Art. 7 
 
 
Detrazioni per l'affitto di terreni agricoli ai giovani e  misure  di
                          carattere fiscale 
 
  1. All'articolo 16 del decreto del Presidente della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 1-quinquies, e' inserito il seguente: 
      «1-quinquies.1. Ai  coltivatori  diretti  e  agli  imprenditori
agricoli professionali iscritti nella  previdenza  agricola  di  eta'
inferiore ai trentacinque anni, spetta, nel rispetto della regola  de
minimis di cui al regolamento (UE) n.  1408/2013  della  Commissione,
del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107  e
108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de
minimis» nel settore agricolo, una detrazione del 19 per cento  delle
spese sostenute per i canoni di  affitto  dei  terreni  agricoli,  ((
diversi da quelli di proprieta' dei genitori )) entro  il  limite  di
euro 80 per ciascun ettaro preso in affitto e fino a  un  massimo  di
euro 1.200 annui. (( A tal fine, il contratto di affitto deve  essere
redatto in forma scritta »; )) 
    b) al comma 1-sexies, dopo le parole: «la  detrazione  spettante»
sono inserite le seguenti: «ai sensi del presente articolo». 
  2. La disposizione del comma 1 si applica a decorrere  dal  periodo
d'imposta 2014, per il medesimo periodo d'imposta l'acconto  relativo
all'imposta sul reddito delle  persone  fisiche  e'  calcolato  senza
tenere conto delle disposizioni di cui allo stesso comma 1. 
  3. All'articolo 31 del testo unico delle imposte sui redditi di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,
e successive modificazioni, il comma 1 e' abrogato. 
  4. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n.  228,  il  comma
512 e' sostituito dal seguente: 
    «512.  Ai  soli  fini  della  determinazione  delle  imposte  sui
redditi, per i  periodi  d'imposta  2013,  2014  e  2015,  nonche'  a
decorrere dal periodo di imposta 2016, i redditi dominicale e agrario
sono rivalutati rispettivamente del 15 per cento  per  i  periodi  di
imposta 2013 e 2014 e del 30 per cento  per  il  periodo  di  imposta
2015, nonche' del 7 per cento a  decorrere  dal  periodo  di  imposta
2016. Per i terreni  agricoli,  nonche'  per  quelli  non  coltivati,
posseduti e condotti dai coltivatori  diretti  e  dagli  imprenditori
agricoli  professionali  iscritti  nella  previdenza   agricola,   la
rivalutazione e' pari al 5 per cento per i periodi di imposta 2013  e
2014 e al 10 per cento per il periodo di imposta  2015.  L'incremento
si applica sull'importo risultante  dalla  rivalutazione  operata  ai
sensi dell'articolo 3, comma 50, della legge  23  dicembre  1996,  n.
662. Ai fini della  determinazione  dell'acconto  delle  imposte  sui
redditi dovute per gli anni 2013, 2015 e 2016, si tiene  conto  delle
disposizioni di cui al presente comma.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'art. 16  e  dell'art.  31  del
          citato  d.P.R.  n.  917  del  1986  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 16. Detrazioni per  canoni  di  locazione  [Testo
          post riforma 2004] 
              01. Ai soggetti titolari di contratti di  locazione  di
          unita'  immobiliari  adibite  ad   abitazione   principale,
          stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998,
          n. 431, spetta una detrazione complessivamente pari a: 
              a) euro 300, se il reddito complessivo non supera  euro
          15.493,71; 
              b) euro 150, se  il  reddito  complessivo  supera  euro
          15.493,71 ma non euro 30.987,41. 
              1. Ai soggetti titolari di contratti  di  locazione  di
          unita' immobiliari adibite ad abitazione  principale  degli
          stessi, stipulati o rinnovati a  norma  degli  articoli  2,
          comma 3, e 4, commi 2 e 3, della legge 9 dicembre 1998,  n.
          431, spetta una detrazione complessivamente pari a: 
              a) lire 960.000, se il reddito complessivo  non  supera
          lire 30.000.000; 
              b) lire 480.000, se il reddito complessivo supera  lire
          30.000.000 ma non lire 60.000.000. (122) (121) 
              1-bis. Ai lavoratori dipendenti che hanno trasferito  o
          trasferiscono la propria residenza nel comune di  lavoro  o
          in uno di quelli limitrofi nei tre anni antecedenti  quello
          di  richiesta  della  detrazione,  e  siano   titolari   di
          contratti di locazione di  unita'  immobiliari  adibite  ad
          abitazione principale degli  stessi  e  situate  nel  nuovo
          comune di residenza,  a  non  meno  di  100  chilometri  di
          distanza dal  precedente  e  comunque  al  di  fuori  della
          propria regione, spetta una detrazione,  per  i  primi  tre
          anni complessivamente pari a: 
              a) lire 1.920.000, se il reddito complessivo non supera
          lire 30 milioni; 
              b) lire 960.000, se il reddito complessivo supera  lire
          30 milioni ma non lire 60 milioni. 
              1-ter. Ai giovani di eta' compresa fra  i  20  e  i  30
          anni, che stipulano un  contratto  di  locazione  ai  sensi
          della  legge  9  dicembre  1998,  n.  431,   per   l'unita'
          immobiliare da destinare a propria  abitazione  principale,
          sempre che la stessa sia diversa dall'abitazione principale
          dei genitori o di coloro cui  sono  affidati  dagli  organi
          competenti ai sensi di legge, spetta per i primi  tre  anni
          la detrazione di cui  al  comma  1-bis,  lettera  a),  alle
          condizioni ivi previste. 
              1-quater. Le detrazioni di cui ai commi da 01 a  1-ter,
          da ripartire tra gli aventi  diritto,  non  sono  tra  loro
          cumulabili e il contribuente ha diritto, a sua  scelta,  di
          fruire della detrazione piu' favorevole. 
              1-quinquies. Le detrazioni di cui  ai  commi  da  01  a
          1-ter sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale
          l'unita'  immobiliare  locata  e'  adibita  ad   abitazione
          principale. Per abitazione  principale  si  intende  quella
          nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione
          o i suoi familiari dimorano abitualmente. 
              1-quinquies.1.   Ai   coltivatori   diretti   e    agli
          imprenditori   agricoli   professionali   iscritti    nella
          previdenza agricola di eta' inferiore ai trentacinque anni,
          spetta, nel rispetto della regola  de  minimis  di  cui  al
          regolamento (UE) n. 1408/2013  della  Commissione,  del  18
          dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107
          e 108 del trattato sul  funzionamento  dell'Unione  europea
          agli  aiuti  "de  minimis"  nel   settore   agricolo,   una
          detrazione del 19 per cento delle  spese  sostenute  per  i
          canoni di affitto dei terreni agricoli, diversi  da  quelli
          di proprieta' dei genitori entro il limite di euro  80  per
          ciascun ettaro preso in affitto e fino a un massimo di euro
          1.200 annui. A tal  fine,  il  contratto  di  affitto  deve
          essere redatto in forma scritta. 
              1-sexies. Qualora la detrazione spettante ai sensi  del
          presente articolo sia di  ammontare  superiore  all'imposta
          lorda diminuita, nell'ordine, delle detrazioni di cui  agli
          articoli 12 e 13, e' riconosciuto un  ammontare  pari  alla
          quota di detrazione  che  non  ha  trovato  capienza  nella
          predetta imposta. Con decreto del Ministro dell'economia  e
          delle   finanze   sono   stabilite   le    modalita'    per
          l'attribuzione del predetto ammontare.". 
              "Art. 31. Perdite per mancata coltivazione e per eventi
          naturali [Testo post riforma 2004] 
              1. (abrogato) 
              2. In caso di perdita, per eventi naturali,  di  almeno
          il 30 per cento del prodotto ordinario  del  fondo  rustico
          preso a base per la formazione delle tariffe  d'estimo,  il
          reddito dominicale, per l'anno in cui si e'  verificata  la
          perdita, si considera inesistente.  L'evento  dannoso  deve
          essere denunciato dal possessore danneggiato entro tre mesi
          dalla data in cui si e' verificato ovvero, se la  data  non
          sia esattamente determinabile, almeno quindici giorni prima
          dell'inizio  del  raccolto.   La   denuncia   deve   essere
          presentata  all'ufficio  tecnico  erariale,  che   provvede
          all'accertamento della diminuzione  del  prodotto,  sentito
          l'ispettorato provinciale dell'agricoltura, e la  trasmette
          all'ufficio delle imposte. 
              3. Se l'evento  dannoso  interessa  una  pluralita'  di
          fondi rustici gli uffici tecnici erariali, su richiesta dei
          sindaci  dei  comuni  interessati  o  di   altri   soggetti
          nell'interesse  dei  possessori  danneggiati,  sentiti  gli
          ispettorati provinciali dell'agricoltura,  provvedono  alla
          delimitazione delle  zone  danneggiate  e  all'accertamento
          della diminuzione dei prodotti e  trasmettono  agli  uffici
          delle imposte nel cui distretto sono  situati  i  fondi  le
          corografie relative  alle  zone  delimitate,  indicando  le
          ditte  catastali  comprese  in  detta  zona  e  il  reddito
          dominicale relativo a ciascuna di esse. 
              4. Ai fini del presente articolo il fondo rustico  deve
          essere costituito da particelle catastali riportate in  una
          stessa partita  e  contigue  l'una  all'altra  in  modo  da
          formare  un  unico  appezzamento.  La  contiguita'  non  si
          considera interrotta da strade, ferrovie e corsi  di  acqua
          naturali o artificiali 
              eventualmente interposti.". 
              La legge 24 dicembre 2012, n, 228 - Disposizioni per la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (Legge di stabilita' 2013)  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 29 dicembre 2012, n. 302, S.O.