Art. 2 
 
 
                Criteri generali per l'individuazione 
                      dei beni e delle risorse 
 
  1. L'individuazione dei beni e delle risorse connessi alle funzioni
oggetto di riordino tiene prevalentemente conto della correlazione  e
della destinazione alle funzioni alla data di entrata in vigore della
legge, anche ai fini del subentro nei rapporti attivi  e  passivi  in
corso. 
  2. In applicazione del criterio generale di cui al comma 1 e  delle
disposizioni di cui al presente decreto  le  province,  anche  quelle
destinate a trasformarsi in citta' metropolitane,  effettuano,  entro
15 giorni dalla data di  pubblicazione  del  presente  decreto  nella
Gazzetta Ufficiale, una mappatura dei beni e delle risorse connesse a
tutte le funzioni, fondamentali e non, alla data di entrata in vigore
della legge, salvo per quanto riguarda i beni e le partecipazioni  in
enti e societa' per i quali prevale il termine di cui  al  successivo
art. 5 del presente decreto, compresi i rapporti  attivi  e  passivi.
Tale  mappatura  e'  comunicata  alla   Regione   e   al   rispettivo
Osservatorio di cui all'Accordo adottato ai sensi dell'art. 1,  comma
91,  della  legge,  secondo  il  modello  adottato  dall'Osservatorio
nazionale. Il documento di cui al presente comma indica,  per  quanto
riguarda le risorse umane,  il  contingente  numerico  complessivo  e
l'equivalente finanziario in termini di spesa del personale  riferito
alle singole funzioni tenendo conto anche del personale in  posizione
di comando o di distacco. 
  3. L'Osservatorio regionale verifica la coerenza della ricognizione
con i criteri del presente decreto e ne valida i  contenuti  entro  i
successivi 15 giorni  trasmettendo  tempestivamente  all'Osservatorio
nazionale, di cui all'Accordo adottato ai sensi  dell'art.  1,  comma
91, della legge, la documentazione finale. In  caso  di  incongruenze
l'Osservatorio  regionale   individua   e   propone   alle   province
interessate soluzioni per rendere conforme la ricognizione ai criteri
previsti dal presente decreto. In  caso  di  mancata  ricognizione  o
qualora persistano le incongruenze segnalate, la  Regione  assume  le
relative determinazioni. 
  4. In esito all'attribuzione delle funzioni ai sensi  dell'art.  1,
comma 89, della legge,  le  amministrazioni  interessate  concordano,
entro i termini previsti  e  secondo  le  modalita'  stabilite  dalle
Regioni, tenendo conto del documento validato di cui al comma  3,  il
trasferimento dei beni e  delle  risorse,  ivi  comprese  le  risorse
assegnate dallo Stato in conto capitale o interessi. Resta fermo, per
quanto riguarda il personale, il  rispetto  dell'art.  4.  Concordano
inoltre le compensazioni sulla spesa di personale e sulle facolta' ad
assumere riferibili agli enti coinvolti nel rispetto del principio di
invarianza di spesa complessiva e della normativa vigente in materia.
A tale scopo le spese di personale per gli enti riceventi sono neutre
ai fini  del  rispetto  dei  limiti  e  dei  vincoli  previsti  dalla
normativa vigente e sono  considerati  per  gli  enti  cedenti  quali
riduzioni di spesa. Ove le amministrazioni interessate non concordino
nei termini previsti, la Regione assume le relative determinazioni. 
  5. Quanto concordato ai sensi del comma  4  viene  comunicato  alle
Regioni che ne informano  l'Osservatorio  nazionale  unitamente  alle
determinazioni assunte ai sensi dello stesso comma 4, ai  fini  della
conseguente presa d'atto con piu' decreti  ricognitivi  del  Ministro
dell'interno e del Ministro per gli affari regionali e le  autonomie,
di concerto con i Ministri  per  la  semplificazione  e  la  pubblica
amministrazione e dell'economia e delle finanze. Tali decreti, per la
parte relativa alle risorse assegnate dallo Stato in conto capitale o
interessi,  ed   eventualmente   non   ancora   trasferite   all'ente
subentrante, sono comunicati anche ai singoli Ministeri  interessati,
per la relativa riattribuzione.