Art. 3
Interventi per il sostegno del Made in Italy
1. Alle imprese che producono prodotti agricoli, (( della pesca e
dell'acquacoltura )) di cui all'Allegato I del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, nonche' alle piccole e medie
imprese, come definite dal regolamento (CE) n. 800/2008 della
Commissione, del 6 agosto 2008, che producono prodotti
agroalimentari, (( della pesca e dell'acquacoltura )) non ricompresi
nel predetto Allegato I, anche se costituite in forma cooperativa o
riunite in consorzi, e' riconosciuto, nel limite di spesa di cui al
comma 5, lettera a), un credito d'imposta nella misura del 40 per
cento delle spese per nuovi investimenti sostenuti, e comunque non
superiore a 50.000 euro, nel periodo d'imposta in corso al 31
dicembre 2014 e nei due successivi, per la realizzazione e
l'ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al
potenziamento del commercio elettronico.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 va indicato nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale
e' concesso ed e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
e successive modificazioni. Esso non concorre alla formazione del
reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui
agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dello
sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono stabilite le condizioni, i termini e le modalita' di
applicazione del comma 1 e del presente comma anche con riguardo alla
fruizione del credito d'imposta al fine del rispetto del previsto
limite di spesa e al relativo monitoraggio.
3. Al fine di incentivare la creazione di nuove reti di imprese
ovvero lo svolgimento di nuove attivita' da parte di reti di imprese
gia' esistenti, alle imprese che producono prodotti agricoli, ((
della pesca e dell'acquacoltura )) di cui all'Allegato I del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea, nonche' alle piccole e medie
imprese, come definite dal regolamento (CE) n. 800/2008 della
Commissione, del 6 agosto 2008, che producono prodotti
agroalimentari, (( della pesca e dell'acquacoltura )) non ricompresi
nel predetto Allegato I, (( anche se costituite in forma cooperativa
o riunite in consorzi )) e' riconosciuto, nel limite di spesa di cui
al comma 5, lettera b), un credito d'imposta nella misura del 40 per
cento delle spese per i nuovi investimenti sostenuti per lo sviluppo
di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie, nonche' per la
cooperazione di filiera, e comunque non superiore a 400.000 euro, nel
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 e nei due successivi.
4. Il credito d'imposta di cui al comma 3 va indicato nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale
e' concesso ed e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
e successive modificazioni. Esso non concorre alla formazione del
reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui
agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dello
sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono stabilite le condizioni, i termini e le modalita' di
applicazione del comma 3 e del presente comma anche con riguardo alla
fruizione del credito d'imposta al fine del rispetto del previsto
limite di spesa e al relativo monitoraggio.
(( 4-bis. Le disposizioni dei commi 1 e 3 per le imprese diverse
dalle piccole e medie imprese come definite dal regolamento (CE) n.
800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, si applicano nei
limiti previsti dai regolamenti (UE) nn. 1407/2013 e 1408/2013 della
Commissione, del 18 dicembre 2013, e dal regolamento (UE) n. 717/2014
della Commissione, del 27 giugno 2014, relativi all'applicazione
degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea agli aiuti de minimis; ))
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui
ai commi 1 e 3, si provvede ai sensi dell'articolo 8, comma 2:
a) nel limite di 500.000 euro per l'anno 2014, (( di 2 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 1 milione di euro per l'anno 2016, )) per
l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1;
b) nel limite di 4,5 milioni di euro per l'anno 2014, (( di 12
milioni di euro per l'anno 2015 e di 9 milioni di euro per l'anno
2016, )) per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3.
6. (( Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
effettua gli adempimenti conseguenti ai regolamenti dell'Unione
europea in materia di aiuti compatibili con il mercato interno. ))
7. All'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, il secondo periodo e' soppresso;
b) dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
«4-bis. Ai fini di cui al comma 3 ed ai sensi degli articoli
26, paragrafo 2, lettera a), e 39 del regolamento (UE) 25 ottobre
2011, n. 1169/2011, il Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali svolge, attraverso il proprio sito istituzionale, una
consultazione pubblica tra i consumatori per valutare in quale
misura, nelle informazioni relative ai prodotti alimentari, venga
percepita come significativa l'indicazione relativa al luogo di
origine o di provenienza dei prodotti alimentari e della materia
prima agricola utilizzata nella preparazione o nella produzione degli
stessi e quando l'omissione delle medesime indicazioni sia ritenuta
ingannevole. Ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 2, del citato
regolamento (UE) n. 1169/2011, il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, in collaborazione con il Centro di ricerca
per gli alimenti e la nutrizione, svolge studi diretti a individuare,
su scala territoriale, i legami tra talune qualita' dei prodotti
alimentari e la loro origine o provenienza. I risultati delle
consultazioni effettuate e degli studi eseguiti sono resi pubblici e
trasmessi alla Commissione europea. All'attuazione delle disposizioni
di cui al presente comma si provvede con le risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
8. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
svolge la consultazione pubblica tra i consumatori di cui
all'articolo 4, comma 4-bis, della legge 3 febbraio 2011, n. 4, come
introdotto dal comma 7, lettera b), entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
9. I decreti di cui all'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n.
4, comma 3, sono adottati entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto con le modalita' di cui al medesimo comma
3.
10. All'articolo 58 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, al
comma 1, primo periodo, dopo le parole: «E' istituito presso
l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura un fondo» sono inserite le
seguenti: «per l'efficientamento della filiera della produzione e
dell'erogazione e».
Riferimenti normativi
- Il testo del regolamento (CE) n. 800/2008 della
Commissione, che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato comune in applicazione degli
articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di
esenzione per categoria), del 6 agosto 2008, e' pubblicato
nella G.U.U.E. 9 agosto 2008, n. L 214.
- Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme
di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in
sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore
aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di
gestione delle dichiarazioni.), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 28 luglio 1997, n. 174.
- L'art. 61 e il comma 5 dell'art. 109 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
(Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi
[Testo post riforma 2004]) ,pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 31 dicembre 1986, n. 302, S.O., e' il seguente:
"Art. 61. Interessi passivi [Testo post riforma 2004]
1. Gli interessi passivi inerenti all'esercizio
d'impresa sono deducibili per la parte corrispondente al
rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che
concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi
concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di
tutti i ricavi e proventi.
2. La parte di interessi passivi non deducibile ai
sensi del comma 1 del presente articolo non da' diritto
alla detrazione dall'imposta prevista alle lettere a) e b)
del comma 1 dell' art. 15."
"Art. 109. Norme generali sui componenti del reddito
d'impresa [Testo post riforma 2004]
(omissis)
5. Le spese e gli altri componenti negativi diversi
dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali,
contributivi e di utilita' sociale, sono deducibili se e
nella misura in cui si riferiscono ad attivita' o beni da
cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a
formare il reddito o che non vi concorrono in quanto
esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attivita' o
beni produttivi di proventi computabili e ad attivita' o
beni produttivi di proventi non computabili in quanto
esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per
la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei
ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito
d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e
l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Le
plusvalenze di cui all'art. 87, non rilevano ai fini
dell'applicazione del periodo precedente. Fermo restando
quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a
prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e
bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 dell'art. 95,
sono deducibili nella misura del 75 per cento.
(omissis)"
I regolamenti (UE) nn. 1407/2013 e 1408/2013 della
Commissione, del 18 dicembre 2013, e il regolamento (UE) n.
717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativi
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis,
sono pubblicati, rispettivamente nella, G.U.U.E. 24
dicembre 2013, n. L 352 e G.U.U.E 28 giugno 2014, n. L 190.
- Si riporta il testo dell'art. 4, della legge 3
febbraio 2011, n. 4 (Disposizioni in materia di
etichettatura e di qualita' dei prodotti alimentari), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 4. (Etichettatura dei prodotti alimentari.) - 1.
Al fine di assicurare ai consumatori una completa e
corretta informazione sulle caratteristiche dei prodotti
alimentari commercializzati, trasformati, parzialmente
trasformati o non trasformati, nonche' al fine di
rafforzare la prevenzione e la repressione delle frodi
alimentari, e' obbligatorio, nei limiti e secondo le
procedure di cui al presente articolo, riportare
nell'etichettatura di tali prodotti, oltre alle indicazioni
di cui all'art. 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992,
n. 109, e successive modificazioni, l'indicazione del luogo
di origine o di provenienza e, in conformita' alla
normativa dell'Unione europea, dell'eventuale utilizzazione
di ingredienti in cui vi sia presenza di organismi
geneticamente modificati in qualunque fase della catena
alimentare, dal luogo di produzione iniziale fino al
consumo finale.
2. Per i prodotti alimentari non trasformati,
l'indicazione del luogo di origine o di provenienza
riguarda il Paese di produzione dei prodotti. Per i
prodotti alimentari trasformati, l'indicazione riguarda il
luogo in cui e' avvenuta l'ultima trasformazione
sostanziale e il luogo di coltivazione e allevamento della
materia prima agricola prevalente utilizzata nella
preparazione o nella produzione dei prodotti.
3. Con decreti interministeriali del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro
dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sentite le
organizzazioni maggiormente rappresentative a livello
nazionale nei settori della produzione e della
trasformazione agroalimentare e acquisiti i pareri delle
competenti Commissioni parlamentari, previo espletamento
della procedura di cui agli articoli 4, paragrafo 2, e 19
della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 marzo 2000, e successive modificazioni,
sono definite le modalita' per l'indicazione obbligatoria
di cui al comma 1, nonche' le disposizioni relative alla
tracciabilita' dei prodotti agricoli di origine o di
provenienza del territorio nazionale.
4. Con i decreti di cui al comma 3 sono altresi'
definiti, relativamente a ciascuna filiera, i prodotti
alimentari soggetti all'obbligo dell'indicazione di cui al
comma 1 nonche' il requisito della prevalenza della materia
prima agricola utilizzata nella preparazione o produzione
dei prodotti.
4-bis. Ai fini di cui al comma 3 ed ai sensi degli
articoli 26, paragrafo 2, lettera a), e 39 del regolamento
(UE) 25 ottobre 2011, n. 1169/2011, il Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali svolge,
attraverso il proprio sito istituzionale, una consultazione
pubblica tra i consumatori per valutare in quale misura,
nelle informazioni relative ai prodotti alimentari, venga
percepita come significativa l'indicazione relativa al
luogo di origine o di provenienza dei prodotti alimentari e
della materia prima agricola utilizzata nella preparazione
o nella produzione degli stessi e quando l'omissione delle
medesime indicazioni sia ritenuta ingannevole. Ai sensi
dell'art. 39, paragrafo 2, del citato regolamento (UE) n.
1169/2011, il Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali, in collaborazione con il Centro di ricerca per
gli alimenti e la nutrizione, svolge studi diretti a
individuare, su scala territoriale, i legami tra talune
qualita' dei prodotti alimentari e la loro origine o
provenienza. I risultati delle consultazioni effettuate e
degli studi eseguiti sono resi pubblici e trasmessi alla
Commissione europea. All'attuazione delle disposizioni di
cui al presente comma si provvede con le risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
5. All'art. 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992,
n. 109, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine,
il seguente comma:
«5-septies. In caso di indicazione obbligatoria ai
sensi del presente articolo, e' fatto altresi' obbligo di
indicare l'origine dell'ingrediente caratterizzante
evidenziato».
6. Fatte salve le competenze del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, le regioni
dispongono i controlli sull'applicazione delle disposizioni
del presente articolo e dei decreti di cui al comma 3,
estendendoli a tutte le filiere interessate.
7. Al fine di rafforzare la prevenzione e la
repressione degli illeciti in materia agroambientale,
nonche' di favorire il contrasto della contraffazione dei
prodotti agroalimentari protetti e le azioni previste
dall'art. 18, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99,
all'art. 5, comma 1, delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonche' del Corpo
forestale dello Stato».
8. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province
autonome di Trento e di Bolzano, le sezioni di polizia
giudiziaria sono composte anche dal personale con qualifica
di polizia giudiziaria appartenente ai rispettivi corpi
forestali regionali o provinciali, secondo i rispettivi
ordinamenti, previa intesa tra lo Stato e la regione o
provincia autonoma interessata.
9. All'art. 2, comma 6, del decreto-legge 6 maggio
2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
luglio 2002, n. 133, e successive modificazioni, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche',
limitatamente alle persone appartenenti all'Amministrazione
centrale delle politiche agricole alimentari e forestali,
del Corpo forestale dello Stato».
10. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque pone
in vendita o mette altrimenti in commercio prodotti
alimentari non etichettati in conformita' alle disposizioni
del presente articolo e dei decreti di cui al comma 3 e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600
euro a 9.500 euro.
11. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
primo dei decreti di cui al comma 3 del presente articolo,
e' abrogato l'art. 1-bis del decreto-legge 24 giugno 2004,
n. 157, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2004, n. 204.
12. Gli obblighi stabiliti dal presente articolo hanno
effetto decorsi novanta giorni dalla data di entrata in
vigore dei decreti di cui al comma 3. I prodotti
etichettati anteriormente alla data di cui al periodo
precedente e privi delle indicazioni obbligatorie ai sensi
del presente articolo possono essere venduti entro i
successivi centottanta giorni.».
- Si riporta il testo dell'art. 58 del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, (Misure urgenti per la crescita del
Paese), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 2012,
n. 147, S.O., convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 134, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11
agosto 2012, n. 187, S.O., come modificato dalla presente
legge:
"Art. 58. (Fondo per la distribuzione di derrate
alimentari alle persone indigenti). - 1. E' istituito
presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura un fondo
per l'efficientamento della filiera della produzione e
dell'erogazione e per il finanziamento dei programmi
nazionali di distribuzione di derrate alimentari alle
persone indigenti nel territorio della Repubblica italiana.
Le derrate alimentari sono distribuite agli indigenti
mediante organizzazioni caritatevoli, conformemente alle
modalita' previste dal Regolamento (CE) n. 1234/2007 del
Consiglio del 22 ottobre 2007.
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la
cooperazione internazionale e l'integrazione, viene
adottato, entro il 30 giugno di ciascun anno, il programma
annuale di distribuzione che identifica le tipologie di
prodotto, le organizzazioni caritatevoli beneficiarie
nonche' le modalita' di attuazione, anche in relazione alle
erogazioni liberali e donazioni fornite da parte di
soggetti privati e tese ad incrementare le dotazioni del
Fondo di cui al comma 1. Ai fini fiscali, in questi casi si
applicano le disposizioni di cui all'art. 13 del decreto
legislativo del 4 dicembre 1997, n. 460.
3. Gli operatori della filiera agroalimentare possono
destinare all'attuazione del programma annuale di cui al
comma 2 derrate alimentari, a titolo di erogazioni
liberali, secondo modalita' stabilite dall'Agenzia per le
erogazioni in agricoltura. Ai fini fiscali, in questi casi
si applicano le disposizioni di cui all'art. 13 del decreto
legislativo del 4 dicembre 1997, n. 460.
4. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura e' il
soggetto responsabile dell'attuazione del programma di cui
al comma 2.
5. Ai fini del reperimento sul mercato dei prodotti
identificati dal programma di cui al comma 2, l'Agenzia per
le erogazioni in agricoltura opera secondo criteri di
economicita' dando preferenza, a parita' di condizioni,
alle forniture offerte da organismi rappresentativi di
produttori agricoli o imprese di trasformazione dell'Unione
Europea.».