IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  "Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti  locali"  e  successive
modificazioni; 
  Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56,  recante  "Disposizioni  sulle
citta' metropolitane, sulle  province,  sulle  unioni  e  fusioni  di
comuni" e successive modificazioni, di seguito anche "legge"; 
  Visto, in particolare, l'art. 1, comma  92,  della  legge,  secondo
cui: "Entro il medesimo termine di cui al comma 91 e nel rispetto  di
quanto  previsto  dal  comma  96,  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno  e  del
Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri per  la
semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'economia e delle
finanze,  sono  stabiliti,  previa  intesa  in  sede  di   Conferenza
unificata, i criteri generali per l'individuazione dei beni  e  delle
risorse finanziarie,  umane,  strumentali  e  organizzative  connesse
all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite,  ai  sensi
dei  commi  da  85  a  97,  dalle  province  agli  enti  subentranti,
garantendo i rapporti di  lavoro  a  tempo  indeterminato  in  corso,
nonche' quelli a tempo determinato in corso fino  alla  scadenza  per
essi  prevista.  In  particolare,   sono   considerate   le   risorse
finanziarie, gia' spettanti alle  province  ai  sensi  dell'art.  119
della  Costituzione,  che  devono   essere   trasferite   agli   enti
subentranti per l'esercizio delle funzioni loro  attribuite,  dedotte
quelle necessarie alle funzioni fondamentali e fatto  salvo  comunque
quanto previsto dal comma 88. Sullo schema  di  decreto,  per  quanto
attiene  alle  risorse  umane,  sono  consultate  le   organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative. Il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri dispone  anche  direttamente  in  ordine  alle
funzioni amministrative  delle  province  in  materie  di  competenza
statale"; 
  Visto l'art. 1, comma 16, della legge secondo cui dal  "1°  gennaio
2015 le citta'  metropolitane  subentrano  alle  province  omonime  e
succedono ad  esse  in  tutti  i  rapporti  attivi  e  passivi  e  ne
esercitano le funzioni,  nel  rispetto  degli  equilibri  di  finanza
pubblica e degli obiettivi del patto di stabilita' interno"; 
  Visto l'art. 1, comma 44, della  legge  che  stabilisce  "A  valere
sulle risorse proprie e trasferite, senza nuovi o maggiori oneri  per
la finanza pubblica e comunque nel rispetto dei vincoli del patto  di
stabilita' interno, alla  citta'  metropolitana  sono  attribuite  le
funzioni fondamentali delle province e quelle attribuite alla  citta'
metropolitana nell'ambito del processo  di  riordino  delle  funzioni
delle province ai sensi dei commi da 85 a 97 del  presente  articolo,
nonche', ai sensi dell'art. 117, secondo  comma,  lettera  p),  della
Costituzione" le funzioni fondamentali elencate dal medesimo comma; 
  Visto, altresi', quanto  previsto  dall'art.  1,  comma  47,  della
legge, secondo cui "Spettano alla citta' metropolitana il patrimonio,
il personale e le risorse strumentali della provincia a cui  ciascuna
citta' metropolitana succede a titolo universale in tutti i  rapporti
attivi e passivi, ivi comprese le entrate provinciali,  all'atto  del
subentro alla provincia. Il trasferimento della proprieta'  dei  beni
mobili e immobili e' esente da oneri fiscali"; 
  Visto, altresi', quanto  previsto  dall'art.  1,  comma  48,  della
legge, secondo  cui  "Al  personale  delle  citta'  metropolitane  si
applicano le disposizioni vigenti per il personale delle province; il
personale  trasferito  dalle  province  mantiene,  fino  al  prossimo
contratto, il trattamento economico in godimento"; 
  Visto, altresi', il disposto dell'art. 1, comma 89, della legge, in
base al quale, con riferimento alle funzioni  di  competenza  statale
trasferite dalle province ad altri  enti  territoriali,  il  presente
decreto determina la data di effettivo avvio di  esercizio  da  parte
dell'ente subentrante; 
  Visto, altresi', quanto  previsto  dall'art.  1,  comma  90,  della
legge, in relazione ad enti  o  agenzie  che  esercitano,  in  ambito
provinciale o sub-provinciale, funzioni di organizzazione di  servizi
di rilevanza  economica  di  competenza  comunale  o  provinciale,  a
seguito di attribuzione ad opera di disposizioni normative statali; 
  Visto, altresi', il disposto dell'art. 1, comma  95,  della  legge,
secondo cui "La Regione, entro sei mesi  dalla  data  di  entrata  in
vigore della  presente  legge  provvede,  sentite  le  organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative, a dare attuazione all'accordo
di cui al comma 91. Decorso il termine senza  che  la  Regione  abbia
provveduto, si applica l'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131"; 
  Visto, altresi', il disposto dell'art. 1, comma  96,  della  legge,
che recita: "Nei trasferimenti delle funzioni oggetto del riordino si
applicano le seguenti disposizioni: 
    a) il personale trasferito mantiene  la  posizione  giuridica  ed
economica,  con  riferimento  alle  voci  del  trattamento  economico
fondamentale e accessorio, in godimento all'atto  del  trasferimento,
nonche' l'anzianita' di servizio maturata; le corrispondenti  risorse
sono  trasferite  all'ente  destinatario;  in   particolare,   quelle
destinate a finanziare le voci  fisse  e  variabili  del  trattamento
accessorio, nonche' la progressione  economica  orizzontale,  secondo
quanto previsto dalle  disposizioni  contrattuali  vigenti,  vanno  a
costituire specifici fondi,  destinati  esclusivamente  al  personale
trasferito,  nell'ambito  dei  piu'  generali  fondi  delle   risorse
decentrate del personale delle categorie e dirigenziale.  I  compensi
di produttivita',  la  retribuzione  di  risultato  e  le  indennita'
accessorie  del  personale  trasferito  rimangono  determinati  negli
importi goduti antecedentemente al trasferimento e non possono essere
incrementati   fino   all'applicazione   del   contratto   collettivo
decentrato  integrativo  sottoscritto   conseguentemente   al   primo
contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dopo  la  data  di
entrata in vigore della presente legge; 
    b) il trasferimento della proprieta' dei beni mobili  e  immobili
e' esente da oneri fiscali; l'ente che subentra nei diritti  relativi
alle partecipazioni societarie  attinenti  alla  funzione  trasferita
puo' provvedere alla dismissione con procedura semplificata stabilita
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze; 
    c) l'ente che subentra nella funzione succede anche nei  rapporti
attivi e passivi in corso, compreso il contenzioso; il  trasferimento
delle risorse tiene conto anche delle passivita'; sono trasferite  le
risorse incassate relative a pagamenti  non  ancora  effettuati,  che
rientrano nei rapporti trasferiti; 
    d) gli effetti derivanti dal  trasferimento  delle  funzioni  non
rilevano, per gli enti subentranti,  ai  fini  della  disciplina  sui
limiti dell'indebitamento, nonche'  di  ogni  altra  disposizione  di
legge  che,  per  effetti   del   trasferimento,   puo'   determinare
inadempimenti  dell'ente  subentrante,  nell'ambito   di   variazioni
compensative a livello  regionale  ovvero  tra  livelli  regionali  o
locali e livello statale, secondo modalita' individuate  con  decreto
del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto  con  il
Ministro per gli affari regionali, sentita la  Conferenza  unificata,
che stabilisce anche idonei strumenti di monitoraggio"; 
  Visto, altresi', il disposto dell'art. 1, comma  97,  della  legge,
secondo cui il Governo e' delegato ad adottare, entro un  anno  dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, uno  o  piu'  decreti
legislativi,  previo  parere  della   Conferenza   unificata,   della
Conferenza permanente per il coordinamento della finanza  pubblica  e
delle Commissioni parlamentari competenti per materia, in materia  di
adeguamento  della  legislazione  statale  sulle  funzioni  e   sulle
competenze dello Stato e degli enti territoriali e  di  quella  sulla
finanza e sul patrimonio dei medesimi enti, nel rispetto dei principi
e criteri direttivi previsti dal medesimo comma 97; 
  Visto, il disposto dell'art. 1, comma 150, della legge che  prevede
che dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica; 
  Visto, infine, il disposto dell'art. 1, comma 150-ter, della legge,
secondo cui il presente decreto, a seguito  del  trasferimento  delle
risorse finanziarie,  umane,  strumentali  e  organizzative  connesse
all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite,  ai  sensi
dell'art. 1 comma da 85 a 97 della legge,  tra  le  province,  citta'
metropolitane e gli altri enti territoriali  interessati,  stabilisce
altresi' le modalita' di recupero delle  somme  di  cui  all'art.  1,
comma 150-bis, della legge; 
  Tenuto conto di quanto previsto dalla legge in merito ai criteri  e
alle modalita' per il trasferimento di funzioni dalle  province  agli
enti subentranti; 
  Visto, altresi', il decreto legge 24 aprile 2014,  n.  66,  recante
"Misure urgenti  per  la  competitivita'  e  la  giustizia  sociale",
convertito con modificazioni con la legge 23 giugno 2014, n. 89; 
  Considerato l'Accordo ai sensi dell'art. 1, comma 91,  della  legge
(di seguito anche Accordo) sancito in sede di  Conferenza  Unificata,
in data  11  settembre  2014,  sentite  le  organizzazioni  sindacali
maggiormente  rappresentative,  in  merito  all'individuazione  delle
funzioni oggetto del riordino e le relative competenze; 
  Considerato  che  nel  predetto  Accordo  Stato  e  Regioni   hanno
convenuto che,  per  quanto  riguarda  il  personale,  sia  garantito
l'esame congiunto con le organizzazioni sindacali per  individuare  i
criteri per  la  mobilita',  nel  rispetto  di  quanto  previsto  dal
protocollo d'intesa stipulato in data 19 novembre 2013; 
  Consultate, per quanto attiene le risorse umane, le  organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative ed esaminati i criteri per  la
mobilita'; 
  Acquisita, conformemente a quanto  previsto  dal  comma  92,  primo
periodo dell'art. 1 della  legge,  l'intesa  in  sede  di  Conferenza
unificata Stato, regioni,  citta'  e  autonomie  locali  in  data  11
settembre 2014; 
  Su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro per gli affari
regionali e  le  autonomie,  di  concerto  con  il  Ministro  per  la
semplificazione e la  pubblica  amministrazione  e  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
                        il seguente decreto: 
 
                               Art. 1 
 
 
                 Finalita' e ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 1, comma 92,  della
legge: 
    a) stabilisce i criteri generali per l'individuazione dei beni  e
delle  risorse  finanziarie,  umane,  strumentali   e   organizzative
connesse all'esercizio delle funzioni che devono  essere  trasferite,
ai sensi dei commi da 85 a 97 dell'art. 1 della stessa  legge,  dalle
province agli enti subentranti, garantendo i  rapporti  di  lavoro  a
tempo indeterminato in corso, nonche' quelli a tempo  determinato  in
corso fino alla scadenza per essi prevista; 
    b) tiene conto delle risorse  finanziarie,  gia'  spettanti  alle
province ai sensi dell'art. 119 della Costituzione, che devono essere
trasferite agli enti subentranti per l'esercizio delle funzioni  loro
attribuite, dedotte quelle necessarie alle  funzioni  fondamentali  e
fatto salvo comunque quanto previsto dal comma 88 dell'art.  1  della
legge; 
    c) dispone, altresi',  in  ordine  alle  funzioni  amministrative
delle province in materie di competenza statale; 
    d) stabilisce, fermo il rispetto di quanto previsto  all'art.  1,
comma  96,  della  legge,  modalita'  e   termini   procedurali   per
l'individuazione  dei  beni  e  delle  risorse  finanziarie,   umane,
strumentali e organizzative  connesse  all'esercizio  delle  funzioni
oggetto di riordino. 
  2. Lo Stato, le Regioni e gli enti  locali  interessati  applicano,
secondo i rispettivi ambiti,  le  disposizioni  di  cui  al  presente
decreto.