Art. 2 Disposizioni urgenti per il rilancio del settore vitivinicolo 1. Alla legge 20 febbraio 2006, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 3, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. E' altresi' ammessa, la produzione di mosto cotto, denominato anche saba, sapa o similari, previa comunicazione al competente Ufficio territoriale dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, da eseguirsi secondo le modalita' stabilite nell'articolo 5, comma 1, della presente legge.»; b) all'articolo 5, comma 1: 1) il primo periodo e' sostituito dal seguente: «La preparazione di mosti di uve fresche mutizzati con alcol, di vini liquorosi, di vini aromatizzati, di bevande aromatizzate a base di vino, di cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli e di spumanti, nonche' la preparazione delle bevande spiritose, di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), punto i), terzo trattino, e punto ii) del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008 relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, puo' essere eseguita anche in stabilimenti dai quali si estraggono mosti o vini nella cui preparazione non e' ammesso l'impiego di saccarosio, dell'acquavite di vino, dell'alcol e di tutti i prodotti consentiti dal regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, e successive modificazioni, a condizione che le lavorazioni siano preventivamente comunicate, entro il quinto giorno antecedente alla lavorazione, al competente ufficio territoriale dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari.»; 2) al secondo periodo le parole: «(CEE) n. 1601/91» sono sostituite dalle seguenti: «(UE) n. 251/2014»; c) all'articolo 6, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: «3-bis. Nei locali di un'impresa agricola (( che produce mosti o vini, )) e' consentita anche la detenzione dei prodotti di cui al comma 1, lettere da a) a d), se ottenuti esclusivamente dall'attivita' di coltivazione, silvicoltura e di allevamento svolte dall'impresa oppure impiegati nella preparazione di alimenti costituiti prevalentemente da prodotti agricoli ottenuti dalle medesime attivita'. In tali casi la detenzione e' soggetta ad una (( preventiva comunicazione da inviare anche in via telematica )) al competente ufficio dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari.»; d) all'articolo 14: 1) al comma 3, primo periodo, le parole: «autorizzazione, valida per una campagna vitivinicola, rilasciata dal competente ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi, al quale deve essere presentata domanda in carta da bollo con specificazione della sede e dell'ubicazione dei locali interessati, nonche' del quantitativo presunto di sottoprodotti oggetto di richiesta.» sono sostituite dalle seguenti: «comunicazione, da inviarsi al competente ufficio dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari.»; 2) al comma 4, secondo periodo, le parole: «almeno entro il quinto giorno antecedente» sono sostituite dalla seguente: «antecedentemente»; (( d-bis) all'articolo 16, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 3-bis. In deroga al comma 3, per gli aceti di vino preparati con metodo artigianale, a lunga maturazione, il limite dell'1,5 per cento in volume e' elevato al 4 per cento in volume; )) e) all'articolo 25: 1) al comma 1, le parole: «, che rispondono ai requisiti e alle caratteristiche anche di purezza determinati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro della salute, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono soppresse; 2) i commi 2 e 3 sono abrogati; f) l'articolo 26 e' abrogato; g) all'articolo 28: 1) al comma 1 le parole da: «, con fogli progressivamente numerati e vidimati prima dell'uso dal comune competente in base al luogo di detenzione, e annotarvi tutte le introduzioni e le estrazioni all'atto in cui si verificano» sono soppresse; 2) i commi 4 e 5 sono abrogati; h) all'articolo 35: 1) il comma 11 e' sostituito dal seguente: «11. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 25 e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro.»; 2) il comma 12 e' abrogato; i) l'articolo 43 e' abrogato. (( 1-bis. Per i titolari di stabilimenti enologici di capacita' complessiva inferiore a 50 ettolitri con annesse attivita' di vendita diretta o ristorazione, l'obbligo di tenuta di registri ai sensi dell'articolo 36 del regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione, del 26 maggio 2009, si considera assolto con la presentazione della dichiarazione di produzione e la dichiarazione di giacenza. 1-ter. All'articolo 8 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. L'uso delle DOCG e DOC non e' consentito per i vini ottenuti sia totalmente che parzialmente da vitigni che non siano stati classificati fra gli idonei alla coltivazione o che derivino da ibridi interspecifici tra la Vitis vinifera ed altre specie americane o asiatiche. Per i vini ad IGT e' consentito l'uso delle varieta' di vite iscritte nel Registro nazionale delle varieta' di vite da vino, nonche' delle varieta' in osservazione». ))
Riferimenti normativi - Si riporta il testo degli articoli 3, 5, 6, 14, 16, 25, commi 1, 2, 3, 28 e 35 della legge 20 febbraio 2006, n. 82 (Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'Organizzazione comune di mercato (OCM) del vino.), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 marzo 2006, n. 60, S.O., come modificato dalla presente legge: «Art. 3. (Produzione di mosto cotto.) - 1. 1. Ad integrazione di quanto previsto dall'allegato IV del citato regolamento (CE) n. 1493/1999, e successive modificazioni, negli stabilimenti enologici e' permessa la concentrazione a riscaldamento diretto o indiretto del mosto o del mosto muto per la preparazione del mosto cotto, limitatamente agli stabilimenti che producono mosto cotto per l'aceto balsamico di Modena e per l'aceto balsamico tradizionale di Modena e di Reggio Emilia. 2. E' altresi' ammessa, la produzione di mosto cotto, denominato anche saba, sapa o similari, previa comunicazione al competente Ufficio territoriale dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, da eseguirsi secondo le modalita' stabilite nell'art. 5, comma 1, della presente legge." "Art. 5. (Comunicazione preventiva di lavorazioni.) - 1. La preparazione di mosti di uve fresche mutizzati con alcol, di vini liquorosi, di vini aromatizzati, di bevande aromatizzate a base di vino, di cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli e di spumanti, nonche' la preparazione delle bevande spiritose, di cui all'art. 2, paragrafo 1, lettera d), punto i), terzo trattino, e punto ii) del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008 relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, puo' essere eseguita anche in stabilimenti dai quali si estraggono mosti o vini nella cui preparazione non e' ammesso l'impiego di saccarosio, dell'acquavite di vino, dell'alcol e di tutti i prodotti consentiti dal regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, e successive modificazioni, a condizione che le lavorazioni siano preventivamente comunicate, entro il quinto giorno antecedente alla lavorazione, al competente ufficio territoriale dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari. Il saccarosio, l'acquavite di vino, l'alcol e gli altri prodotti consentiti dal citato regolamento (UE) n. 251/2014, e successive modificazioni, devono essere conservati in magazzini controllati dal predetto ufficio periferico, salvo che tali prodotti siano sottoposti alla vigilanza dell'autorita' finanziaria; anche in tale caso, tuttavia, l'ufficio periferico puo' controllare i prodotti immagazzinati. 2. Negli stabilimenti in cui si producono essenzialmente vini spumanti sono consentite le elaborazioni dei prodotti indicati dal comma 1, diversi dal vino spumante, nonche' le elaborazioni di vini frizzanti, purche' tali elaborazioni vengano preventivamente comunicate seguendo la procedura ivi indicata. In tale caso non sono soggette a comunicazione preventiva le elaborazioni di vino spumante. ". "Art. 6. (Sostanze vietate.) - 1. Salvo quanto previsto dall'art. 5, negli stabilimenti enologici e nelle cantine, nonche' nei locali annessi o intercomunicanti anche attraverso cortili, a qualunque uso destinati, e' vietato detenere: a) acquavite, alcol e altre bevande spiritose; b) zuccheri in quantitativi superiori a 10 chilogrammi e loro soluzioni; c) sciroppi, bevande e succhi diversi dal mosto e dal vino, aceti, nonche' sostanze zuccherine o fermentate diverse da quelle provenienti dall'uva fresca; d) uve passite o secche o sostanze da esse derivanti, ad eccezione delle uve in corso di appassimento per la produzione di vini passiti o tradizionali individuati nel provvedimento di cui all'art. 9, comma 4; e) qualunque sostanza atta a sofisticare i mosti, i vini e i vini speciali, quali aromi, additivi, coloranti, salvo i casi consentiti; f) vinelli o altri sottoprodotti della vinificazione in violazione di quanto stabilito dalla presente legge; g) salvo le deroghe previste dall'art. 8, mosti, mosti parzialmente fermentati, vini nuovi ancora in fermentazione e vini aventi un titolo alcolometrico volumico totale inferiore all'8 per cento in volume; h) invertasi. 2. E' in ogni caso consentito detenere bevande spiritose, sciroppi, succhi, aceti e altre bevande e alimenti diversi dal mosto o dal vino contenuti in confezioni sigillate destinate alla vendita e aventi una capacita' non superiore a 5 litri. 3. Quando nell'area della cantina o dello stabilimento enologico sono presenti abitazioni civili destinate a residenza del titolare o di suoi collaboratori o impiegati, in deroga al comma 1 e' consentito detenere: le sostanze di cui alla lettera a) del comma 1 nel limite massimo di 3 litri anidri; le sostanze di cui alla lettera b) del comma 1 nel limite massimo di 15 chilogrammi; le sostanze di cui alla lettera c) del comma 1 nel limite massimo di 3 litri; le sostanze di cui alla lettera d) del comma 1 nel limite massimo di 3 chilogrammi. 3-bis. Nei locali di un'impresa agricola che produce mosti o vini, e' consentita anche la detenzione dei prodotti di cui al comma 1, lettere da a) a d), se ottenuti esclusivamente dall'attivita' di coltivazione, silvicoltura e di allevamento svolte dall'impresa oppure impiegati nella preparazione di alimenti costituiti prevalentemente da prodotti agricoli ottenuti dalle medesime attivita'. In tali casi la detenzione e' soggetta ad una preventiva comunicazione da inviare anche in via telematica al competente ufficio dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari.". "Art. 14. (Detenzione di vinacce, centri di raccolta temporanei fuori fabbrica, fecce di vino, preparazione del vinello.) 1. La detenzione delle vinacce negli stabilimenti enologici e' vietata a decorrere dal trentesimo giorno dalla fine del periodo vendemmiale determinato annualmente con il provvedimento delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'art. 9, comma 1. 2. Fatta eccezione per i casi di esenzione o di ritiro previo controllo previsti dal citato regolamento (CE) n. 1493/1999, e successive modificazioni, e per le vinacce destinate ad altri usi industriali, ivi compresi quelli per l'estrazione dell'enocianina, le vinacce e le fecce di vino comunque ottenute dalla trasformazione delle uve e dei prodotti vinosi devono essere avviate direttamente alle distillerie autorizzate ai sensi dell'art. 27 del medesimo regolamento (CE) n. 1493/1999, e successive modificazioni, e dei relativi regolamenti comunitari applicativi. 3. E' consentita alle distillerie l'istituzione di centri di raccolta temporanei fuori fabbrica previa comunicazione, da inviarsi al competente ufficio dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari. L'introduzione dei sottoprodotti nei locali di deposito e' comunque subordinata alla tenuta di un registro di carico e scarico, soggetto alle modalita' di cui al citato regolamento (CE) n. 884/2001, e successive modificazioni. 4. La detenzione di vinacce destinate ad altri usi industriali, diversi dalla distillazione, ivi compresa l'estrazione dell'enocianina, deve essere preventivamente comunicata dai responsabili degli stabilimenti industriali utilizzatori all'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente in base al luogo di detenzione delle vinacce. La comunicazione, in carta libera e valida per una campagna vitivinicola, deve pervenire all'ufficio periferico con qualsiasi mezzo antecedentemente alla prima introduzione di vinaccia e deve contenere il nome o la ragione sociale dell'impresa, la sede legale, la partita IVA, l'indirizzo dello stabilimento di detenzione delle vinacce e la quantita' complessiva che si prevede di introdurre nel corso della campagna vitivinicola di riferimento. 5. In ogni caso le fecce di vino, prima di essere estratte dalle cantine, devono essere denaturate con la sostanza rivelatrice prescritta dal Ministro delle politiche agricole e forestali con proprio decreto, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con il quale sono altresi' stabilite le modalita' da osservare per l'impiego della sostanza denaturante 6. Le operazioni di ottenimento, denaturazione e trasferimento delle fecce di vino sono soggette alla sola comunicazione prevista dall'articolo 10 del citato regolamento (CE) n. 884/2001. 7. La preparazione del vinello e' consentita: a) presso le distillerie e gli stabilimenti per lo sfruttamento dei sottoprodotti della vinificazione; b) presso le cantine dei viticoltori vinificatori di uve proprie aventi capacita' ricettiva non superiore a 25 ettolitri di vino, a condizione che ne siano prodotti non piu' di 5 ettolitri e che siano utilizzati esclusivamente per uso familiare o aziendale. 8. (abrogato)". Art. 16 (Denominazione degli aceti.) - 1. La denominazione di «aceto di (...)», seguita dall'indicazione della materia prima da cui deriva, e' riservata al prodotto ottenuto esclusivamente dalla fermentazione acetica di liquidi alcolici o zuccherini di origine agricola, che presenta al momento dell'immissione al consumo umano diretto o indiretto un'acidita' totale, espressa in acido acetico, compresa tra 5 e 12 grammi per 100 millilitri, una quantita' di alcol etilico non superiore a 0,5 per cento in volume, che ha le caratteristiche o che contiene qualsiasi altra sostanza o elemento in quantita' non superiore ai limiti riconosciuti normali e non pregiudizievoli per la salute, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro della salute, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Con successivi decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro della salute, puo' essere modificata e integrata l'individuazione delle caratteristiche, delle sostanze ed elementi, nonche' dei limiti di cui al comma 1. 3. In deroga al comma 1 del presente articolo, l'aceto di vino e' il prodotto definito dall'allegato I, punto 19, del citato regolamento (CE) n. 1493/1999, contenente una quantita' di alcol etilico non superiore a 1,5 per cento in volume. 3-bis. In deroga al comma 3, per gli aceti di vino preparati con metodo artigianale, a lunga maturazione, il limite dell'1,5 per cento in volume e' elevato al 4 per cento in volume. 4. I liquidi alcolici o zuccherini di cui al comma 1 devono provenire da materie prime idonee al consumo umano diretto. 5. I vini destinati all'acetificazione devono avere un contenuto in acido acetico non superiore a 8 grammi per litro. ". "Art. 25. (Sostanze ammesse.) - 1. E' consentito detenere negli stabilimenti enologici, vendere per uso enologico e impiegare in enologia soltanto le sostanze espressamente ammesse dalle vigenti norme nazionali e comunitarie. 2. (abrogato). 3. (abrogato)." Art. 28. (Registri per i produttori, gli importatori ed i grossisti di saccarosio, glucosio e isoglucosio.) - 1. I produttori, gli importatori ed i grossisti di saccarosio, escluso lo zucchero a velo, di glucosio e di isoglucosio, anche in soluzione, devono tenere aggiornato un registro di carico e scarico assoggettato all'imposta di bollo. 2. I grossisti che effettuano vendita al minuto devono annotare sul registro di carico e scarico ogni operazione, precisando il nominativo e il recapito dell'acquirente. 3. A tutti gli utilizzatori dei prodotti annotati nei registri di cui ai commi 1 e 2, ad eccezione dei commercianti al dettaglio, di quelli che somministrano al pubblico o che producono alimenti in laboratori annessi a esercizi di vendita o di somministrazione, compresi quelli artigiani, e di quelli in possesso di un registro di carico e scarico delle materie prime, vidimato dal competente ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi, o dell'apposito registro vidimato dall'ufficio dell'Agenzia delle dogane competente per territorio, e' fatto obbligo di tenere un registro di carico e scarico con le stesse modalita' previste dal comma 1 e di annotarvi giornalmente per prodotti omogenei i quantitativi delle sostanze zuccherine impiegate 4. (abrogato). 5. (abrogato).". "Art. 35. (Altre sanzioni relative alla produzione, detenzione e commercializzazione di mosti e di vini.) 1. E' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 600 euro a 15.000 euro: a) chiunque pone in vendita con la denominazione di «vino passito» o «passito» vini che non rispondono alle definizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera a); b) chiunque detiene anidride carbonica in violazione delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 1; c) chiunque produce o detiene vini spumanti naturali e vini spumanti gassificati in violazione delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 2. 2. Chiunque pone in vendita in recipienti di cui all'art. 1, comma 2, vini diversi da quelli per i quali tali contenitori sono riservati, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 1.500 euro. 3. E' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 3.000 euro: a) chiunque produce mosto cotto in violazione delle disposizioni di cui all'art. 3; b) chiunque detiene nelle cantine mosti aventi un titolo alcolometrico inferiore all'8 per cento in volume e chiunque procede alla vinificazione dei suddetti mosti in violazione delle disposizioni di cui all'art. 8; c) chiunque effettua fermentazioni o rifermentazioni al di fuori del periodo stabilito ai sensi dell'art. 9, comma 1, salvo quanto previsto dal comma 4 del medesimo art. 9; d) chiunque effettua operazioni di aumento del titolo alcolometrico volumico naturale e di acidificazione in violazione delle disposizioni di cui all'art. 9, comma 2. 4. Chiunque detiene negli stabilimenti enologici e nelle cantine, nonche' nei locali annessi o intercomunicanti, anche attraverso cortili, le sostanze vietate ai sensi dell'art. 6, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000 euro a 60.000 euro. 5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque detiene a scopo di vendita o di somministrazione o comunque di commercio mosti e vini di cui all'art. 10, commi 1 e 2, e all'art. 11, comma 1, lettere a), c) f), h) e i), e comma 2, senza procedere alla denaturazione e alla distillazione previste ai sensi del medesimo art. 11, comma 3, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 105 euro per ettolitro o frazione di ettolitro detenuto a scopo di vendita o di somministrazione; la sanzione non puo' essere, in ogni caso, inferiore a 600 euro. 6. Sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 3.000 euro: a) chiunque detiene il vino di cui all'art. 10, comma 3, primo periodo, senza procedere alla denaturazione con le modalita' stabilite dal medesimo periodo e chiunque cede o spedisce il prodotto denaturato, nonche' vini nei quali e' in corso la fermentazione acetica a stabilimenti diversi dagli acetifici o dalle distillerie, in violazione di quanto previsto dal citato art. 10, comma 3, terzo e quarto periodo; b) chiunque detiene a scopo di vendita o di somministrazione o comunque di commercio mosti e vini di cui all'art. 11, comma 1, lettere b), d), e) e g), senza procedere alla denaturazione e alla distillazione previste ai sensi del medesimo art. 11, comma 3; c) chiunque adotta un sistema di chiusura dei recipienti di capacita' inferiore a 60 litri che non presenta le caratteristiche previste ai sensi dell'art. 12, comma 4; d) chiunque detiene vinacce negli stabilimenti enologici al di fuori del periodo stabilito ai sensi dell'art. 14, comma 1; e) chiunque istituisce centri di raccolta temporanei fuori fabbrica in violazione delle disposizioni di cui all'art. 14, comma 3, primo periodo; f) chiunque prepara il vinello in difformita' dalle disposizioni di cui all'art. 14, comma 7; g) i laboratori ufficiali di analisi di cui all'art. 14, comma 8, che violano gli obblighi previsti dal medesimo comma. 7. Le disposizioni di cui agli articoli 10 e 11 e le relative sanzioni non si applicano al commerciante che vende o pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo i prodotti di cui alla presente legge in confezione originale, salvo che il commerciante stesso sia a conoscenza della violazione o che la confezione originale presenti segni di alterazione. 8. Chiunque pone in vendita bevande diverse da quelle indicate dall'art. 13 utilizzando nell'etichettatura, designazione, presentazione e pubblicita' della bevanda denominazioni o raffigurazioni che comunque richiamano la vite, l'uva, il mosto o il vino, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro. 9. Chiunque non denatura le fecce di vino, prima che siano estratte dalle cantine, con la sostanza rivelatrice di cui all'art. 14, comma 5, e chi impiega la sostanza denaturante in difformita' dalle modalita' previste ai sensi del medesimo comma, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 5.000 euro. 10. I titolari di cantine o stabilimenti enologici di cui all'art. 15 che non presentano al competente ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi la planimetria prevista dal comma 1 e dal comma 3, ultimo periodo, del medesimo articolo, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da 600 euro a 3.000 euro. Se la capacita' complessiva non denunciata e' inferiore a 300 ettolitri, la sanzione amministrativa pecuniaria e' determinata in una somma da 100 euro a 1.000 euro. 11. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui all'art. 25 e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro. 12. (abrogato). 13. Chiunque vende per uso enologico o detiene nelle cantine, negli stabilimenti di produzione, nei magazzini e nei depositi enologici, nonche' nei locali comunque comunicanti, anche attraverso cortili, a qualunque uso destinati, prodotti di uso enologico non consentiti dalla presente legge e chiunque detiene nei reagentari dei laboratori annessi prodotti chimici non consentiti in difformita' dalle disposizioni di cui all'art. 27, comma 1, secondo periodo, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 25.000 euro. 14. Sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 15.000 euro: a) i produttori, gli importatori e i grossisti di cui all'art. 28, comma 1, che non tengono il registro di carico e scarico previsto dal medesimo comma o che non vi effettuano le prescritte annotazioni; b) i grossisti di cui all'art. 28, comma 2, che non effettuano sul registro di carico e scarico le annotazioni previste dal medesimo comma; c) gli utilizzatori di cui all'art. 28, comma 3, che non tengono il registro di carico e scarico previsto dal medesimo comma o che non vi effettuano le prescritte annotazioni; d) i soggetti di cui all'art. 28, commi 1, 2 e 3, che non conservano i registri di carico e scarico previsti dalle medesime disposizioni per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data dell'ultima registrazione. 15. La sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 14 e' ridotta alla meta' nel caso in cui le annotazioni obbligatorie nei registri siano effettuate con un ritardo non superiore a ventiquattro ore e la movimentazione sia dimostrabile e supportata da idonea documentazione. 16. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque rifiuta di esibire agli addetti preposti alla vigilanza la documentazione ufficiale e i registri previsti dalla vigente normativa comunitaria e nazionale nel settore vitivinicolo o impedisce il prelevamento di campioni in violazione degli obblighi di cui all'art. 29, comma 2, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 3.000 euro. ". Gli artt. 26 e 43 della succitata legge n. 82 del 2006, abrogati dalla presente legge, recavano:"Art. 26. (Prodotti per l'igiene della cantina.) " "Art. 43. (Diffida per le infrazioni minori.)" Il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione, del 26 maggio 2009 recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo e' pubblicato nella G.U.U.E. 27 maggio 2009, n. L 128. - Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 come modificato dalla presente legge: « Art. 8. (Requisiti di base per il riconoscimento delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche.) - 1. Il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita e' riservato ai vini gia' riconosciuti a DOC e a zone espressamente delimitate o tipologie di una DOC da almeno dieci anni, che siano ritenuti di particolare pregio, per le caratteristiche qualitative intrinseche e per la rinomanza commerciale acquisita, e che siano stati rivendicati, nell'ultimo biennio, da almeno il cinquantuno per cento dei soggetti che conducono vigneti dichiarati allo schedario viticolo di cui all'art. 12 e che rappresentino almeno il cinquantuno per cento della superficie totale dichiarata allo schedario viticolo idonea alla rivendicazione della relativa denominazione. Nel caso di passaggio di tutta una denominazione da DOC a DOCG anche le sue zone caratteristiche e/o tipologie vengono riconosciute come DOCG, indipendentemente dalla data del loro riconoscimento. 2. Il riconoscimento della denominazione di origine controllata e' riservato ai vini provenienti da zone gia' riconosciute, anche con denominazione diversa, ad IGT da almeno cinque anni e che siano stati rivendicati nell'ultimo biennio da almeno il trentacinque per cento dei viticoltori interessati e che rappresentino almeno il trentacinque per cento della produzione dell'area interessata. Il riconoscimento a vini non provenienti dalle predette zone e' ammesso esclusivamente previo parere favorevole del Comitato di cui all'art. 16. Inoltre, le zone espressamente delimitate e le sottozone delle DOC possono essere riconosciute come DOC autonome qualora le relative produzioni abbiano acquisito rinomanza commerciale e siano state rivendicate, nell'ultimo biennio, da almeno il cinquantuno per cento dei soggetti che conducono vigneti dichiarati allo schedario viticolo di cui all'art. 12 e che rappresentino almeno il cinquantuno per cento della superficie totale dichiarata allo schedario viticolo idonea alla rivendicazione della relativa area delimitata o sottozona. 3. Il riconoscimento della indicazione geografica tipica e' riservato ai vini provenienti dalla rispettiva zona viticola a condizione che la relativa richiesta sia rappresentativa di almeno il venti per cento dei viticoltori interessati e del venti per cento della superficie totale dei vigneti oggetto di dichiarazione produttiva nell'ultimo biennio. 4. Il riconoscimento di una DOCG deve prevedere una disciplina viticola ed enologica piu' restrittiva rispetto a quella della DOC di provenienza. 5. Il riconoscimento di una DOC deve prevedere una disciplina viticola ed enologica piu' restrittiva rispetto a quella della IGT precedentemente rivendicata. 6. L'uso delle DOCG e DOC non e' consentito per i vini ottenuti sia totalmente che parzialmente da vitigni che non siano stati classificati fra gli idonei alla coltivazione o che derivino da ibridi interspecifici tra la Vitis vinifera ed altre specie americane o asiatiche. Per i vini ad IGT e' consentito l'uso delle varieta' di vite iscritte nel Registro nazionale delle varieta' di vite da vino, nonche' delle varieta' in osservazione».