(( Art. 6 bis
Disposizioni per i contratti di rete
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo il
comma 361, e' inserito il seguente:
«361.1. Le risorse di cui al comma 354 sono destinate anche al
finanziamento agevolato di investimenti in ricerca e innovazione
tecnologica, effettuati da imprese agricole, forestali e
agroalimentari, che partecipano ad un contratto di rete di cui
all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n.
5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e
successive modificazioni, per le finalita' proprie del medesimo
contratto di rete».
2. Fatti salvi i limiti previsti dall'ordinamento europeo, le
imprese agricole, forestali e agroalimentari organizzate con il
contratto di rete di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, per le
finalita' proprie del medesimo contratto di rete, a parita' delle
altre condizioni stabilite da ciascun documento di programmazione,
acquisiscono priorita' nell'accesso ai finanziamenti previsti dalle
misure dei programmi di sviluppo rurale regionali e nazionali
relativi alla programmazione 2014-2020. ))
Riferimenti normativi
- La legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2005)), e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2004, n. 306, S.O.