento, in relazione agli ambiti di cui al comma 2. 
  5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole  alimentari  e
forestali, di concerto con il Ministro della salute, d'intesa con  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente  decreto,  sono  definiti  i  criteri  che  garantiscono  il
rispetto del principio di separatezza di cui al comma 3, le procedure
omogenee  per  la  realizzazione  delle  attivita'  di  formazione  e
aggiornamento di cui al comma 4, le modalita' di accesso  al  sistema
di consulenza  aziendale  che  tengano  conto  delle  caratteristiche
specifiche di tutti  i  comparti  produttivi  del  settore  agricolo,
zootecnico e forestale,  nonche'  l'istituzione  del  registro  unico
nazionale  degli  organismi  di   consulenza   e   del   sistema   di
certificazione di qualita'  nazionale  sull'efficacia  ed  efficienza
dell'attivita'  di  consulenza  svolta,  presso  il  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito delle  risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e
comunque  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
  6. Le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
selezionano gli  organismi  di  consulenza  secondo  quanto  disposto
dall'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio,  del  17  dicembre  2013,  e  con
propri provvedimenti definiscono, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del decreto di cui  al  comma  5,  le  disposizioni
attuative a livello regionale del sistema di consulenza aziendale. 
  7. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto legislativo  27  maggio
1999, n. 165, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: 
  «c-bis)  accertare  ed  attestare,  a  prescindere  dalla  suddetta
convenzione, nell'ambito delle competenze loro assegnate dalla legge,
fatti  o  circostanze  di  ordine   meramente   tecnico   concernenti
situazioni o dati  certi  relativi  all'esercizio  dell'attivita'  di
impresa». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il  testo  del  regolamento  (UE)  n.  1306/2013  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del  17  dicembre  2013
          sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio  della
          politica agricola comune e che  abroga  i  regolamenti  del
          Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98,
          (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n.  485/2008  e'
          pubblicato nella G.U.U.E. 20 dicembre 2013, n. L 347. 
              -Il  regolamento  (UE)  n.  1305/2013  del   Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 sul  sostegno
          allo sviluppo rurale da parte del  Fondo  europeo  agricolo
          per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il  regolamento
          (CE)  n.  1698/2005  del  Consiglio  e'  pubblicato   nella
          G.U.U.E. 20 dicembre 2013, n. L 347. 
              - Si riporta il testo dell'art.  3-bis,  comma  1,  del
          decreto legislativo 27 maggio 1999,  n.  165  (Soppressione
          dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le  erogazioni  in
          agricoltura (AGEA), a norma dell'art. 11 della L. 15  marzo
          1997, n.  59.),  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  14
          giugno 1999, n. 137, come modificato dalla presente legge: 
              «Art.  3-bis.   (Centri   autorizzati   di   assistenza
          agricola.) - 1. Gli organismi  pagatori,  ai  sensi  e  nel
          rispetto del punto 4 dell'allegato al regolamento  (CE)  n.
          1663/95, fatte salve le specifiche competenze attribuite ai
          professionisti  iscritti   agli   ordini   e   ai   collegi
          professionali,   possono,   con    apposita    convenzione,
          incaricare  «Centri  autorizzati  di  assistenza  agricola»
          (CAA), di cui al comma 2,  ad  effettuare,  per  conto  dei
          propri utenti e sulla base di specifico mandato scritto, le
          seguenti attivita': 
              a) tenere  ed  eventualmente  conservare  le  scritture
          contabili; 
              b) assisterli nella elaborazione delle dichiarazioni di
          coltivazione e di produzione, delle domande di ammissione a
          benefici comunitari, nazionali e regionali e controllare la
          regolarita'  formale  delle  dichiarazioni  immettendone  i
          relativi  dati  nel  sistema  informativo   attraverso   le
          procedure del SIAN; 
              c) interrogare le banche dati del SIAN  ai  fini  della
          consultazione dello stato di ciascuna pratica  relativa  ai
          propri associati. 
              c-bis) accertare  ed  attestare,  a  prescindere  dalla
          suddetta convenzione,  nell'ambito  delle  competenze  loro
          assegnate  dalla  legge,  fatti  o  circostanze  di  ordine
          meramente  tecnico  concernenti  situazioni  o  dati  certi
          relativi all'esercizio dell'attivita' di impresa. 
              2. I Centri di cui  al  comma  1  sono  istituiti,  per
          l'esercizio dell'attivita' di assistenza agli  agricoltori,
          nella forma di societa' di capitali,  dalle  organizzazioni
          professionali agricole maggiormente rappresentative,  o  da
          loro associazioni, da associazioni  dei  produttori  e  dei
          lavoratori, da  associazioni  di  liberi  professionisti  e
          dagli enti di patronato e di assistenza professionale,  che
          svolgono servizi analoghi,  promossi  dalle  organizzazioni
          sindacali.  Con  decreto  del  Ministro   delle   politiche
          agricole  e   forestali,   d'intesa   con   la   Conferenza
          Stato-regioni,  sono  stabiliti  i  requisiti   minimi   di
          garanzia  e  di  funzionamento  per  lo  svolgimento  delle
          attivita' di cui al comma 1 
              3. Per le attivita' di cui al comma 1, i Centri  hanno,
          in particolare, la  responsabilita'  della  identificazione
          del produttore e dell'accertamento del titolo di conduzione
          dell'azienda,  della  corretta  immissione  dei  dati,  del
          rispetto per quanto di competenza  delle  disposizioni  dei
          regolamenti (CE)  n.  1287/95  e  n.  1663/95,  nonche'  la
          facolta'  di  accedere   alle   banche   dati   del   SIAN,
          esclusivamente per il tramite di procedure di  interscambio
          dati. La disponibilita' dei dati relativi ai propri  utenti
          che abbiano rilasciato delega espressa  in  tal  senso  non
          costituisce violazione di quanto disposto  dalla  legge  30
          dicembre  1996,  n.  675,  e  successive  modificazioni   e
          integrazioni. 
              4.  Le  regioni  verificano  i  requisiti   minimi   di
          funzionamento e di garanzia ed esercitano la vigilanza.  Le
          regioni,   inoltre,    possono    incaricare    i    Centri
          dell'effettuazione di ulteriori servizi e attivita' 
              4-bis.  Gli  organismi  pagatori,  nel   rispetto   del
          regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio
          1995, e fatti salvi i controlli obbligatori previsti  dalla
          normativa  comunitaria,  nonche'  le  previsioni  contenute
          nelle convenzioni di cui al comma  1,  sono  autorizzati  a
          conferire   immediata   esigibilita'   alle   dichiarazioni
          presentate tramite i  centri  di  assistenza  agricola.  Il
          Ministro delle politiche agricole e forestali, con  proprio
          decreto,  previo  parere   delle   competenti   Commissioni
          parlamentari, definisce le caratteristiche delle  procedure
          e delle garanzie integrative secondo  quanto  previsto  dal
          comma 2 ".