Art. 7
Detrazioni per l'affitto di terreni agricoli ai giovani e misure di
carattere fiscale
1. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1-quinquies, e' inserito il seguente:
«1-quinquies.1. Ai coltivatori diretti e agli imprenditori
agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola di eta'
inferiore ai trentacinque anni, spetta, nel rispetto della regola de
minimis di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione,
del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e
108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de
minimis» nel settore agricolo, una detrazione del 19 per cento delle
spese sostenute per i canoni di affitto dei terreni agricoli, ((
diversi da quelli di proprieta' dei genitori )) entro il limite di
euro 80 per ciascun ettaro preso in affitto e fino a un massimo di
euro 1.200 annui. (( A tal fine, il contratto di affitto deve essere
redatto in forma scritta »; ))
b) al comma 1-sexies, dopo le parole: «la detrazione spettante»
sono inserite le seguenti: «ai sensi del presente articolo».
2. La disposizione del comma 1 si applica a decorrere dal periodo
d'imposta 2014, per il medesimo periodo d'imposta l'acconto relativo
all'imposta sul reddito delle persone fisiche e' calcolato senza
tenere conto delle disposizioni di cui allo stesso comma 1.
3. All'articolo 31 del testo unico delle imposte sui redditi di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e successive modificazioni, il comma 1 e' abrogato.
4. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il comma
512 e' sostituito dal seguente:
«512. Ai soli fini della determinazione delle imposte sui
redditi, per i periodi d'imposta 2013, 2014 e 2015, nonche' a
decorrere dal periodo di imposta 2016, i redditi dominicale e agrario
sono rivalutati rispettivamente del 15 per cento per i periodi di
imposta 2013 e 2014 e del 30 per cento per il periodo di imposta
2015, nonche' del 7 per cento a decorrere dal periodo di imposta
2016. Per i terreni agricoli, nonche' per quelli non coltivati,
posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori
agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, la
rivalutazione e' pari al 5 per cento per i periodi di imposta 2013 e
2014 e al 10 per cento per il periodo di imposta 2015. L'incremento
si applica sull'importo risultante dalla rivalutazione operata ai
sensi dell'articolo 3, comma 50, della legge 23 dicembre 1996, n.
662. Ai fini della determinazione dell'acconto delle imposte sui
redditi dovute per gli anni 2013, 2015 e 2016, si tiene conto delle
disposizioni di cui al presente comma.».
Riferimenti normativi
Si riporta il testo dell'art. 16 e dell'art. 31 del
citato d.P.R. n. 917 del 1986 come modificato dalla
presente legge:
"Art. 16. Detrazioni per canoni di locazione [Testo
post riforma 2004]
01. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di
unita' immobiliari adibite ad abitazione principale,
stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998,
n. 431, spetta una detrazione complessivamente pari a:
a) euro 300, se il reddito complessivo non supera euro
15.493,71;
b) euro 150, se il reddito complessivo supera euro
15.493,71 ma non euro 30.987,41.
1. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di
unita' immobiliari adibite ad abitazione principale degli
stessi, stipulati o rinnovati a norma degli articoli 2,
comma 3, e 4, commi 2 e 3, della legge 9 dicembre 1998, n.
431, spetta una detrazione complessivamente pari a:
a) lire 960.000, se il reddito complessivo non supera
lire 30.000.000;
b) lire 480.000, se il reddito complessivo supera lire
30.000.000 ma non lire 60.000.000. (122) (121)
1-bis. Ai lavoratori dipendenti che hanno trasferito o
trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro o
in uno di quelli limitrofi nei tre anni antecedenti quello
di richiesta della detrazione, e siano titolari di
contratti di locazione di unita' immobiliari adibite ad
abitazione principale degli stessi e situate nel nuovo
comune di residenza, a non meno di 100 chilometri di
distanza dal precedente e comunque al di fuori della
propria regione, spetta una detrazione, per i primi tre
anni complessivamente pari a:
a) lire 1.920.000, se il reddito complessivo non supera
lire 30 milioni;
b) lire 960.000, se il reddito complessivo supera lire
30 milioni ma non lire 60 milioni.
1-ter. Ai giovani di eta' compresa fra i 20 e i 30
anni, che stipulano un contratto di locazione ai sensi
della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per l'unita'
immobiliare da destinare a propria abitazione principale,
sempre che la stessa sia diversa dall'abitazione principale
dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi
competenti ai sensi di legge, spetta per i primi tre anni
la detrazione di cui al comma 1-bis, lettera a), alle
condizioni ivi previste.
1-quater. Le detrazioni di cui ai commi da 01 a 1-ter,
da ripartire tra gli aventi diritto, non sono tra loro
cumulabili e il contribuente ha diritto, a sua scelta, di
fruire della detrazione piu' favorevole.
1-quinquies. Le detrazioni di cui ai commi da 01 a
1-ter sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale
l'unita' immobiliare locata e' adibita ad abitazione
principale. Per abitazione principale si intende quella
nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione
o i suoi familiari dimorano abitualmente.
1-quinquies.1. Ai coltivatori diretti e agli
imprenditori agricoli professionali iscritti nella
previdenza agricola di eta' inferiore ai trentacinque anni,
spetta, nel rispetto della regola de minimis di cui al
regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107
e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, una
detrazione del 19 per cento delle spese sostenute per i
canoni di affitto dei terreni agricoli, diversi da quelli
di proprieta' dei genitori entro il limite di euro 80 per
ciascun ettaro preso in affitto e fino a un massimo di euro
1.200 annui. A tal fine, il contratto di affitto deve
essere redatto in forma scritta.
1-sexies. Qualora la detrazione spettante ai sensi del
presente articolo sia di ammontare superiore all'imposta
lorda diminuita, nell'ordine, delle detrazioni di cui agli
articoli 12 e 13, e' riconosciuto un ammontare pari alla
quota di detrazione che non ha trovato capienza nella
predetta imposta. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze sono stabilite le modalita' per
l'attribuzione del predetto ammontare.".
"Art. 31. Perdite per mancata coltivazione e per eventi
naturali [Testo post riforma 2004]
1. (abrogato)
2. In caso di perdita, per eventi naturali, di almeno
il 30 per cento del prodotto ordinario del fondo rustico
preso a base per la formazione delle tariffe d'estimo, il
reddito dominicale, per l'anno in cui si e' verificata la
perdita, si considera inesistente. L'evento dannoso deve
essere denunciato dal possessore danneggiato entro tre mesi
dalla data in cui si e' verificato ovvero, se la data non
sia esattamente determinabile, almeno quindici giorni prima
dell'inizio del raccolto. La denuncia deve essere
presentata all'ufficio tecnico erariale, che provvede
all'accertamento della diminuzione del prodotto, sentito
l'ispettorato provinciale dell'agricoltura, e la trasmette
all'ufficio delle imposte.
3. Se l'evento dannoso interessa una pluralita' di
fondi rustici gli uffici tecnici erariali, su richiesta dei
sindaci dei comuni interessati o di altri soggetti
nell'interesse dei possessori danneggiati, sentiti gli
ispettorati provinciali dell'agricoltura, provvedono alla
delimitazione delle zone danneggiate e all'accertamento
della diminuzione dei prodotti e trasmettono agli uffici
delle imposte nel cui distretto sono situati i fondi le
corografie relative alle zone delimitate, indicando le
ditte catastali comprese in detta zona e il reddito
dominicale relativo a ciascuna di esse.
4. Ai fini del presente articolo il fondo rustico deve
essere costituito da particelle catastali riportate in una
stessa partita e contigue l'una all'altra in modo da
formare un unico appezzamento. La contiguita' non si
considera interrotta da strade, ferrovie e corsi di acqua
naturali o artificiali
eventualmente interposti.".
La legge 24 dicembre 2012, n, 228 - Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge di stabilita' 2013) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 29 dicembre 2012, n. 302, S.O.