Art. 3 
 
Disposizioni in materia di divieto di agevolazioni nei  confronti  di
  soggetti destinatari dei provvedimenti di cui all'articolo 6  della
  legge 13 dicembre 1989, n. 401 ed  ulteriori  prescrizioni  per  le
  societa' organizzatrici di competizioni riguardanti  il  gioco  del
  calcio. 
  1.  Al  decreto-legge  8  febbraio  2007,  n.  8,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    (( 0a) all'articolo  1,  dopo  il  comma  3-ter  e'  inserito  il
seguente: «3-ter. 1. Le disposizioni di cui ai commi  3-bis  e  3-ter
non si applicano ai minori di anni quattordici»; )) 
    a) all'articolo 2-bis, comma 1, dopo le parole: «l'introduzione o
l'esposizione di striscioni e cartelli» sono  inserite  le  seguenti:
«ovvero altre scritte o immagini»; 
    b) all'articolo 8, comma 1, dopo le parole: «per  reati  commessi
in occasione o a causa di manifestazioni sportive,» sono inserite  le
seguenti: «ovvero per reati in materia di contraffazione di  prodotti
o di vendita abusiva degli stessi,» e dopo le  parole:  «sovvenzioni,
contributi  e  facilitazioni  di  qualsiasi   natura,   ivi   inclusa
l'erogazione a prezzo agevolato o gratuito di biglietti e abbonamenti
o titoli di viaggio» sono inserite le seguenti: «, nonche'  stipulare
contratti  con  soggetti  destinatari  dei   provvedimenti   di   cui
all'articolo 6 della legge  13  dicembre  1989,  n.  401,  aventi  ad
oggetto la concessione dei diritti di cui all'articolo 20, commi 1  e
2, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30»; 
    c) all'articolo 9, comma 1, le parole: «di  emettere,  vendere  o
distribuire titoli di accesso a soggetti che siano stati  destinatari
di  provvedimenti  di  cui  all'articolo  6»  sono  sostituite  dalle
seguenti:  «di  emettere,  vendere  o  distribuire,   con   qualsiasi
modalita', titoli di accesso a  soggetti  che  siano  destinatari  di
provvedimenti di cui all'articolo 6» e  dopo  le  parole:  «ovvero  a
soggetti che siano stati,  comunque,  condannati»  sono  inserite  le
seguenti: «, nel corso degli ultimi cinque anni,»; 
    (( c-bis) all'articolo 9, dopo il comma  3-bis  sono  aggiunti  i
seguenti: 
    «3-ter. Una quota non inferiore all'1 per cento e  non  superiore
al 3 per cento degli introiti complessivi derivanti dalla vendita dei
biglietti e dei titoli di accesso  validamente  emessi  in  occasione
degli eventi sportivi e' destinata a finanziare i costi sostenuti per
il mantenimento della sicurezza e dell'ordine pubblico  in  occasione
degli eventi medesimi, e in particolare per la  copertura  dei  costi
delle  ore  di  lavoro  straordinario  e  dell'indennita'  di  ordine
pubblico delle Forze di polizia. 
    3-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,
su proposta del Ministro  dell'interno,  da  emanare  entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della  presente  disposizione,
previo  parere  delle  competenti  Commissioni   parlamentari,   sono
stabiliti i criteri, i termini e le modalita' di versamento da  parte
delle   societa'   professionistiche   per    l'applicazione    delle
disposizioni di cui al comma 3-ter, nonche' la  determinazione  della
percentuale di cui al medesimo comma 3-ter, anche tenendo  conto  del
diverso livello professionistico.». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 1, 2-bis,  8  e  9
          del decreto-legge 8 febbraio 2007, n.  8,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4 aprile  2007,  n.  41  (Misure
          urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni  di
          violenza connessi a competizioni calcistiche, nonche' norme
          a  sostegno  della   diffusione   dello   sport   e   della
          partecipazione  gratuita  dei  minori  alle  manifestazioni
          sportive), come modificati dalla presente legge: 
              «Art.  1  (Misure  per  la  sicurezza  degli   impianti
          sportivi).  -  1.  Fino  all'attuazione  degli   interventi
          strutturali ed organizzativi richiesti per dare  esecuzione
          all'articolo 1-quater del decreto-legge 24  febbraio  2003,
          n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
          2003, n. 88, e dei decreti ivi  previsti,  le  competizioni
          riguardanti il gioco del calcio, negli stadi non  a  norma,
          sono svolte in assenza di pubblico.  Le  determinazioni  in
          proposito  sono  assunte  dal   prefetto   competente   per
          territorio,  in  conformita'  alle   indicazioni   definite
          dall'Osservatorio nazionale sulle  manifestazioni  sportive
          di cui all'articolo 1-octies del medesimo decreto-legge  n.
          28 del 2003. Potra' essere consentito l'accesso  di  coloro
          che sono in possesso di un abbonamento annuale,  acquistato
          in data anteriore  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto, non destinatari dei provvedimenti di  cui
          all'articolo 6  della  legge  13  dicembre  1989,  n.  401,
          allorche'  l'impianto  sportivo  risultera'  almeno  munito
          degli specifici requisiti previsti in attuazione dei  commi
          1, 2 e 4 dell'articolo 1-quater del citato decreto-legge n.
          28 del 2003. 
              2. All'articolo 1-quater del decreto-legge 24  febbraio
          2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
          aprile 2003, n. 88, dopo il comma 7, e' aggiunto, in  fine,
          il seguente: 
              «7-bis. E' fatto divieto alle  societa'  organizzatrici
          di competizioni nazionali riguardanti il gioco  del  calcio
          di  porre  in  vendita  o  cedere,  a   qualsiasi   titolo,
          direttamente od indirettamente, alla societa' sportiva  cui
          appartiene la squadra  ospitata,  titoli  di  accesso  agli
          impianti  sportivi  ove  tali  competizioni  si  disputano,
          riservati ai sostenitori della stessa. E', altresi',  fatto
          divieto di porre in vendita o cedere, a  qualsiasi  titolo,
          alla stessa persona fisica o giuridica titoli di accesso in
          numero superiore a quattro. In  caso  di  violazioni  delle
          disposizioni del presente comma si  applicano  le  sanzioni
          previste dal comma 5 dell'articolo 1-quinquies.». 
              3. I divieti di cui all'articolo 1-quater, comma 7-bis,
          del citato decreto-legge n. 28 del  2003,  come  introdotto
          dal comma  2  del  presente  articolo,  si  applicano  alle
          competizioni  sportive  riguardanti  il  gioco  del  calcio
          programmate per i giorni successivi alla data di entrata in
          vigore del presente decreto. I titoli di accesso  ceduti  o
          venduti anteriormente non possono essere utilizzati. 
              3-bis. La richiesta di acquisto dei titoli  di  accesso
          agli impianti sportivi di  cui  all'articolo  1-quater  del
          decreto-legge 24 febbraio  2003,  n.  28,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  24  aprile  2003,  n.  88,  e'
          corredata dalla presentazione di  un  valido  documento  di
          identita' per ogni intestatario di ciascun titolo. 
              3-ter. Il personale addetto agli impianti  sportivi  di
          cui al comma 3-bis accerta la conformita' dell'intestazione
          del titolo di accesso alla persona fisica che lo  esibisce,
          richiedendo  la  esibizione  di  un  valido  documento   di
          identita', e negando l'ingresso  in  caso  di  difformita',
          nonche' a coloro che sono sprovvisti del documento. 
              3-ter.1. Le disposizioni di cui ai commi 3-bis e  3-ter
          non si applicano ai minori di anni quattordici. 
              3-quater. Salvo che  il  fatto  costituisca  reato,  il
          personale addetto alla vendita ed al controllo  dei  titoli
          di accesso, che omette di osservare le disposizioni di  cui
          ai  commi  3-bis  e  3-ter,  e'  soggetto   alla   sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 a 20.000
          euro. 
              3-quinquies. E' fatto divieto alle societa' sportive  o
          concessionarie del servizio  di  vendita  e  controllo  dei
          titoli di accesso di adibire a tale servizio personale  nei
          cui  confronti  il  prefetto  abbia  irrogato  la  sanzione
          amministrativa  di  cui  al  comma  3-quater.  In  caso  di
          violazione, e' irrogata dal prefetto della provincia in cui
          le medesime societa' hanno la sede legale  o  operativa  la
          sanzione amministrativa  del  pagamento  di  una  somma  da
          20.000 a 100.000 euro. 
              3-sexies. A garanzia della  sicurezza,  fruibilita'  ed
          accessibilita' degli impianti sportivi la sanzione  di  cui
          al  comma  3-quinquies  si  applica  anche  alle   societa'
          sportive che impiegano personale di cui all'articolo 2-ter,
          in numero inferiore a quello previsto nel  piano  approvato
          dal Gruppo operativo sicurezza di cui al decreto  attuativo
          del medesimo articolo 2-ter .» 
              «Art. 2-bis (Divieto di striscioni e cartelli incitanti
          alla violenza o recanti ingiurie  o  minacce).  -  1.  Sono
          vietate,  negli   impianti   sportivi,   l'introduzione   o
          l'esposizione di striscioni e cartelli ovvero altre scritte
          o immagini che, comunque,  incitino  alla  violenza  o  che
          contengano ingiurie o minacce. Salvo che  costituisca  piu'
          grave reato, la violazione del suddetto divieto  e'  punita
          con l'arresto da tre mesi ad un anno.  Resta  fermo  quanto
          previsto dall'articolo 2, comma  1,  del  decreto-legge  26
          aprile 1993, n. 122, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 25 giugno 1993, n. 205.» 
              «Art. 8  (Divieto  di  agevolazioni  nei  confronti  di
          soggetti destinatari dei provvedimenti di cui  all'articolo
          6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401). -  1.  E'  vietato
          alle societa' sportive corrispondere  in  qualsiasi  forma,
          diretta   o   indiretta,   a   soggetti   destinatari    di
          provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre
          1989, n. 401, o di cui alla  legge  27  dicembre  1956,  n.
          1423,  ovvero  a  soggetti  che  siano   stati,   comunque,
          condannati, anche con sentenza non  definitiva,  per  reati
          commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive,
          ovvero per reati in materia di contraffazione di prodotti o
          di vendita abusiva degli stessi, sovvenzioni, contributi  e
          facilitazioni di qualsiasi natura, ivi inclusa l'erogazione
          a prezzo agevolato o gratuito di biglietti e abbonamenti  o
          titoli di viaggio, nonche' stipulare contratti con soggetti
          destinatari dei provvedimenti di cui all'articolo  6  della
          legge 13 dicembre  1989,  n.  401,  aventi  ad  oggetto  la
          concessione dei diritti di cui all'articolo 20, commi  1  e
          2, del decreto legislativo 10  febbraio  2005,  n.  30.  E'
          parimenti  vietato  alle  societa'  sportive  corrispondere
          contributi, sovvenzioni, facilitazioni di qualsiasi  genere
          ad associazioni di tifosi comunque denominate, salvo quanto
          previsto dal comma 4. 
              (Omissis).» 
              «Art.   9   (Nuove   prescrizioni   per   le   societa'
          organizzatrici di competizioni  riguardanti  il  gioco  del
          calcio). - 1. E' fatto divieto alle societa' organizzatrici
          di  competizioni   riguardanti   il   gioco   del   calcio,
          responsabili  della  emissione,  distribuzione,  vendita  e
          cessione  dei  titoli  di  accesso,  di  cui   al   decreto
          ministeriale  6  giugno  2005  del  Ministro  dell'interno,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150  del  30  giugno
          2005, di emettere, vendere  o  distribuire,  con  qualsiasi
          modalita',  titoli  di  accesso  a   soggetti   che   siano
          destinatari di provvedimenti di cui  all'articolo  6  della
          legge 13 dicembre 1989, n. 401, ovvero a soggetti che siano
          stati, comunque, condannati, nel corso degli ultimi  cinque
          anni, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi
          in occasione o a causa di manifestazioni sportive. 
              2. Con decreto del Ministro dell'interno,  di  concerto
          con il Ministro per le politiche giovanili e  le  attivita'
          sportive, sono definite, entro sessanta giorni  dalla  data
          di entrata in vigore del presente decreto, le modalita'  di
          verifica, attraverso la  questura,  della  sussistenza  dei
          requisiti  ostativi  di  cui  al  comma  1  dei  nominativi
          comunicati dalle societa' sportive interessate. 
              3. Alle societa' che non osservano il divieto di cui al
          comma 1 e' irrogata dal prefetto della provincia in cui  la
          societa' ha sede  legale  la  sanzione  amministrativa  del
          pagamento di una somma da 40.000 a 200.000 euro. Per quanto
          non  previsto  dal  presente  articolo  si   applicano   le
          disposizioni della  legge  24  novembre  1981,  n.  689,  e
          successive modificazioni. 
              3-bis.  Le  societa'  organizzatrici  di   competizioni
          sportive riguardanti il gioco del  calcio  sono  tenute  ad
          affiggere  in  tutti  i  settori  degli  stadi  copie   del
          regolamento d'uso dell'impianto. Le medesime societa' hanno
          cura altresi' di prevedere che sul retro dei biglietti  sia
          espressamente indicato che l'acquisto del biglietto  stesso
          comporta  l'obbligo  del  rispetto  del  regolamento  d'uso
          dell'impianto quale condizione indispensabile per l'accesso
          e la permanenza all'interno dello stadio. 
              3-ter. Una quota non inferiore all'1 per  cento  e  non
          superiore  al  3  per  cento  degli  introiti   complessivi
          derivanti dalla vendita  dei  biglietti  e  dei  titoli  di
          accesso  validamente  emessi  in  occasione  degli   eventi
          sportivi e' destinata a finanziare i costi sostenuti per il
          mantenimento della  sicurezza  e  dell'ordine  pubblico  in
          occasione degli eventi medesimi, e in  particolare  per  la
          copertura dei costi delle ore  di  lavoro  straordinario  e
          dell'indennita' di ordine pubblico delle Forze di polizia. 
              3-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio  dei
          ministri, su proposta del Ministro dell'interno, da emanare
          entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
          presente  disposizione,  previo  parere  delle   competenti
          Commissioni  parlamentari,  sono  stabiliti  i  criteri,  i
          termini  e  le  modalita'  di  versamento  da  parte  delle
          societa'   professionistiche   per   l'applicazione   delle
          disposizioni  di   cui   al   comma   3-ter,   nonche'   la
          determinazione della percentuale di cui al  medesimo  comma
          3-ter,   anche   tenendo   conto   del   diverso    livello
          professionistico.».