Art. 4 
 
 
Ulteriori misure per contrastare i fenomeni di violenza in  occasione
                      di competizioni sportive 
 
  1. Alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono apportate le  seguenti
modificazioni: 
    a) dopo l'articolo 7-bis e' inserito il seguente: 
    «Articolo 7-bis.1. (Divieto di trasferta). - 1. Fuori dai casi di
adozione  da  parte  del  Prefetto  di   provvedimenti   di   propria
competenza,  in  caso  di  gravi  episodi  di  violenza  commessi  in
occasione  di  competizioni  riguardanti  il  gioco  del  calcio,  il
Ministro  dell'interno,  quale  autorita'   nazionale   di   pubblica
sicurezza, puo' disporre, con proprio decreto, il  divieto,  per  una
durata non superiore a due anni, di apertura del settore ospiti degli
impianti  sportivi  in  cui  si  svolgono  gli  incontri  di   calcio
individuati  in  relazione  al  pericolo  di  turbativa   dell'ordine
pubblico. Con lo stesso decreto, e' altresi' disposto il  divieto  di
vendita di titoli  di  accesso  ai  medesimi  impianti  sportivi  nei
confronti  dei  residenti  della  provincia  delle   squadre   ospiti
interessate.»; 
    b) all'articolo 8, comma 1-bis, dopo le parole: «anche  nel  caso
di divieto non accompagnato dalla prescrizione di cui al comma 2  del
medesimo articolo 6» sono inserite le seguenti: «, nonche' del  reato
di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 1993,  n.
122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25  giugno  1993,  n.
205,». 
  2. All'articolo 4, comma 1, lettera i), del decreto  legislativo  6
settembre 2011, n. 159,  dopo  le  parole:  «che  hanno  preso  parte
attiva, in piu' occasioni, alle manifestazioni  di  violenza  di  cui
all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401»,  sono  aggiunte
le seguenti: «, nonche' alle persone che, per il loro  comportamento,
debba ritenersi,  anche  sulla  base  della  partecipazione  in  piu'
occasioni  alle  medesime  manifestazioni,  ovvero  della   reiterata
applicazione nei loro confronti del  divieto  previsto  dallo  stesso
articolo, che sono dediti alla commissione di reati  che  mettono  in
pericolo l'ordine e la sicurezza pubblica, ovvero l'incolumita' delle
persone in occasione o a causa dello  svolgimento  di  manifestazioni
sportive.». 
  3. Al decreto-legge  24  febbraio  2003,  n.  28,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1-quater: 
      1) al comma 5, le parole: «di cui ai commi 1, 2, 3  e  4»  sono
sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi  1,  2,  3,  4,  5-bis  e
5-ter»; 
      2) dopo il comma 5-bis, e' inserito  il  seguente:  «5-ter.  Le
disposizioni  di  cui  al  comma  5-bis  si   applicano   anche   per
l'adeguamento degli impianti necessario alla  loro  riqualificazione,
nonche' alla  segmentazione  dei  settori  e  all'abbattimento  delle
barriere, anche in via sperimentale,  in  attuazione  degli  obblighi
imposti dai competenti organismi  calcistici,  anche  internazionali,
ovvero   definiti   in   sede   di   Osservatorio   nazionale   sulle
manifestazioni  sportive,  ferme   restando   le   competenze   della
Commissione tecnica di cui  all'articolo  80  del  regio  decreto  18
giugno 1931, n. 773.»; 
    b) all'articolo 1-septies, comma 2, le parole:  «per  una  durata
non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni» sono  sostituite
dalle seguenti: «per una  durata  non  inferiore  a  un  anno  e  non
superiore a tre anni». 
  (( 3-bis. Il secondo periodo del comma 303  dell'articolo  1  della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' soppresso. 
  3-ter. All'articolo 90 della legge 27  dicembre  2002,  n.  289,  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 13, il secondo periodo e'  sostituito  dal  seguente:
«Al  Fondo,  che  puo'  prestare  garanzia  con  la   sua   dotazione
finanziaria, possono  essere  destinati  i  nuovi  apporti  conferiti
direttamente o indirettamente dallo Stato o da enti pubblici.»; 
    b) al comma 14 sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:  «in
gestione separata.». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  8,  comma  1-bis,
          della  citata  legge  13  dicembre  1989,  n.   401,   come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 8 (Effetti dell'arresto in flagranza durante o in
          occasione di manifestazioni sportive). - (Omissis). 
              1-bis.  Oltre  che  nel  caso  di  reati  commessi  con
          violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa di
          manifestazioni sportive, per  i  quali  e'  obbligatorio  o
          facoltativo l'arresto ai sensi degli articoli 380 e 381 del
          codice  di  procedura   penale,   l'arresto   e'   altresi'
          consentito nel caso di reati  di  cui  all'articolo  6-bis,
          comma 1, all'articolo 6-ter ed all'articolo 6, commi 1 e 6,
          della  presente  legge,  anche  nel  caso  di  divieto  non
          accompagnato dalla prescrizione  di  cui  al  comma  2  del
          medesimo articolo 6, nonche' del reato di cui  all'articolo
          2, comma 1, del  decreto-legge  26  aprile  1993,  n.  122,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno  1993,
          n. 205. L'arresto  e',  inoltre,  consentito  nel  caso  di
          violazione del  divieto  di  accedere  ai  luoghi  dove  si
          svolgono  manifestazioni  sportive  previsto  dal  comma  7
          dell'articolo 6. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  4  del  decreto
          legislativo 6 settembre 2011, n. 159  (Codice  delle  leggi
          antimafia e delle  misure  di  prevenzione,  nonche'  nuove
          disposizioni in  materia  di  documentazione  antimafia,  a
          norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto  2010,  n.
          136), come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 4 (Soggetti destinatari). -  1.  I  provvedimenti
          previsti dal presente capo si applicano: 
                a) agli indiziati di appartenere alle associazioni di
          cui all'articolo 416-bis c.p.; 
                b) ai soggetti indiziati di uno  dei  reati  previsti
          dall'articolo 51, comma  3-bis,  del  codice  di  procedura
          penale ovvero del delitto di cui all'articolo 12-quinquies,
          comma  1,  del  decreto-legge  8  giugno  1992,   n.   306,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  1992,
          n. 356; 
                c) ai soggetti di cui all'articolo 1; 
                d) a coloro che, operanti in gruppi  o  isolatamente,
          pongano  in   essere   atti   preparatori,   obiettivamente
          rilevanti, diretti a sovvertire l'ordinamento dello  Stato,
          con la commissione di uno dei reati previsti  dal  capo  I,
          titolo VI, del libro II del codice penale o dagli  articoli
          284, 285, 286, 306, 438, 439, 605 e 630 dello stesso codice
          nonche'  alla  commissione  dei  reati  con  finalita'   di
          terrorismo anche internazionale; 
                e) a coloro che abbiano fatto parte  di  associazioni
          politiche disciolte ai sensi della legge 20 giugno 1952, n.
          645, e nei confronti dei  quali  debba  ritenersi,  per  il
          comportamento successivo, che  continuino  a  svolgere  una
          attivita' analoga a quella precedente; 
                f)  a   coloro   che   compiano   atti   preparatori,
          obiettivamente rilevanti, diretti alla  ricostituzione  del
          partito fascista ai sensi dell'articolo 1  della  legge  n.
          645 del 1952, in particolare con l'esaltazione o la pratica
          della violenza; 
                g) fuori dei casi indicati nelle lettere  d),  e)  ed
          f), siano stati condannati per  uno  dei  delitti  previsti
          nella legge 2 ottobre 1967, n. 895, e negli  articoli  8  e
          seguenti della legge 14 ottobre 1974, n. 497, e  successive
          modificazioni,  quando  debba  ritenersi,   per   il   loro
          comportamento successivo, che siano proclivi  a  commettere
          un reato della stessa specie col fine indicato alla lettera
          d); 
                h) agli istigatori, ai mandanti e ai finanziatori dei
          reati indicati nelle lettere  precedenti.  E'  finanziatore
          colui il quale fornisce  somme  di  denaro  o  altri  beni,
          conoscendo lo scopo cui sono destinati; 
                i) alle persone indiziate di avere agevolato gruppi o
          persone che hanno preso parte attiva,  in  piu'  occasioni,
          alle manifestazioni di violenza di cui all'articolo 6 della
          legge 13 dicembre 1989, n. 401, nonche' alle  persone  che,
          per il loro comportamento,  debba  ritenersi,  anche  sulla
          base della partecipazione in piu' occasioni  alle  medesime
          manifestazioni, ovvero  della  reiterata  applicazione  nei
          loro confronti del divieto previsto dallo stesso  articolo,
          che sono dediti alla commissione di reati  che  mettono  in
          pericolo  l'ordine  e   la   sicurezza   pubblica,   ovvero
          l'incolumita' delle persone in occasione o  a  causa  dello
          svolgimento di manifestazioni sportive.». 
              - Si  riporta  il  testo  degli  articoli  1-quater  ed
          1-septies  del  decreto-legge  24  febbraio  2003,  n.  28,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile  2003,
          n. 88 (Disposizioni urgenti per contrastare i  fenomeni  di
          violenza  in  occasione  di  competizioni  sportive),  come
          modificati dalla presente legge: 
              «Art. 1-quater. - 1. I titoli di accesso agli  impianti
          sportivi  di  capienza  superiore  alle  7.500  unita'   in
          occasione di competizioni riguardanti il gioco  del  calcio
          sono numerati . 
              2. L'ingresso agli impianti di  cui  al  comma  1  deve
          avvenire  attraverso  varchi  dotati  di  metal   detector,
          finalizzati all'individuazione di  strumenti  di  offesa  e
          presidiati da personale  appositamente  incaricato,  ed  e'
          subordinato alla verifica elettronica della regolarita' del
          titolo  di  accesso   mediante   l'utilizzo   di   apposite
          apparecchiature. 
              3. Gli impianti di cui al comma 1 devono essere  dotati
          di strumenti che  consentano  la  registrazione  televisiva
          delle  aree   riservate   al   pubblico   sia   all'interno
          dell'impianto che nelle sue immediate vicinanze. 
              4. Gli impianti di cui al comma 1 devono essere  dotati
          di mezzi di separazione che impediscano che  i  sostenitori
          delle due squadre vengano in contatto tra  loro  o  possano
          invadere il campo. 
              5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5-bis  e
          5-ter  sono  attuate  dalle  societa'  utilizzatrici  degli
          impianti di cui al comma 1 in  accordo  con  i  proprietari
          degli stessi. 
              5-bis. All'adeguamento degli impianti di cui al comma 1
          possono provvedere, senza nuovi o maggiori oneri  a  carico
          della finanza pubblica,  le  societa'  utilizzatrici  degli
          impianti  medesimi.  In  tale   caso,   qualora   ai   fini
          dell'adeguamento dell'impianto alle prescrizioni di cui  ai
          commi 2, 3 e 4 occorrano  particolari  titoli  abilitativi,
          l'amministrazione  competente  al   rilascio   del   titolo
          provvede entro quarantotto  ore  dalla  proposizione  della
          relativa istanza o convoca entro  lo  stesso  termine,  ove
          necessario, una conferenza di servizi ai sensi  e  per  gli
          effetti dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
          e successive  modificazioni.  La  conferenza  si  pronuncia
          entro  le  successive  ventiquattro  ore.  In  difetto   di
          provvedimento espresso, l'istanza di  rilascio  del  titolo
          abilitativo si intende ad ogni effetto accolta. 
              5-ter.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma  5-bis  si
          applicano anche per l'adeguamento degli impianti necessario
          alla loro riqualificazione, nonche' alla segmentazione  dei
          settori e all'abbattimento delle  barriere,  anche  in  via
          sperimentale, in  attuazione  degli  obblighi  imposti  dai
          competenti  organismi  calcistici,  anche   internazionali,
          ovvero definiti in sede  di  Osservatorio  nazionale  sulle
          manifestazioni sportive, ferme restando le competenze della
          Commissione  tecnica  di  cui  all'articolo  80  del  regio
          decreto 18 giugno 1931, n. 773. 
              6. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'interno, di
          concerto  con  il  Ministro  per  i  beni  e  le  attivita'
          culturali  e  con  il  Ministro  per  l'innovazione  e   le
          tecnologie, sentito il Garante per la protezione  dei  dati
          personali, da emanare entro sei mesi dalla data di  entrata
          in vigore della legge di conversione del presente  decreto,
          sono  stabilite  le  modalita'   per   l'attuazione   delle
          disposizioni di cui ai commi 1, 2  e  4.  Con  decreto  del
          Ministro dell'interno, di concerto con il  Ministro  per  i
          beni e  le  attivita'  culturali  e  con  il  Ministro  per
          l'innovazione e le tecnologie, sentito il  Garante  per  la
          protezione dei dati personali,  da  emanare  entro  quattro
          mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione  del  presente  decreto,  sono   stabilite   le
          modalita' per l'attuazione delle  disposizioni  di  cui  al
          comma 3. 
              7. Le disposizioni  di  cui  ai  commi  1,  2  e  4  si
          applicano decorsi due anni dalla data di entrata in  vigore
          del presente decreto. Le disposizioni di cui al comma 3  si
          applicano a decorrere dal 1° agosto 2004. 
              7-bis. E' fatto divieto alle societa' organizzatrici di
          competizioni nazionali riguardanti il gioco del  calcio  di
          porre in vendita o cedere, a qualsiasi titolo, direttamente
          od indirettamente, alla societa' sportiva cui appartiene la
          squadra ospitata, titoli di accesso agli impianti  sportivi
          ove  tali   competizioni   si   disputano,   riservati   ai
          sostenitori della stessa. E', altresi',  fatto  divieto  di
          porre in vendita o cedere, a qualsiasi titolo, alla  stessa
          persona fisica o giuridica  titoli  di  accesso  in  numero
          superiore  a  quattro.  In   caso   di   violazioni   delle
          disposizioni del presente comma si  applicano  le  sanzioni
          previste dal comma 5 dell'articolo 1-quinquies.» 
              «1-septies. 1. L'accesso e la permanenza delle  persone
          e  delle  cose  negli  impianti   dove   si   svolgono   le
          competizioni  riguardanti  il   gioco   del   calcio   sono
          disciplinati, per quanto non previsto  da  disposizioni  di
          legge  o  di  regolamento,  dal  regolamento  d'uso   degli
          impianti medesimi, predisposto sulla base delle linee guida
          approvate dall'Osservatorio nazionale sulle  manifestazioni
          sportive di cui all'articolo 1-octies. 
              2.  Chiunque,  fuori  dei  casi  di  cui   all'articolo
          1-quinquies, comma 7, entra negli  impianti  in  violazione
          del rispettivo regolamento d'uso, ovvero vi  si  trattiene,
          quando la  violazione  dello  stesso  regolamento  comporta
          l'allontanamento dall'impianto ed e' accertata anche  sulla
          base di documentazione videofotografica o di altri elementi
          oggettivi,  e'  punito  con  la   sanzione   amministrativa
          pecuniaria da 100 a  500  euro.  La  sanzione  puo'  essere
          aumentata  fino  alla  meta'   del   massimo   qualora   il
          contravventore risulti  gia'  sanzionato  per  la  medesima
          violazione, commessa  nella  stagione  sportiva  in  corso,
          anche se  l'infrazione  si  e'  verificata  in  un  diverso
          impianto  sportivo.  Nell'ipotesi   di   cui   al   periodo
          precedente, al contravventore possono essere  applicati  il
          divieto e le prescrizioni di cui all'articolo6dellalegge 13
          dicembre 1989, n. 401, per una durata non  inferiore  a  un
          anno e non superiore a tre anni. 
              3.  Il  pagamento   in   misura   ridotta,   ai   sensi
          dell'articolo16dellalegge 24 novembre  1981,  n.  689,  non
          esclude l'applicazione del divieto e delle prescrizioni  di
          cui al comma 2. 
              4.  Le  sanzioni  amministrative  di  cui  al  presente
          articolo sono irrogate dal  prefetto  della  provincia  del
          luogo in cui insiste l'impianto. ». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 303, della
          legge  27  dicembre  2013,  n.  147  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge di stabilita' 2014), come modificato  dalla  presente
          legge: 
              «Art. 1. - (Omissis). 
              303. Il Fondo di garanzia di cui all'articolo 90, comma
          12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' integrato  con
          10 milioni di euro per l'anno 2014, 15 milioni di euro  per
          l'anno 2015 e 20 milioni di euro per l'anno 2016. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 90, commi 13 e  14,
          della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2003),  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              «Art. 90. - (Omissis). 
              13. Il Fondo e' gestito in base a criteri approvati dal
          Presidente del Consiglio dei Ministri, o dall'Autorita'  di
          Governo delegata per lo sport, ove  nominata,  su  proposta
          dell'Istituto per il credito sportivo, sentito il  Comitato
          olimpico nazionale italiano. Al Fondo,  che  puo'  prestare
          garanzia con la sua dotazione finanziaria,  possono  essere
          destinati  i  nuovi  apporti   conferiti   direttamente   o
          indirettamente dallo Stato o da enti pubblici. 
              14.  Il  fondo  e'  gestito  e  amministrato  a  titolo
          gratuito dall'Istituto per il credito sportivo in  gestione
          separata. 
              (Omissis).».