Art. 8
Disposizioni finanziarie
1. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307,
e' incrementato di 800.000 euro a decorrere dall'anno 2018. .
2. Agli oneri derivanti dagli articoli 3, commi 1 e 3, 5, commi 2 e
13, 7, commi 1 e 2, e dal comma 1 del presente articolo, pari a 5
milioni di euro per l'anno 2014, (( a 65,9 milioni di euro per l'anno
2015, a 47,6 milioni di euro per l'anno 2016, a 37,6 milioni di euro
per l'anno 2017, a 38,4 milioni di euro per l'anno 2018 )) e a 29,4
milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede:
a) quanto a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017
e a 4,5 milioni per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione
delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
medesimo;
b) quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499, come da ultimo
rifinanziata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della
legge 31 dicembre 2009, n. 196;
(( c) quanto a 11,3 milioni di euro per l'anno 2015, a 5,6
milioni di euro per l'anno 2016, a 2,2 milioni di euro per l'anno
2017 e a 4,5 milioni di euro per l'anno 2018, )) mediante
corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di
politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
d) quanto a 13,3 milioni di euro per l'anno 2015 e 7,6 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2016 mediante utilizzo delle maggiori
entrate di cui all'articolo 7, comma 3, del presente decreto;
e) quanto a 36,3 milioni di euro per l'anno 2015, 28,4 milioni di
euro per l'anno 2016 e 21,8 milioni di euro a decorrere dall'anno
2017 mediante utilizzo delle maggiori entrate di cui all'articolo 7,
comma 4, del presente decreto;
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Riferimenti normativi
Il testo dell'art. 10, comma 5 del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282 - Disposizioni urgenti in materia
fiscale e di finanza pubblica, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 29 novembre 2004, n. 280, e' il seguente:
"5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1".