(( Art. 6 bis Disposizioni per i contratti di rete 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo il comma 361, e' inserito il seguente: «361.1. Le risorse di cui al comma 354 sono destinate anche al finanziamento agevolato di investimenti in ricerca e innovazione tecnologica, effettuati da imprese agricole, forestali e agroalimentari, che partecipano ad un contratto di rete di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, per le finalita' proprie del medesimo contratto di rete». 2. Fatti salvi i limiti previsti dall'ordinamento europeo, le imprese agricole, forestali e agroalimentari organizzate con il contratto di rete di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, per le finalita' proprie del medesimo contratto di rete, a parita' delle altre condizioni stabilite da ciascun documento di programmazione, acquisiscono priorita' nell'accesso ai finanziamenti previsti dalle misure dei programmi di sviluppo rurale regionali e nazionali relativi alla programmazione 2014-2020. ))
Riferimenti normativi - La legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2004, n. 306, S.O.