Art. 2 
 
 
Modifiche in materia di divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono
                       manifestazioni sportive 
 
  1. All'articolo 6 della  legge  13  dicembre  1989,  n.  401,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1: 
      1) al primo periodo, dopo  le  parole:  «e  all'articolo  6-ter
della presente legge,» sono inserite le  seguenti:  «nonche'  per  il
reato di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 8 febbraio 2007, n.
8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, e
per uno dei delitti contro l'ordine pubblico e dei delitti di  comune
pericolo mediante violenza, di cui al Libro II, Titolo V e Titolo VI,
Capo I, del codice penale, nonche' per i delitti di cui  all'articolo
380, comma 2, lettere f) ed h) del codice di procedura penale»; 
      2) il terzo periodo ((  e'  sostituito  dai  seguenti  )):  «Il
divieto di cui al presente comma puo' essere, altresi', disposto  nei
confronti di chi, sulla base di  elementi  di  fatto,  risulta  avere
tenuto, anche all'estero, una condotta, sia singola che di gruppo, ((
evidentemente )) finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di
violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre  in  pericolo
la sicurezza pubblica o a  creare  turbative  per  l'ordine  pubblico
nelle medesime circostanze di cui al primo periodo. (( Il divieto per
fatti  commessi  all'estero,   accertati   dall'autorita'   straniera
competente, e' disposto dal questore della  provincia  del  luogo  di
residenza ovvero del luogo di dimora abituale del destinatario  della
misura»; )) 
    (( a-bis) al comma 3 e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:
«Nel giudizio di convalida, il giudice per  le  indagini  preliminari
puo' modificare le prescrizioni di cui al comma 2»; )) 
    b) al comma 5, dopo il primo periodo sono  inseriti  i  seguenti:
«In caso di condotta di gruppo di cui al comma 1, la durata non  puo'
essere inferiore a tre anni nei confronti di coloro che  ne  assumono
la direzione. Nei  confronti  della  persona  gia'  destinataria  del
divieto di cui al primo periodo e' sempre disposta la prescrizione di
cui al comma 2 e la durata del nuovo divieto e della prescrizione non
puo' essere inferiore a cinque anni e superiore a otto anni.»; 
    (( b-bis) al comma 5 e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:
«Nel caso di violazione del divieto di cui al periodo precedente,  la
durata dello stesso puo' essere aumentata fino a otto anni»; )) 
    c) dopo il comma 8, e'  aggiunto  il  seguente:  «8-bis.  Decorsi
almeno tre anni dalla cessazione del  divieto  di  cui  al  comma  1,
l'interessato puo' chiedere la  cessazione  degli  ulteriori  effetti
pregiudizievoli derivanti dall'applicazione del medesimo divieto.  La
cessazione e' richiesta al questore che ha disposto il divieto o, nel
caso in cui l'interessato sia stato destinatario di piu' divieti,  al
questore che ha disposto l'ultimo di tali divieti ed e'  concessa  se
il soggetto ha dato prova costante ed effettiva  di  buona  condotta,
anche in occasione di manifestazioni sportive.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  6  della  citata
          legge 13 dicembre  1989,  n.  401,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 6 (Divieto di accesso ai luoghi dove si  svolgono
          manifestazioni sportive). - 1. Nei confronti delle  persone
          che risultano denunciate o condannate  anche  con  sentenza
          non definitiva nel corso degli ultimi cinque anni  per  uno
          dei reati di cui all'articolo 4,  primo  e  secondo  comma,
          della legge 18 aprile 1975, n. 110,  all'articolo  5  della
          legge 22 maggio 1975, n. 152, all'articolo 2, comma 2,  del
          decreto-legge 26  aprile  1993,  n.  122,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  25  giugno  1993,   n.   205,
          all'articolo 6-bis, commi 1 e 2, e all'articolo 6-ter della
          presente legge, nonche' per il reato  di  cui  all'articolo
          2-bis del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, e  per
          uno dei delitti contro l'ordine pubblico e dei  delitti  di
          comune pericolo mediante violenza,  di  cui  al  Libro  II,
          Titolo V e Titolo VI, Capo I, del  codice  penale,  nonche'
          per i delitti di cui all'articolo 380, comma 2, lettere  f)
          ed h) del codice di procedura penale ovvero per aver  preso
          parte attiva ad episodi di violenza su persone  o  cose  in
          occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle
          medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto
          alla violenza, il questore  puo'  disporre  il  divieto  di
          accesso  ai  luoghi  in  cui  si  svolgono   manifestazioni
          sportive  specificamente  indicate,   nonche'   a   quelli,
          specificamente  indicati,  interessati   alla   sosta,   al
          transito  o  al  trasporto  di  coloro  che  partecipano  o
          assistono alle manifestazioni medesime. Il divieto  di  cui
          al  presente  comma  puo'  essere  disposto  anche  per  le
          manifestazioni  sportive  che   si   svolgono   all'estero,
          specificamente indicate, ovvero dalle competenti  Autorita'
          degli  altri  Stati  membri  dell'Unione  europea  per   le
          manifestazioni sportive  che  si  svolgono  in  Italia.  Il
          divieto di cui al presente  comma  puo'  essere,  altresi',
          disposto nei confronti di chi, sulla base  di  elementi  di
          fatto,  risulta  avere  tenuto,   anche   all'estero,   una
          condotta,  sia  singola  che   di   gruppo,   evidentemente
          finalizzata  alla  partecipazione  attiva  ad  episodi   di
          violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre  in
          pericolo la sicurezza pubblica o  a  creare  turbative  per
          l'ordine pubblico nelle  medesime  circostanze  di  cui  al
          primo periodo. Il divieto per  fatti  commessi  all'estero,
          accertati dall'autorita' straniera competente, e'  disposto
          dal questore della provincia del luogo di residenza  ovvero
          del luogo di dimora abituale del destinatario della misura. 
              1-bis. Il  divieto  di  cui  al  comma  1  puo'  essere
          disposto anche nei confronti di soggetti minori di diciotto
          anni che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di  eta'.
          Il provvedimento e' notificato a coloro che  esercitano  la
          responsabilita' genitoriale. 
              2. Alle persone alle quali  e'  notificato  il  divieto
          previsto dal comma  1,  il  questore  puo'  prescrivere  di
          comparire  personalmente  una  o  piu'  volte  negli  orari
          indicati, nell'ufficio o comando di polizia  competente  in
          relazione al luogo di residenza dell'obbligato o in  quello
          specificamente indicato, nel corso della giornata in cui si
          svolgono le manifestazioni per le quali opera il divieto di
          cui al comma 1. 
              2-bis. La notifica di cui al  comma  2  deve  contenere
          l'avviso  che  l'interessato  ha  facolta'  di  presentare,
          personalmente o a mezzo di difensore, memorie  o  deduzioni
          al giudice competente per la convalida del provvedimento. 
              3. La prescrizione di cui  al  comma  2  ha  effetto  a
          decorrere  dalla  prima  manifestazione   successiva   alla
          notifica all'interessato ed e' immediatamente comunicata al
          procuratore della  Repubblica  presso  il  tribunale  o  al
          procuratore della Repubblica  presso  il  tribunale  per  i
          minorenni, se l'interessato  e'  persona  minore  di  eta',
          competenti  con  riferimento  al  luogo  in  cui  ha   sede
          l'ufficio di questura. Il pubblico  ministero,  se  ritiene
          che sussistano i presupposti  di  cui  al  comma  1,  entro
          quarantotto ore dalla notifica del provvedimento ne  chiede
          la convalida al giudice per  le  indagini  preliminari.  Le
          prescrizioni imposte  cessano  di  avere  efficacia  se  il
          pubblico ministero  con  decreto  motivato  non  avanza  la
          richiesta di convalida entro il termine predetto  e  se  il
          giudice non dispone  la  convalida  nelle  quarantotto  ore
          successive. Nel giudizio di convalida, il  giudice  per  le
          indagini preliminari puo' modificare le prescrizioni di cui
          al comma 2. 
              4. Contro l'ordinanza di convalida  e'  proponibile  il
          ricorso   per   Cassazione.   Il   ricorso   non   sospende
          l'esecuzione dell'ordinanza. 
              5.  Il  divieto  di  cui  al  comma  1  e   l'ulteriore
          prescrizione di cui al comma 2  non  possono  avere  durata
          inferiore a un anno  e  superiore  a  cinque  anni  e  sono
          revocati  o  modificati  qualora,  anche  per  effetto   di
          provvedimenti dell'autorita' giudiziaria, siano venute meno
          o siano mutate le  condizioni  che  ne  hanno  giustificato
          l'emissione. In caso di condotta di gruppo di cui al  comma
          1, la durata non puo'  essere  inferiore  a  tre  anni  nei
          confronti di coloro  che  ne  assumono  la  direzione.  Nei
          confronti della persona gia' destinataria  del  divieto  di
          cui al primo periodo e' sempre disposta la prescrizione  di
          cui al comma 2 e  la  durata  del  nuovo  divieto  e  della
          prescrizione non puo' essere  inferiore  a  cinque  anni  e
          superiore a otto anni. La prescrizione di cui al comma 2 e'
          comunque applicata quando  risulta,  anche  sulla  base  di
          documentazione  videofotografica  o   di   altri   elementi
          oggettivi, che l'interessato ha violato il divieto  di  cui
          al comma 1. Nel caso di violazione del divieto  di  cui  al
          periodo precedente, la  durata  dello  stesso  puo'  essere
          aumentata fino a otto anni. 
              6. Il contravventore alle disposizioni di cui ai  commi
          1 e 2 e' punito con la reclusione da uno a tre anni  e  con
          la  multa  da  10.000  euro  a  40.000  euro.   Le   stesse
          disposizioni si applicano nei confronti delle  persone  che
          violano in Italia il divieto di accesso ai luoghi in cui si
          svolgono manifestazioni sportive adottato dalle  competenti
          Autorita' di  uno  degli  altri  Stati  membri  dell'Unione
          europea . 
              7. Con la sentenza di condanna per i reati  di  cui  al
          comma 6 e per quelli commessi in occasione  o  a  causa  di
          manifestazioni sportive o  durante  i  trasferimenti  da  o
          verso i luoghi in cui si svolgono dette  manifestazioni  il
          giudice dispone, altresi', il divieto di accesso nei luoghi
          di cui al comma 1 e l'obbligo di presentarsi in un  ufficio
          o  comando   di   polizia   durante   lo   svolgimento   di
          manifestazioni  sportive  specificamente  indicate  per  un
          periodo da due  a  otto  anni,  e  puo'  disporre  la  pena
          accessoria di cui all'articolo 1, comma 1-bis, lettera  a),
          del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205. Il  capo
          della sentenza non definitiva che  dispone  il  divieto  di
          accesso nei luoghi di cui  al  comma  1  e'  immediatamente
          esecutivo. Il divieto e l'obbligo predetti non sono esclusi
          nei casi  di  sospensione  condizionale  della  pena  e  di
          applicazione della pena su richiesta. 
              8. Nei casi di cui ai commi 2, 6 e 7, il questore  puo'
          autorizzare l'interessato, per gravi e comprovate esigenze,
          a comunicare per iscritto allo stesso ufficio o comando  di
          cui al comma 2 il luogo di privata dimora o  altro  diverso
          luogo, nel  quale  lo  stesso  interessato  sia  reperibile
          durante  lo  svolgimento   di   specifiche   manifestazioni
          agonistiche. 
              8-bis. Decorsi almeno tre  anni  dalla  cessazione  del
          divieto di cui al comma 1, l'interessato puo'  chiedere  la
          cessazione   degli   ulteriori   effetti    pregiudizievoli
          derivanti  dall'applicazione  del  medesimo   divieto.   La
          cessazione e' richiesta al  questore  che  ha  disposto  il
          divieto  o,  nel  caso  in  cui  l'interessato  sia   stato
          destinatario di piu' divieti, al questore che  ha  disposto
          l'ultimo di tali divieti ed e' concessa se il  soggetto  ha
          dato prova costante ed effettiva di buona  condotta,  anche
          in occasione di manifestazioni sportive.».