Art. 2
Disposizioni urgenti per il rilancio del settore vitivinicolo
1. Alla legge 20 febbraio 2006, n. 82, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 3, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. E'
altresi' ammessa, la produzione di mosto cotto, denominato anche
saba, sapa o similari, previa comunicazione al competente Ufficio
territoriale dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e
della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, da eseguirsi
secondo le modalita' stabilite nell'articolo 5, comma 1, della
presente legge.»;
b) all'articolo 5, comma 1:
1) il primo periodo e' sostituito dal seguente: «La
preparazione di mosti di uve fresche mutizzati con alcol, di vini
liquorosi, di vini aromatizzati, di bevande aromatizzate a base di
vino, di cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli e di
spumanti, nonche' la preparazione delle bevande spiritose, di cui
all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), punto i), terzo trattino, e
punto ii) del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 15 gennaio 2008 relativo alla definizione, alla
designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione
delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il
regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, puo' essere eseguita
anche in stabilimenti dai quali si estraggono mosti o vini nella cui
preparazione non e' ammesso l'impiego di saccarosio, dell'acquavite
di vino, dell'alcol e di tutti i prodotti consentiti dal regolamento
(UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26
febbraio 2014, e successive modificazioni, a condizione che le
lavorazioni siano preventivamente comunicate, entro il quinto giorno
antecedente alla lavorazione, al competente ufficio territoriale
dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione
frodi dei prodotti agroalimentari.»;
2) al secondo periodo le parole: «(CEE) n. 1601/91» sono
sostituite dalle seguenti: «(UE) n. 251/2014»;
c) all'articolo 6, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Nei locali di un'impresa agricola (( che produce mosti o
vini, )) e' consentita anche la detenzione dei prodotti di cui al
comma 1, lettere da a) a d), se ottenuti esclusivamente
dall'attivita' di coltivazione, silvicoltura e di allevamento svolte
dall'impresa oppure impiegati nella preparazione di alimenti
costituiti prevalentemente da prodotti agricoli ottenuti dalle
medesime attivita'. In tali casi la detenzione e' soggetta ad una ((
preventiva comunicazione da inviare anche in via telematica )) al
competente ufficio dell'Ispettorato centrale della tutela della
qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari.»;
d) all'articolo 14:
1) al comma 3, primo periodo, le parole: «autorizzazione,
valida per una campagna vitivinicola, rilasciata dal competente
ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi, al
quale deve essere presentata domanda in carta da bollo con
specificazione della sede e dell'ubicazione dei locali interessati,
nonche' del quantitativo presunto di sottoprodotti oggetto di
richiesta.» sono sostituite dalle seguenti: «comunicazione, da
inviarsi al competente ufficio dell'Ispettorato centrale della tutela
della qualita' e della repressione frodi dei prodotti
agroalimentari.»;
2) al comma 4, secondo periodo, le parole: «almeno entro il
quinto giorno antecedente» sono sostituite dalla seguente:
«antecedentemente»;
(( d-bis) all'articolo 16, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
3-bis. In deroga al comma 3, per gli aceti di vino preparati con
metodo artigianale, a lunga maturazione, il limite dell'1,5 per cento
in volume e' elevato al 4 per cento in volume; ))
e) all'articolo 25:
1) al comma 1, le parole: «, che rispondono ai requisiti e alle
caratteristiche anche di purezza determinati con decreto del Ministro
delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro
della salute, da emanare entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge» sono soppresse;
2) i commi 2 e 3 sono abrogati;
f) l'articolo 26 e' abrogato;
g) all'articolo 28:
1) al comma 1 le parole da: «, con fogli progressivamente
numerati e vidimati prima dell'uso dal comune competente in base al
luogo di detenzione, e annotarvi tutte le introduzioni e le
estrazioni all'atto in cui si verificano» sono soppresse;
2) i commi 4 e 5 sono abrogati;
h) all'articolo 35:
1) il comma 11 e' sostituito dal seguente: «11. Salvo che il
fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui
all'articolo 25 e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria
da 1.500 euro a 15.000 euro.»;
2) il comma 12 e' abrogato;
i) l'articolo 43 e' abrogato.
(( 1-bis. Per i titolari di stabilimenti enologici di capacita'
complessiva inferiore a 50 ettolitri con annesse attivita' di vendita
diretta o ristorazione, l'obbligo di tenuta di registri ai sensi
dell'articolo 36 del regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione,
del 26 maggio 2009, si considera assolto con la presentazione della
dichiarazione di produzione e la dichiarazione di giacenza.
1-ter. All'articolo 8 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61,
il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. L'uso delle DOCG e DOC non e' consentito per i vini ottenuti
sia totalmente che parzialmente da vitigni che non siano stati
classificati fra gli idonei alla coltivazione o che derivino da
ibridi interspecifici tra la Vitis vinifera ed altre specie americane
o asiatiche. Per i vini ad IGT e' consentito l'uso delle varieta' di
vite iscritte nel Registro nazionale delle varieta' di vite da vino,
nonche' delle varieta' in osservazione». ))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo degli articoli 3, 5, 6, 14, 16,
25, commi 1, 2, 3, 28 e 35 della legge 20 febbraio 2006, n.
82 (Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria
concernente l'Organizzazione comune di mercato (OCM) del
vino.), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 marzo 2006,
n. 60, S.O., come modificato dalla presente legge:
«Art. 3. (Produzione di mosto cotto.) - 1. 1. Ad
integrazione di quanto previsto dall'allegato IV del citato
regolamento (CE) n. 1493/1999, e successive modificazioni,
negli stabilimenti enologici e' permessa la concentrazione
a riscaldamento diretto o indiretto del mosto o del mosto
muto per la preparazione del mosto cotto, limitatamente
agli stabilimenti che producono mosto cotto per l'aceto
balsamico di Modena e per l'aceto balsamico tradizionale di
Modena e di Reggio Emilia.
2. E' altresi' ammessa, la produzione di mosto cotto,
denominato anche saba, sapa o similari, previa
comunicazione al competente Ufficio territoriale
dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e
della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, da
eseguirsi secondo le modalita' stabilite nell'art. 5, comma
1, della presente legge."
"Art. 5. (Comunicazione preventiva di lavorazioni.) -
1. La preparazione di mosti di uve fresche mutizzati con
alcol, di vini liquorosi, di vini aromatizzati, di bevande
aromatizzate a base di vino, di cocktail aromatizzati di
prodotti vitivinicoli e di spumanti, nonche' la
preparazione delle bevande spiritose, di cui all'art. 2,
paragrafo 1, lettera d), punto i), terzo trattino, e punto
ii) del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 15 gennaio 2008 relativo alla
definizione, alla designazione, alla presentazione,
all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni
geografiche delle bevande spiritose e che abroga il
regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, puo' essere
eseguita anche in stabilimenti dai quali si estraggono
mosti o vini nella cui preparazione non e' ammesso
l'impiego di saccarosio, dell'acquavite di vino, dell'alcol
e di tutti i prodotti consentiti dal regolamento (UE) n.
251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26
febbraio 2014, e successive modificazioni, a condizione che
le lavorazioni siano preventivamente comunicate, entro il
quinto giorno antecedente alla lavorazione, al competente
ufficio territoriale dell'Ispettorato centrale della tutela
della qualita' e repressione frodi dei prodotti
agroalimentari. Il saccarosio, l'acquavite di vino, l'alcol
e gli altri prodotti consentiti dal citato regolamento (UE)
n. 251/2014, e successive modificazioni, devono essere
conservati in magazzini controllati dal predetto ufficio
periferico, salvo che tali prodotti siano sottoposti alla
vigilanza dell'autorita' finanziaria; anche in tale caso,
tuttavia, l'ufficio periferico puo' controllare i prodotti
immagazzinati.
2. Negli stabilimenti in cui si producono
essenzialmente vini spumanti sono consentite le
elaborazioni dei prodotti indicati dal comma 1, diversi dal
vino spumante, nonche' le elaborazioni di vini frizzanti,
purche' tali elaborazioni vengano preventivamente
comunicate seguendo la procedura ivi indicata. In tale caso
non sono soggette a comunicazione preventiva le
elaborazioni di vino spumante. ".
"Art. 6. (Sostanze vietate.) - 1. Salvo quanto previsto
dall'art. 5, negli stabilimenti enologici e nelle cantine,
nonche' nei locali annessi o intercomunicanti anche
attraverso cortili, a qualunque uso destinati, e' vietato
detenere:
a) acquavite, alcol e altre bevande spiritose;
b) zuccheri in quantitativi superiori a 10 chilogrammi
e loro soluzioni;
c) sciroppi, bevande e succhi diversi dal mosto e dal
vino, aceti, nonche' sostanze zuccherine o fermentate
diverse da quelle provenienti dall'uva fresca;
d) uve passite o secche o sostanze da esse derivanti,
ad eccezione delle uve in corso di appassimento per la
produzione di vini passiti o tradizionali individuati nel
provvedimento di cui all'art. 9, comma 4;
e) qualunque sostanza atta a sofisticare i mosti, i
vini e i vini speciali, quali aromi, additivi, coloranti,
salvo i casi consentiti;
f) vinelli o altri sottoprodotti della vinificazione in
violazione di quanto stabilito dalla presente legge;
g) salvo le deroghe previste dall'art. 8, mosti, mosti
parzialmente fermentati, vini nuovi ancora in fermentazione
e vini aventi un titolo alcolometrico volumico totale
inferiore all'8 per cento in volume;
h) invertasi.
2. E' in ogni caso consentito detenere bevande
spiritose, sciroppi, succhi, aceti e altre bevande e
alimenti diversi dal mosto o dal vino contenuti in
confezioni sigillate destinate alla vendita e aventi una
capacita' non superiore a 5 litri.
3. Quando nell'area della cantina o dello stabilimento
enologico sono presenti abitazioni civili destinate a
residenza del titolare o di suoi collaboratori o impiegati,
in deroga al comma 1 e' consentito detenere: le sostanze di
cui alla lettera a) del comma 1 nel limite massimo di 3
litri anidri; le sostanze di cui alla lettera b) del comma
1 nel limite massimo di 15 chilogrammi; le sostanze di cui
alla lettera c) del comma 1 nel limite massimo di 3 litri;
le sostanze di cui alla lettera d) del comma 1 nel limite
massimo di 3 chilogrammi.
3-bis. Nei locali di un'impresa agricola che produce
mosti o vini, e' consentita anche la detenzione dei
prodotti di cui al comma 1, lettere da a) a d), se ottenuti
esclusivamente dall'attivita' di coltivazione, silvicoltura
e di allevamento svolte dall'impresa oppure impiegati nella
preparazione di alimenti costituiti prevalentemente da
prodotti agricoli ottenuti dalle medesime attivita'. In
tali casi la detenzione e' soggetta ad una preventiva
comunicazione da inviare anche in via telematica al
competente ufficio dell'Ispettorato centrale della tutela
della qualita' e della repressione frodi dei prodotti
agroalimentari.".
"Art. 14. (Detenzione di vinacce, centri di raccolta
temporanei fuori fabbrica, fecce di vino, preparazione del
vinello.)
1. La detenzione delle vinacce negli stabilimenti
enologici e' vietata a decorrere dal trentesimo giorno
dalla fine del periodo vendemmiale determinato annualmente
con il provvedimento delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano di cui all'art. 9, comma 1.
2. Fatta eccezione per i casi di esenzione o di ritiro
previo controllo previsti dal citato regolamento (CE) n.
1493/1999, e successive modificazioni, e per le vinacce
destinate ad altri usi industriali, ivi compresi quelli per
l'estrazione dell'enocianina, le vinacce e le fecce di vino
comunque ottenute dalla trasformazione delle uve e dei
prodotti vinosi devono essere avviate direttamente alle
distillerie autorizzate ai sensi dell'art. 27 del medesimo
regolamento (CE) n. 1493/1999, e successive modificazioni,
e dei relativi regolamenti comunitari applicativi.
3. E' consentita alle distillerie l'istituzione di
centri di raccolta temporanei fuori fabbrica previa
comunicazione, da inviarsi al competente ufficio
dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e
della repressione frodi dei prodotti agroalimentari.
L'introduzione dei sottoprodotti nei locali di deposito e'
comunque subordinata alla tenuta di un registro di carico e
scarico, soggetto alle modalita' di cui al citato
regolamento (CE) n. 884/2001, e successive modificazioni.
4. La detenzione di vinacce destinate ad altri usi
industriali, diversi dalla distillazione, ivi compresa
l'estrazione dell'enocianina, deve essere preventivamente
comunicata dai responsabili degli stabilimenti industriali
utilizzatori all'ufficio periferico dell'Ispettorato
centrale repressione frodi competente in base al luogo di
detenzione delle vinacce. La comunicazione, in carta libera
e valida per una campagna vitivinicola, deve pervenire
all'ufficio periferico con qualsiasi mezzo antecedentemente
alla prima introduzione di vinaccia e deve contenere il
nome o la ragione sociale dell'impresa, la sede legale, la
partita IVA, l'indirizzo dello stabilimento di detenzione
delle vinacce e la quantita' complessiva che si prevede di
introdurre nel corso della campagna vitivinicola di
riferimento.
5. In ogni caso le fecce di vino, prima di essere
estratte dalle cantine, devono essere denaturate con la
sostanza rivelatrice prescritta dal Ministro delle
politiche agricole e forestali con proprio decreto, da
emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con il quale sono altresi' stabilite
le modalita' da osservare per l'impiego della sostanza
denaturante
6. Le operazioni di ottenimento, denaturazione e
trasferimento delle fecce di vino sono soggette alla sola
comunicazione prevista dall'articolo 10 del citato
regolamento (CE) n. 884/2001.
7. La preparazione del vinello e' consentita:
a) presso le distillerie e gli stabilimenti per lo
sfruttamento dei sottoprodotti della vinificazione;
b) presso le cantine dei viticoltori vinificatori di
uve proprie aventi capacita' ricettiva non superiore a 25
ettolitri di vino, a condizione che ne siano prodotti non
piu' di 5 ettolitri e che siano utilizzati esclusivamente
per uso familiare o aziendale.
8. (abrogato)".
Art. 16 (Denominazione degli aceti.) - 1. La
denominazione di «aceto di (...)», seguita dall'indicazione
della materia prima da cui deriva, e' riservata al prodotto
ottenuto esclusivamente dalla fermentazione acetica di
liquidi alcolici o zuccherini di origine agricola, che
presenta al momento dell'immissione al consumo umano
diretto o indiretto un'acidita' totale, espressa in acido
acetico, compresa tra 5 e 12 grammi per 100 millilitri, una
quantita' di alcol etilico non superiore a 0,5 per cento in
volume, che ha le caratteristiche o che contiene qualsiasi
altra sostanza o elemento in quantita' non superiore ai
limiti riconosciuti normali e non pregiudizievoli per la
salute, con decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali, di concerto con il Ministro della salute, da
emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
2. Con successivi decreti del Ministro delle politiche
agricole e forestali, di concerto con il Ministro della
salute, puo' essere modificata e integrata l'individuazione
delle caratteristiche, delle sostanze ed elementi, nonche'
dei limiti di cui al comma 1.
3. In deroga al comma 1 del presente articolo, l'aceto
di vino e' il prodotto definito dall'allegato I, punto 19,
del citato regolamento (CE) n. 1493/1999, contenente una
quantita' di alcol etilico non superiore a 1,5 per cento in
volume.
3-bis. In deroga al comma 3, per gli aceti di vino
preparati con metodo artigianale, a lunga maturazione, il
limite dell'1,5 per cento in volume e' elevato al 4 per
cento in volume.
4. I liquidi alcolici o zuccherini di cui al comma 1
devono provenire da materie prime idonee al consumo umano
diretto.
5. I vini destinati all'acetificazione devono avere un
contenuto in acido acetico non superiore a 8 grammi per
litro. ".
"Art. 25. (Sostanze ammesse.) - 1. E' consentito
detenere negli stabilimenti enologici, vendere per uso
enologico e impiegare in enologia soltanto le sostanze
espressamente ammesse dalle vigenti norme nazionali e
comunitarie.
2. (abrogato).
3. (abrogato)."
Art. 28. (Registri per i produttori, gli importatori ed
i grossisti di saccarosio, glucosio e isoglucosio.) - 1. I
produttori, gli importatori ed i grossisti di saccarosio,
escluso lo zucchero a velo, di glucosio e di isoglucosio,
anche in soluzione, devono tenere aggiornato un registro di
carico e scarico assoggettato all'imposta di bollo.
2. I grossisti che effettuano vendita al minuto devono
annotare sul registro di carico e scarico ogni operazione,
precisando il nominativo e il recapito dell'acquirente.
3. A tutti gli utilizzatori dei prodotti annotati nei
registri di cui ai commi 1 e 2, ad eccezione dei
commercianti al dettaglio, di quelli che somministrano al
pubblico o che producono alimenti in laboratori annessi a
esercizi di vendita o di somministrazione, compresi quelli
artigiani, e di quelli in possesso di un registro di carico
e scarico delle materie prime, vidimato dal competente
ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione
frodi, o dell'apposito registro vidimato dall'ufficio
dell'Agenzia delle dogane competente per territorio, e'
fatto obbligo di tenere un registro di carico e scarico con
le stesse modalita' previste dal comma 1 e di annotarvi
giornalmente per prodotti omogenei i quantitativi delle
sostanze zuccherine impiegate
4. (abrogato).
5. (abrogato).".
"Art. 35. (Altre sanzioni relative alla produzione,
detenzione e commercializzazione di mosti e di vini.)
1. E' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria
da 600 euro a 15.000 euro:
a) chiunque pone in vendita con la denominazione di
«vino passito» o «passito» vini che non rispondono alle
definizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera a);
b) chiunque detiene anidride carbonica in violazione
delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 1;
c) chiunque produce o detiene vini spumanti naturali e
vini spumanti gassificati in violazione delle disposizioni
di cui all'art. 4, comma 2.
2. Chiunque pone in vendita in recipienti di cui
all'art. 1, comma 2, vini diversi da quelli per i quali
tali contenitori sono riservati, e' soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da 150 euro a 1.500 euro.
3. E' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria
da 300 euro a 3.000 euro:
a) chiunque produce mosto cotto in violazione delle
disposizioni di cui all'art. 3;
b) chiunque detiene nelle cantine mosti aventi un
titolo alcolometrico inferiore all'8 per cento in volume e
chiunque procede alla vinificazione dei suddetti mosti in
violazione delle disposizioni di cui all'art. 8;
c) chiunque effettua fermentazioni o rifermentazioni al
di fuori del periodo stabilito ai sensi dell'art. 9, comma
1, salvo quanto previsto dal comma 4 del medesimo art. 9;
d) chiunque effettua operazioni di aumento del titolo
alcolometrico volumico naturale e di acidificazione in
violazione delle disposizioni di cui all'art. 9, comma 2.
4. Chiunque detiene negli stabilimenti enologici e
nelle cantine, nonche' nei locali annessi o
intercomunicanti, anche attraverso cortili, le sostanze
vietate ai sensi dell'art. 6, e' soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da 6.000 euro a 60.000 euro.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque
detiene a scopo di vendita o di somministrazione o comunque
di commercio mosti e vini di cui all'art. 10, commi 1 e 2,
e all'art. 11, comma 1, lettere a), c) f), h) e i), e comma
2, senza procedere alla denaturazione e alla distillazione
previste ai sensi del medesimo art. 11, comma 3, e'
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 105
euro per ettolitro o frazione di ettolitro detenuto a scopo
di vendita o di somministrazione; la sanzione non puo'
essere, in ogni caso, inferiore a 600 euro.
6. Sono soggetti alla sanzione amministrativa
pecuniaria da 600 a 3.000 euro:
a) chiunque detiene il vino di cui all'art. 10, comma
3, primo periodo, senza procedere alla denaturazione con le
modalita' stabilite dal medesimo periodo e chiunque cede o
spedisce il prodotto denaturato, nonche' vini nei quali e'
in corso la fermentazione acetica a stabilimenti diversi
dagli acetifici o dalle distillerie, in violazione di
quanto previsto dal citato art. 10, comma 3, terzo e quarto
periodo;
b) chiunque detiene a scopo di vendita o di
somministrazione o comunque di commercio mosti e vini di
cui all'art. 11, comma 1, lettere b), d), e) e g), senza
procedere alla denaturazione e alla distillazione previste
ai sensi del medesimo art. 11, comma 3;
c) chiunque adotta un sistema di chiusura dei
recipienti di capacita' inferiore a 60 litri che non
presenta le caratteristiche previste ai sensi dell'art. 12,
comma 4;
d) chiunque detiene vinacce negli stabilimenti
enologici al di fuori del periodo stabilito ai sensi
dell'art. 14, comma 1;
e) chiunque istituisce centri di raccolta temporanei
fuori fabbrica in violazione delle disposizioni di cui
all'art. 14, comma 3, primo periodo;
f) chiunque prepara il vinello in difformita' dalle
disposizioni di cui all'art. 14, comma 7;
g) i laboratori ufficiali di analisi di cui all'art.
14, comma 8, che violano gli obblighi previsti dal medesimo
comma.
7. Le disposizioni di cui agli articoli 10 e 11 e le
relative sanzioni non si applicano al commerciante che
vende o pone in vendita o comunque distribuisce per il
consumo i prodotti di cui alla presente legge in confezione
originale, salvo che il commerciante stesso sia a
conoscenza della violazione o che la confezione originale
presenti segni di alterazione.
8. Chiunque pone in vendita bevande diverse da quelle
indicate dall'art. 13 utilizzando nell'etichettatura,
designazione, presentazione e pubblicita' della bevanda
denominazioni o raffigurazioni che comunque richiamano la
vite, l'uva, il mosto o il vino, e' soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro.
9. Chiunque non denatura le fecce di vino, prima che
siano estratte dalle cantine, con la sostanza rivelatrice
di cui all'art. 14, comma 5, e chi impiega la sostanza
denaturante in difformita' dalle modalita' previste ai
sensi del medesimo comma, e' soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da 100 euro a 5.000 euro.
10. I titolari di cantine o stabilimenti enologici di
cui all'art. 15 che non presentano al competente ufficio
periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi la
planimetria prevista dal comma 1 e dal comma 3, ultimo
periodo, del medesimo articolo, sono soggetti alla sanzione
amministrativa pecuniaria da 600 euro a 3.000 euro. Se la
capacita' complessiva non denunciata e' inferiore a 300
ettolitri, la sanzione amministrativa pecuniaria e'
determinata in una somma da 100 euro a 1.000 euro.
11. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque
viola le disposizioni di cui all'art. 25 e' soggetto alla
sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000
euro.
12. (abrogato).
13. Chiunque vende per uso enologico o detiene nelle
cantine, negli stabilimenti di produzione, nei magazzini e
nei depositi enologici, nonche' nei locali comunque
comunicanti, anche attraverso cortili, a qualunque uso
destinati, prodotti di uso enologico non consentiti dalla
presente legge e chiunque detiene nei reagentari dei
laboratori annessi prodotti chimici non consentiti in
difformita' dalle disposizioni di cui all'art. 27, comma 1,
secondo periodo, e' soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria da 5.000 euro a 25.000 euro.
14. Sono soggetti alla sanzione amministrativa
pecuniaria da 2.500 euro a 15.000 euro:
a) i produttori, gli importatori e i grossisti di cui
all'art. 28, comma 1, che non tengono il registro di carico
e scarico previsto dal medesimo comma o che non vi
effettuano le prescritte annotazioni;
b) i grossisti di cui all'art. 28, comma 2, che non
effettuano sul registro di carico e scarico le annotazioni
previste dal medesimo comma;
c) gli utilizzatori di cui all'art. 28, comma 3, che
non tengono il registro di carico e scarico previsto dal
medesimo comma o che non vi effettuano le prescritte
annotazioni;
d) i soggetti di cui all'art. 28, commi 1, 2 e 3, che
non conservano i registri di carico e scarico previsti
dalle medesime disposizioni per un periodo non inferiore a
cinque anni dalla data dell'ultima registrazione.
15. La sanzione amministrativa pecuniaria di cui al
comma 14 e' ridotta alla meta' nel caso in cui le
annotazioni obbligatorie nei registri siano effettuate con
un ritardo non superiore a ventiquattro ore e la
movimentazione sia dimostrabile e supportata da idonea
documentazione.
16. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque
rifiuta di esibire agli addetti preposti alla vigilanza la
documentazione ufficiale e i registri previsti dalla
vigente normativa comunitaria e nazionale nel settore
vitivinicolo o impedisce il prelevamento di campioni in
violazione degli obblighi di cui all'art. 29, comma 2, e'
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 300
euro a 3.000 euro. ".
Gli artt. 26 e 43 della succitata legge n. 82 del 2006,
abrogati dalla presente legge, recavano:"Art. 26. (Prodotti
per l'igiene della cantina.) " "Art. 43. (Diffida per le
infrazioni minori.)"
Il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione, del
26 maggio 2009 recante modalita' di applicazione del
regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo
schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle
informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che
scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei
registri nel settore vitivinicolo e' pubblicato nella
G.U.U.E. 27 maggio 2009, n. L 128.
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61 come modificato dalla
presente legge:
« Art. 8. (Requisiti di base per il riconoscimento
delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche.) - 1. Il riconoscimento della denominazione di
origine controllata e garantita e' riservato ai vini gia'
riconosciuti a DOC e a zone espressamente delimitate o
tipologie di una DOC da almeno dieci anni, che siano
ritenuti di particolare pregio, per le caratteristiche
qualitative intrinseche e per la rinomanza commerciale
acquisita, e che siano stati rivendicati, nell'ultimo
biennio, da almeno il cinquantuno per cento dei soggetti
che conducono vigneti dichiarati allo schedario viticolo di
cui all'art. 12 e che rappresentino almeno il cinquantuno
per cento della superficie totale dichiarata allo schedario
viticolo idonea alla rivendicazione della relativa
denominazione. Nel caso di passaggio di tutta una
denominazione da DOC a DOCG anche le sue zone
caratteristiche e/o tipologie vengono riconosciute come
DOCG, indipendentemente dalla data del loro riconoscimento.
2. Il riconoscimento della denominazione di origine
controllata e' riservato ai vini provenienti da zone gia'
riconosciute, anche con denominazione diversa, ad IGT da
almeno cinque anni e che siano stati rivendicati
nell'ultimo biennio da almeno il trentacinque per cento dei
viticoltori interessati e che rappresentino almeno il
trentacinque per cento della produzione dell'area
interessata. Il riconoscimento a vini non provenienti dalle
predette zone e' ammesso esclusivamente previo parere
favorevole del Comitato di cui all'art. 16. Inoltre, le
zone espressamente delimitate e le sottozone delle DOC
possono essere riconosciute come DOC autonome qualora le
relative produzioni abbiano acquisito rinomanza commerciale
e siano state rivendicate, nell'ultimo biennio, da almeno
il cinquantuno per cento dei soggetti che conducono vigneti
dichiarati allo schedario viticolo di cui all'art. 12 e che
rappresentino almeno il cinquantuno per cento della
superficie totale dichiarata allo schedario viticolo idonea
alla rivendicazione della relativa area delimitata o
sottozona.
3. Il riconoscimento della indicazione geografica
tipica e' riservato ai vini provenienti dalla rispettiva
zona viticola a condizione che la relativa richiesta sia
rappresentativa di almeno il venti per cento dei
viticoltori interessati e del venti per cento della
superficie totale dei vigneti oggetto di dichiarazione
produttiva nell'ultimo biennio.
4. Il riconoscimento di una DOCG deve prevedere una
disciplina viticola ed enologica piu' restrittiva rispetto
a quella della DOC di provenienza.
5. Il riconoscimento di una DOC deve prevedere una
disciplina viticola ed enologica piu' restrittiva rispetto
a quella della IGT precedentemente rivendicata.
6. L'uso delle DOCG e DOC non e' consentito per i vini
ottenuti sia totalmente che parzialmente da vitigni che non
siano stati classificati fra gli idonei alla coltivazione o
che derivino da ibridi interspecifici tra la Vitis vinifera
ed altre specie americane o asiatiche. Per i vini ad IGT e'
consentito l'uso delle varieta' di vite iscritte nel
Registro nazionale delle varieta' di vite da vino, nonche'
delle varieta' in osservazione».