Art. 5
Disposizioni per l'incentivo all'assunzione di giovani lavoratori
agricoli e la riduzione del costo del lavoro in agricoltura
1. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile in
agricoltura di giovani di eta' compresa tra i 18 e i 35 anni e in
attesa dell'adozione di ulteriori misure da realizzare anche
attraverso il ricorso alle risorse della nuova programmazione
comunitaria 2014-2020, e' istituito, nel limite delle risorse del
fondo istituito ai sensi del comma 2, un incentivo per i datori di
lavoro che hanno i requisiti di cui all'articolo 2135 del codice
civile e che assumono, con contratto di lavoro a tempo indeterminato
o con contratto di lavoro a tempo determinato che presenta i
requisiti di cui al comma 3, lavoratori che si trovano nelle
condizioni di cui al comma 4.
2. Ai fini dell'erogazione degli incentivi di cui al comma 1, e'
istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche
agricole (( alimentari e forestali )) il fondo per gli incentivi
all'assunzione dei giovani lavoratori agricoli, con una dotazione ((
pari a 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
))
3. Ai fini della concessione dell'incentivo di cui al presente
articolo, il contratto di lavoro a tempo determinato deve:
a) avere durata almeno triennale;
b) garantire al lavoratore un periodo di occupazione minima di
102 giornate all'anno;
c) essere redatto in forma scritta.
4. Le assunzioni di cui al comma 1 devono riguardare lavoratori di
eta' compresa tra i 18 ed i 35 anni, che si trovano in una delle
seguenti condizioni:
a) essere privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei
mesi;
b) essere privi di un diploma di istruzione secondaria di secondo
grado.
5. Le assunzioni di cui al presente articolo devono essere
effettuate tra il 1° luglio 2014 e il 30 giugno 2015 e devono
comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base
della differenza tra il numero di giornate lavorate nei singoli anni
successivi all'assunzione e il numero di giornate lavorate nell'anno
precedente l'assunzione. I lavoratori dipendenti con contratto di
lavoro a tempo parziale sono computati in base al rapporto tra le ore
pattuite e l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.
L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle
diminuzioni occupazionali verificatesi in societa' controllate o
collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti
capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
6. L'incentivo di cui al presente articolo e' pari a un terzo della
retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali, per un periodo
complessivo di 18 mesi, riconosciuto al datore di lavoro unicamente
mediante compensazione dei contributi dovuti e con le modalita' di
seguito illustrate:
a) per le assunzioni a tempo determinato:
1) 6 mensilita' a decorrere dal completamento del primo anno di
assunzione;
2) 6 mensilita' a decorrere dal completamento del secondo anno
di assunzione;
3) 6 mensilita' a decorrere dal completamento del terzo anno di
assunzione;
b) per le assunzioni a tempo indeterminato: 18 mensilita' (( a
decorrere dal completamento del diciottesimo mese dal momento
dell'assunzione. ))
(( 6-bis. Il valore annuale dell'incentivo non puo' comunque
superare, per ciascun lavoratore assunto ai sensi del presente
articolo, l'importo di:
a) 3.000 euro, nel caso di assunzione a tempo determinato;
b) 5.000 euro, nel caso di assunzione a tempo indeterminato. ))
7. All'incentivo di cui al presente articolo si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 4, commi 12, 13 e 15, della legge 28
giugno 2012, n. 92.
8. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, l'Inps adegua, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, le proprie procedure informatizzate allo scopo di
ricevere le dichiarazioni telematiche di ammissione all'incentivo e
di consentire la fruizione dell'incentivo stesso, comunicando sul
proprio sito internet istituzionale la data a decorrere dalla quale
e' possibile presentare le domande di ammissione all'incentivo. Entro
il medesimo termine l'Inps, con propria circolare, disciplina le
modalita' attuative dell'incentivo di cui al comma 1, nonche' le
modalita' di controllo per il rispetto da parte dei datori di lavoro
degli impegni assunti nei contratti per i quali e' previsto
l'incentivo ai sensi del presente articolo e per la verifica
dell'incremento occupazionale.
9. L'incentivo di cui al presente articolo e' riconosciuto
dall'Inps in base all'ordine cronologico di presentazione delle
domande e, nel caso di insufficienza delle risorse indicate, valutata
anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell'incentivo,
l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo
immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet.
L'INPS provvede al monitoraggio delle minori entrate valutate con
riferimento alla durata dell'incentivo, inviando relazioni mensili al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali ed al Ministero
dell'economia e delle finanze.
10. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali effettua la
comunicazione di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 800/2008.
11. In relazione alla prossima scadenza del citato regolamento (CE)
n. 800/2008, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
verifica la compatibilita' delle disposizioni di cui al presente
articolo rispetto alle nuove disposizioni europee di esenzione dalla
notifica in corso di adozione e propone le misure necessarie
all'eventuale adeguamento.
12. A decorrere dalla data in cui e' possibile presentare le
domande di ammissione all'incentivo di cui al presente articolo, per
le assunzioni di lavoratori agricoli a tempo indeterminato non trova
piu' applicazione l'incentivo di cui all'articolo 1 del decreto-legge
28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
agosto 2013, n. 99. Restano salve le domande di ammissione
all'incentivo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 2013,
n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.
99, presentate fino a tale data.
13. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1.1. Le deduzioni di
cui al comma 1, lettera a), numeri 2), 3) e 4), per i produttori
agricoli di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d),(( e per le
societa' agricole di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29
marzo 2004, n. 99, )) si applicano, nella misura del 50 per cento
degli importi ivi previsti, anche per ogni lavoratore agricolo
dipendente a tempo determinato impiegato nel periodo di imposta
purche' abbia lavorato almeno 150 giornate e il contratto abbia
almeno una durata triennale.».
14. La disposizione del comma 13 si applica, previa autorizzazione
della Commissione europea richiesta a cura del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, a decorrere dal periodo
d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013. Della
medesima disposizione non si tiene conto ai fini della determinazione
dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2013, secondo il criterio previsionale, di cui
all'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.
Riferimenti normativi
Si riportano gli artt. 2135 e 2359 del codice civile:
"2135. Imprenditore agricolo
E' imprenditore agricolo chi esercita una delle
seguenti attivita': coltivazione del fondo, selvicoltura,
allevamento di animali e attivita' connesse.
Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per
allevamento di animali si intendono le attivita' dirette
alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una
fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o
animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il
bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
Si intendono comunque connesse le attivita', esercitate
dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla
manipolazione, conservazione, trasformazione,
commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto
prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del
fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonche' le
attivita' dirette alla fornitura di beni o servizi mediante
l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse
dell'azienda normalmente impiegate nell'attivita' agricola
esercitata, ivi comprese le attivita' di valorizzazione del
territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di
ricezione ed ospitalita' come definite dalla legge ."
"2359. Societa' controllate e societa' collegate
Sono considerate societa' controllate:
1) le societa' in cui un'altra societa' dispone della
maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di voti
sufficienti per esercitare un'influenza dominante
nell'assemblea ordinaria;
3) le societa' che sono sotto influenza dominante di
un'altra societa' in virtu' di particolari vincoli
contrattuali con essa.
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo
comma si computano anche i voti spettanti a societa'
controllate, a societa' fiduciarie e a persona interposta:
non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le societa' sulle quali
un'altra societa' esercita un'influenza notevole.
L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un
decimo se la societa' ha azioni quotate in mercati
regolamentati.".
- Si riporta il testo dell'art. 4, commi 12, 13 e 15,
della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia
di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di
crescita.), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 luglio
2012, n. 153, S.O.:
«Art. 4. (Ulteriori disposizioni in materia di mercato
del lavoro.).
(Omissis.)
12. Al fine di garantire un'omogenea applicazione degli
incentivi all'assunzione, ivi compresi quelli previsti
dall'art. 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407,
e dagli articoli 8, commi 2 e 4, e 25, comma 9, della legge
23 luglio 1991, n. 223, per i periodi di vigenza come
ridefiniti dalla presente legge, si definiscono i seguenti
principi:
a) gli incentivi non spettano se l'assunzione
costituisce attuazione di un obbligo preesistente,
stabilito da norme di legge o della contrattazione
collettiva; gli incentivi sono esclusi anche nel caso in
cui il lavoratore avente diritto all'assunzione viene
utilizzato mediante contratto di somministrazione;
b) gli incentivi non spettano se l'assunzione viola il
diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal
contratto collettivo, alla riassunzione di un altro
lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato
o cessato da un rapporto a termine; gli incentivi sono
esclusi anche nel caso in cui, prima dell'utilizzo di un
lavoratore mediante contratto di somministrazione,
l'utilizzatore non abbia preventivamente offerto la
riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di
precedenza per essere stato precedentemente licenziato da
un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto
a termine;
c) gli incentivi non spettano se il datore di lavoro o
l'utilizzatore con contratto di somministrazione abbiano in
atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o
riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui
l'assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano
finalizzate all'acquisizione di professionalita'
sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi
oppure siano effettuate presso una diversa unita'
produttiva;
d) gli incentivi non spettano con riferimento a quei
lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi
precedenti, da parte di un datore di lavoro che, al momento
del licenziamento, presenti assetti proprietari
sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro
che assume ovvero risulti con quest'ultimo in rapporto di
collegamento o controllo; in caso di somministrazione tale
condizione si applica anche all'utilizzatore.
12-bis. Resta confermato, in materia di incentivi per
l'incremento in termini quantitativi e qualitativi
dell'occupazione giovanile e delle donne, quanto disposto
dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, 5 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 17 ottobre 2012, n. 243, che resta pertanto
confermato in ogni sua disposizione.
13. Ai fini della determinazione del diritto agli
incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui
il lavoratore ha prestato l'attivita' in favore dello
stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o
somministrato; non si cumulano le prestazioni in
somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei
confronti di diversi utilizzatori, anche se fornite dalla
medesima agenzia di somministrazione di lavoro, di cui
all'art. 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto
legislativo n. 276 del 2003, salvo che tra gli utilizzatori
ricorrano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti
ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo.
14. All'art. 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990,
n. 407, le parole: «quando esse non siano effettuate in
sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese
per qualsiasi causa licenziati o sospesi» sono sostituite
dalle seguenti: «quando esse non siano effettuate in
sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese
licenziati per giustificato motivo oggettivo o per
riduzione del personale o sospesi».
15. L'inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche
obbligatorie inerenti l'instaurazione e la modifica di un
rapporto di lavoro o di somministrazione producono la
perdita di quella parte dell'incentivo relativa al periodo
compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data
della tardiva comunicazione.».
- Per i riferimenti al regolamento (CE) n. 800/2008 si
vedano i riferimenti normativi all'art. 3.
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge 28
giugno 2013, n. 76 (Primi interventi urgenti per la
promozione dell'occupazione, in particolare giovanile,
della coesione sociale, nonche' in materia di Imposta sul
valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti.),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 giugno 2013, n. 150,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,
n. 99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 2013,
n. 196:
«Art. 1. (Incentivi per nuove assunzioni a tempo
indeterminato di lavoratori giovani) - 1. Al fine di
promuovere forme di occupazione stabile di giovani fino a
29 anni di eta' e in attesa dell'adozione di ulteriori
misure da realizzare anche attraverso il ricorso alle
risorse della nuova programmazione comunitaria 2014-2020,
e' istituito in via sperimentale, nel limite delle risorse
di cui ai commi 12 e 16, un incentivo per i datori di
lavoro che assumano, con contratto di lavoro a tempo
indeterminato, lavoratori aventi i requisiti di cui al
comma 2, nel rispetto dell'art. 40 del Regolamento (CE) n.
800/2008.".
- Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,
revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle
detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale
regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina
dei tributi locali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23
dicembre 1997, n. 298, S.O. , come modificato dalla
presente legge:
"Art. 11. Disposizioni comuni per la determinazione del
valore della produzione netta
In vigore dal 25 giugno 2014
1. Nella determinazione della base imponibile:
a) sono ammessi in deduzione:
1) i contributi per le assicurazioni obbligatorie
contro gli infortuni sul lavoro;
2) per i soggetti di cui all' art. 3, comma 1, lettere
da a) a e), escluse le imprese operanti in concessione e a
tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei
trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle
telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque
di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti, un
importo pari a 7.500 euro, su base annua, per ogni
lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel
periodo di imposta, aumentato a 13.500 euro per i
lavoratori di sesso femminile nonche' per quelli di eta'
inferiore ai 35 anni;
3) per i soggetti di cui all' art. 3, comma 1, lettere
da a) a e), esclusi le banche, gli altri enti finanziari,
le imprese di assicurazione e le imprese operanti in
concessione e a tariffa nei settori dell'energia,
dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle
poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e
depurazione delle acque di scarico e della raccolta e
smaltimento rifiuti, un importo fino a 15.000 euro, su base
annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato
impiegato nel periodo d'imposta nelle regioni Abruzzo,
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e
Sicilia, aumentato a 21.000 euro per i lavoratori di sesso
femminile nonche' per quelli di eta' inferiore ai 35 anni;
tale deduzione e' alternativa a quella di cui al numero 2),
e puo' essere fruita nel rispetto dei limiti derivanti
dall'applicazione della regola de minimis di cui al
regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12
gennaio 2001, e successive modificazioni;
4) per i soggetti di cui all' art. 3, comma 1, lettere
da a) a e), escluse le imprese operanti in concessione e a
tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei
trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle
telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque
di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti, i
contributi assistenziali e previdenziali relativi ai
lavoratori dipendenti a tempo indeterminato;
5) le spese relative agli apprendisti, ai disabili e le
spese per il personale assunto con contratti di formazione
e lavoro, nonche', per i soggetti di cui all' art. 3, comma
1, lettere da a) a e), i costi sostenuti per il personale
addetto alla ricerca e sviluppo, ivi compresi quelli per il
predetto personale sostenuti da consorzi tra imprese
costituiti per la realizzazione di programmi comuni di
ricerca e sviluppo, a condizione che l'attestazione di
effettivita' degli stessi sia rilasciata dal presidente del
collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei
conti o da un professionista iscritto negli albi dei
revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei
ragionieri e periti commerciali o dei consulenti del
lavoro, nelle forme previste dall' art. 13, comma 2, del
decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e
successive modificazioni, ovvero dal responsabile del
centro di assistenza fiscale;
b) non sono ammessi in deduzione:
1) (abrogato)
2) i compensi per attivita' commerciali e per
prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente,
nonche' i compensi attribuiti per obblighi di fare, non
fare o permettere, di cui all'art. 67, comma 1, lettere i)
e l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917;
3) i costi per prestazioni di collaborazione coordinata
e continuativa di cui all'art. 49, commi 2, lettera a) , e
3, del predetto testo unico delle imposte sui redditi ;
4) i compensi per prestazioni di lavoro assimilato a
quello dipendente ai sensi dell'art. 47 dello stesso testo
unico delle imposte sui redditi;
5) gli utili spettanti agli associati in partecipazione
di cui alla lettera c) del predetto art. 49, comma 2, del
testo unico delle imposte sui redditi;
6) (abrogato)
1.1 Le deduzioni di cui al comma 1, lettera a), numeri
2), 3) e 4), per i produttori agricoli di cui all'art. 3,
comma 1, lettera d), e per le societa' agricole di cui
all'art. 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, si
applicano, nella misura del 50 per cento degli importi ivi
previsti, anche per ogni lavoratore agricolo dipendente a
tempo determinato impiegato nel periodo di imposta purche'
abbia lavorato almeno 150 giornate e il contratto abbia
almeno una durata triennale.
1-bis. Per le imprese autorizzate all'autotrasporto di
merci, sono ammesse in deduzione le indennita' di trasferta
previste contrattualmente, per la parte che non concorre a
formare il reddito del dipendente ai sensi dell'art. 48,
comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917.
2- 3- 4- (abrogati)
4-bis. Per i soggetti di cui all'art. 3, comma 1,
lettere da a) ad e), sono ammessi in deduzione, fino a
concorrenza, i seguenti importi:
a) euro 8.000 se la base imponibile non supera euro
180.759,91;
b) euro 6.000 se la base imponibile supera euro
180.759,91 ma non euro 180.839,91;
c) euro 4.000 se la base imponibile supera euro
180.839,91 ma non euro 180.919,91;
d) euro 2.000 se la base imponibile supera euro
180.919,91 ma non euro 180.999,91;
d-bis) per i soggetti di cui all'art. 3, comma 1,
lettere b) e c), l'importo delle deduzioni indicate nelle
lettere da a) a d) del presente comma e' aumentato,
rispettivamente, di euro 2.500, di euro 1.875, di euro
1.250 e di euro 625.
4-bis.1. Ai soggetti di cui all'art. 3, comma 1,
lettere da a) ad e), con componenti positivi che concorrono
alla formazione del valore della produzione non superiori
nel periodo d'imposta a euro 400.000, spetta una deduzione
dalla base imponibile pari a euro 1.850, su base annua, per
ogni lavoratore dipendente impiegato nel periodo d'imposta
fino a un massimo di cinque. Ai fini del computo del numero
di lavoratori dipendenti per i quali spetta la deduzione di
cui al presente comma non si tiene conto degli apprendisti,
dei disabili e del personale assunto con contratti di
formazione lavoro.
4-bis.2. In caso di periodo d'imposta di durata
inferiore o superiore a dodici mesi e in caso di inizio e
cessazione dell'attivita' in corso d'anno, gli importi
delle deduzioni e della base imponibile di cui al comma
4-bis e dei componenti positivi di cui al comma 4-bis.1
sono ragguagliati all'anno solare. Le deduzioni di cui ai
commi 1, lettera a), numeri 2) e 3), e 4-bis.1 sono
ragguagliate ai giorni di durata del rapporto di lavoro nel
corso del periodo d'imposta nel caso di contratti di lavoro
a tempo indeterminato e parziale, nei diversi tipi e
modalita' di cui all' art. 1 del decreto legislativo 25
febbraio 2000, n. 61, e successive modificazioni, ivi
compreso il lavoro a tempo parziale di tipo verticale e di
tipo misto, sono ridotte in misura proporzionale; per i
soggetti di cui all' art. 3, comma 1, lettera e), le
medesime deduzioni spettano solo in relazione ai dipendenti
impiegati nell'esercizio di attivita' commerciali e, in
caso di dipendenti impiegati anche nelle attivita'
istituzionali, l'importo e' ridotto in base al rapporto di
cui all' art. 10, comma 2.
4-ter. I soggetti di cui all'art. 4, comma 2, applicano
le deduzioni indicate nel presente articolo sul valore
della produzione netta prima della ripartizione dello
stesso su base regionale.
4-quater. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al
31 dicembre 2014, per i soggetti di cui all'art. 3, comma
1, lettere da a) ad e), che incrementano il numero di
lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo
indeterminato rispetto al numero dei lavoratori assunti con
il medesimo contratto mediamente occupati nel periodo
d'imposta precedente, e' deducibile il costo del predetto
personale per un importo annuale non superiore a 15.000
euro per ciascun nuovo dipendente assunto, e nel limite
dell'incremento complessivo del costo del personale
classificabile nell'art. 2425, primo comma, lettera B),
numeri 9) e 14), del codice civile per il periodo d'imposta
in cui e' avvenuta l'assunzione con contratto a tempo
indeterminato e per i due successivi periodi d'imposta. La
suddetta deduzione decade se, nei periodi d'imposta
successivi a quello in cui e' avvenuta l'assunzione, il
numero dei lavoratori dipendenti risulta inferiore o pari
al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati in
tale periodo d'imposta; la deduzione spettante compete, in
ogni caso, per ciascun periodo d'imposta a partire da
quello di assunzione, sempre che permanga il medesimo
rapporto di impiego. L'incremento della base occupazionale
va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali
verificatesi in societa' controllate o collegate ai sensi
dell'art. 2359 del codice civile o facenti capo, anche per
interposta persona, allo stesso soggetto. Per i soggetti di
cui all'art. 3, comma 1, lettera e), la base occupazionale
di cui al terzo periodo e' individuata con riferimento al
personale dipendente con contratto di lavoro a tempo
indeterminato impiegato nell'attivita' commerciale e la
deduzione spetta solo con riferimento all'incremento dei
lavoratori utilizzati nell'esercizio di tale attivita'. In
caso di lavoratori impiegati anche nell'esercizio
dell'attivita' istituzionale si considera, sia ai fini
dell'individuazione della base occupazionale di riferimento
e del suo incremento, sia ai fini della deducibilita' del
costo, il solo personale dipendente con contratto di lavoro
a tempo indeterminato riferibile all'attivita' commerciale
individuato in base al rapporto di cui all'art. 10, comma
2. Non rilevano ai fini degli incrementi occupazionali i
trasferimenti di dipendenti dall'attivita' istituzionale
all'attivita' commerciale. Nell'ipotesi di imprese di nuova
costituzione non rilevano gli incrementi occupazionali
derivanti dallo svolgimento di attivita' che assorbono
anche solo in parte attivita' di imprese giuridicamente
preesistenti, ad esclusione delle attivita' sottoposte a
limite numerico o di superficie. Nel caso di impresa
subentrante ad altra nella gestione di un servizio
pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, la
deducibilita' del costo del personale spetta limitatamente
al numero di lavoratori assunti in piu' rispetto a quello
dell'impresa sostituita.
4-quinquies.- 4-sexies.- (abrogato)
4-septies. Per ciascun dipendente l'importo delle
deduzioni ammesse dai commi 1, 4-bis.1 e 4-quater non puo'
comunque eccedere il limite massimo rappresentato dalla
retribuzione e dagli altri oneri e spese a carico del
datore di lavoro e l'applicazione delle disposizioni di cui
al comma 1, lettera a), numeri 2), 3) e 4), e' alternativa
alla fruizione delle disposizioni di cui ai commi 1,
lettera a), numero 5), e 4-bis.1. ".
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto-legge 2
marzo 1989, n. 69 (Disposizioni urgenti in materia di
imposta sul reddito delle persone fisiche e versamento di
acconto delle imposte sui redditi, determinazione
forfetaria del reddito e dell'IVA, nuovi termini per la
presentazione delle dichiarazioni da parte di determinate
categorie di contribuenti, sanatoria di irregolarita'
formali e di minori infrazioni, ampliamento degli
imponibili e contenimento delle elusioni, nonche' in
materia di aliquote IVA e di tasse sulle concessioni
governative.), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 marzo
1989, n. 51 e convertito in legge, con modificazioni, con
l'art. 1, primo comma, L. 27 aprile 1989, n. 154,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. 29 aprile 1989, n. 99:
«Art. 4. (Societa' agricole.) -
1. (abrogato).
2. Le disposizioni concernenti gli interessi e la
sopratassa per il caso di omesso, insufficiente o ritardato
versamento degli acconti dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone
giuridiche e dell'imposta locale sui redditi non si
applicano:
a) in caso di omesso versamento di una o di entrambe le
rate, se l'imposta dovuta in base alla dichiarazione dei
redditi relativa al periodo di imposta in corso, al netto
delle detrazioni e crediti di imposta e delle ritenute di
acconto, e' di ammontare non superiore a lire 100 mila per
i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle
persone fisiche nonche' a lire 40 mila per i contribuenti
soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e
per quelli soggetti all'imposta locale sui redditi;
b) in caso di insufficiente versamento della prima
rata, se l'importo versato non e' inferiore al 40 per cento
della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto
sulla base della dichiarazione relativa al periodo di
imposta in corso;
c) in caso di omesso o insufficiente versamento della
seconda rata, se l'importo versato come prima rata o quello
complessivamente versato non e' inferiore alla somma che
risulterebbe dovuta a titolo di acconto in base alla
dichiarazione relativa al periodo in corso.
3. Le eccedenze di imposta risultanti dalla
dichiarazione dei redditi possono essere computate in
diminuzione, distintamente per ciascuna imposta, anche
dall'ammontare della prima rata dell'acconto dovuto per il
periodo di imposta successivo e, per il residuo, da quello
della seconda rata.
3-bis. Abrogato.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano a
partire dai versamenti di acconto relativi al periodo di
imposta in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto. Per i soggetti il cui esercizio non
coincide con l'anno solare le predette disposizioni si
applicano dal medesimo periodo di imposta sempre che alla
data suindicata non siano scaduti i termini per la
presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al
periodo di imposta precedente.».