(( Art. 7 bis
Interventi a sostegno delle imprese agricole condotte da giovani
1. Al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il capo III del titolo I e' sostituito dal seguente:
«Capo III
MISURE IN FAVORE DELLO SVILUPPO DELL'IMPRENDITORIALITA' IN
AGRICOLTURA E DEL RICAMBIO GENERAZIONALE
Art. 9. - (Principi generali). - 1. Le disposizioni del presente
capo sono dirette a sostenere in tutto il territorio nazionale le
imprese agricole a prevalente o totale partecipazione giovanile, a
favorire il ricambio generazionale in agricoltura e a sostenerne lo
sviluppo attraverso migliori condizioni per l'accesso al credito.
2. La concessione delle misure di cui al presente capo e'
subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi
dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea.
Art. 10. - (Benefici). - 1. Ai soggetti ammessi alle agevolazioni
di cui al presente capo possono essere concessi mutui agevolati per
gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di
dieci anni comprensiva del periodo di preammortamento, e di importo
non superiore al 75 per cento della spesa ammissibile. Per le
iniziative nel settore della produzione agricola il mutuo agevolato
ha una durata, comprensiva del periodo di preammortamento, non
superiore a quindici anni.
2. Alle agevolazioni di cui al comma 1 si applicano i massimali
previsti dalla normativa europea e le agevolazioni medesime sono
concesse nel rispetto di quanto previsto in materia di aiuti di Stato
per il settore agricolo e per quello della trasformazione e
commercializzazione dei prodotti agricoli.
3. I mutui di cui al comma 1 sono assistiti dalle garanzie di cui
all'articolo 44 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
acquisibili nell'ambito degli investimenti da realizzare.
Art. 10-bis. - (Soggetti beneficiari). - 1. Possono beneficiare
delle agevolazioni di cui al presente capo le imprese, in qualsiasi
forma costituite, che subentrino nella conduzione di un'intera
azienda agricola, esercitante esclusivamente l'attivita' agricola ai
sensi dell'articolo 2135 del codice civile da almeno due anni alla
data di presentazione della domanda di agevolazione, e presentino
progetti per lo sviluppo o il consolidamento dell'azienda agricola
attraverso iniziative nel settore agricolo e in quello della
trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.
2. Le imprese subentranti devono essere in possesso dei seguenti
requisiti:
a) siano costituite da non piu' di sei mesi alla data di
presentazione della domanda di agevolazione;
b) esercitino esclusivamente l'attivita' agricola ai sensi
dell'articolo 2135 del codice civile;
c) siano amministrate e condotte da un giovane imprenditore
agricolo di eta' compresa tra i 18 ed i 40 anni ovvero, nel caso di
societa', siano composte, per oltre la meta' numerica dei soci e
delle quote di partecipazione, da giovani imprenditori agricoli di
eta' compresa tra i 18 ed i 40 anni.
3. Possono altresi' beneficiare delle agevolazioni di cui al
presente capo le imprese che presentino progetti per lo sviluppo o il
consolidamento di iniziative nei settori della produzione e della
trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, attive da
almeno due anni alla data di presentazione della domanda di
agevolazione. Tali imprese devono essere in possesso dei requisiti di
cui al comma 2, lettere b) e c).
Art. 10-ter. - (Progetti finanziabili). - 1. Possono essere
finanziate, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 10-quater,
secondo i criteri e le modalita' stabiliti con decreto di natura non
regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, e nei limiti stabiliti dall'Unione europea, le
iniziative che prevedano investimenti non superiori a euro 1.500.000,
nei settori della produzione e della trasformazione e
commercializzazione dei prodotti agricoli.
Art. 10-quater. - (Risorse finanziarie disponibili). - 1. La
concessione delle agevolazioni di cui al presente capo e' disposta,
con le modalita' previste dal decreto di cui all'articolo 10-ter,
comma 1, a valere sulle risorse di cui al punto 2 della delibera del
Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 62/2002
del 2 agosto 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 7
novembre 2002. Le predette disponibilita' possono essere incrementate
da eventuali ulteriori risorse derivanti dalla programmazione
nazionale ed europea»;
b) all'articolo 24, comma 1, il secondo periodo e' soppresso.
2. Alle domande per l'accesso alle agevolazioni di cui al capo III
del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185,
presentate prima della data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto continua ad applicarsi la disciplina
previgente.
Riferimenti normativi
- Il testo del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.
185 (Incentivi all'autoimprenditorialita' e
all'autoimpiego, in attuazione dell'art. 45, comma 1, della
L. 17 maggio 1999, n. 144.), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 6 luglio 2000, n. 156.