Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10,  comma  3,  del  medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di  quelle  richiamate  nel  decreto,  trascritte
nelle note. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
legislativi qui riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )). 
 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
                               Art. 1 
 
Disposizioni  urgenti  per  sbloccare  gli  interventi   sugli   assi
  ferroviari Napoli-Bari e Palermo-Catania-Messina  ed  altre  misure
  urgenti per  sbloccare  interventi  sugli  aeroporti  di  interesse
  nazionale 
 
  1. L'Amministratore Delegato  di  Ferrovie  dello  Stato  S.p.A  e'
nominato, per la durata  di  due  anni  dall'entrata  in  vigore  del
presente  decreto,  Commissario  per  la  realizzazione  delle  opere
relative alla tratta ferroviaria Napoli - Bari, di cui  al  Programma
Infrastrutture Strategiche previsto dalla legge 21 dicembre 2001,  n.
443, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'incarico
e' rinnovabile con decreto del Ministro delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
tenuto conto anche dei risultati conseguiti  e  verificati  in  esito
alla rendicontazione di cui al comma 8. (( Al Commissario di  cui  al
primo periodo non sono corrisposti  gettoni,  compensi,  rimborsi  di
spese o altri emolumenti, comunque denominati.)) 
  2. Per le finalita' di cui al comma  1,  ed  allo  scopo  di  poter
celermente stabilire  le  condizioni  per  l'effettiva  realizzazione
delle opere relative alla tratta ferroviaria Napoli - Bari,  in  modo
da poter avviare i lavori  relativi  a  parte  dell'intero  tracciato
entro e non  oltre  il  31  ottobre  2015,  il  Commissario  provvede
all'approvazione dei relativi progetti. Al fine di ridurre i costi  e
i tempi di realizzazione dell'opera, con particolare riferimento alla
tratta  appenninica  Apice-Orsara,  ((fatta   salva   la   previsione
progettuale, lungo la suddetta tratta, della stazione ferroviaria  in
superficie,  ))  il  Commissario  rielabora  i  progetti  anche  gia'
approvati ma non ancora appaltati. Anche sulla base dei soli progetti
preliminari, il Commissario puo' bandire  la  gara  e  tassativamente
entro centoventi giorni  dall'approvazione  dei  progetti  decorrenti
dalla chiusura della conferenza di servizi provvede alla consegna dei
lavori, anche adottando provvedimenti d'urgenza. (( Negli avvisi, nei
bandi di gara o nelle lettere di invito il Commissario prevede che la
mancata  accettazione,  da  parte  delle  imprese,   delle   clausole
contenute nei protocolli di legalita'  stipulati  con  le  competenti
prefetture-uffici territoriali del Governo, riferite alle  misure  di
prevenzione, controllo e contrasto  dei  tentativi  di  infiltrazione
mafiosa, nonche' per la verifica della sicurezza e della  regolarita'
dei luoghi di lavoro, costituisce causa di esclusione  dalla  gara  e
che il mancato adempimento degli  obblighi  previsti  dalle  clausole
medesime,  nel  corso  dell'esecuzione  del  contratto,  comporta  la
risoluzione  del  contratto  stesso.  Il  mancato  inserimento  delle
suddette previsioni )) comporta la revoca del mandato di Commissario.
Il Commissario provvede inoltre all'espletamento  di  ogni  attivita'
amministrativa,  tecnica  ed  operativa,  comunque  finalizzata  alla
realizzazione della citata tratta ferroviaria,  utilizzando  all'uopo
le strutture tecniche di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica in relazione all'avvalimento
delle  strutture  tecniche  citate.  In  sede  di  aggiornamento  del
Contratto di programma il Commissario trasmette al  CIPE  i  progetti
approvati, il cronoprogramma  dei  lavori  e  il  relativo  stato  di
avanzamento,   segnalando   eventuali   anomalie   e    significativi
scostamenti  rispetto  ai  termini  fissati  nel  cronoprogramma   di
realizzazione  delle  opere,  anche  ai  fini  della  valutazione  di
definanziamento  degli  interventi.  Il  contratto  istituzionale  di
sviluppo sottoscritto in relazione all'asse ferroviario Napoli - Bari
puo' essere derogato in base alle decisioni assunte  dal  Commissario
di cui al comma 1. 
  (( 2-bis. Si applicano gli obblighi di pubblicazione  di  cui  agli
articoli 37, 38 e 39 del decreto legislativo 14 marzo  2013,  n.  33.
Resta altresi' ferma l'applicazione dell'articolo 1, comma 17,  della
legge 6 novembre 2012, n. 190.)) 
  3. Gli interventi da praticarsi sull'area di  sedime  della  tratta
ferroviaria Napoli-Bari, nonche' quelli  strettamente  connessi  alla
realizzazione dell'opera, sono dichiarati indifferibili, urgenti e di
pubblica utilita'. 
  4. La conferenza di servizi per la realizzazione  degli  interventi
sopra citati e' convocata entro quindici giorni dall'approvazione dei
progetti. Qualora alla conferenza di  servizi  il  rappresentante  di
un'amministrazione invitata sia risultato assente, o,  comunque,  non
dotato di adeguato potere di rappresentanza, la  conferenza  delibera
prescindendo dalla sua presenza e dalla  adeguatezza  dei  poteri  di
rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso  manifestato  in
sede di conferenza dei servizi deve essere motivato e recare, a  pena
di  non  ammissibilita',  le   specifiche   indicazioni   progettuali
necessarie ai fini dell'assenso. (( Con riferimento  agli  interventi
di cui al presente comma, in caso di motivato  dissenso  espresso  da
un'amministrazione     preposta     alla      tutela      ambientale,
paesaggistico-territoriale o del patrimonio storico-artistico  ovvero
alla tutela della salute e della  pubblica  incolumita',  si  applica
l'articolo 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n.  241,  e
successive modificazioni; in tal caso, tutti i termini  previsti  dal
citato comma 3 sono ridotti alla meta'.)) 
  5. I pareri, i visti ed  i  nulla-osta  relativi  agli  interventi,
necessari anche successivamente alla conferenza di servizi di cui  al
comma 4, sono resi  dalle  Amministrazioni  competenti  entro  trenta
giorni dalla  richiesta  e,  decorso  inutilmente  tale  termine,  si
intendono acquisiti con esito positivo. 
  (( 6. Sulla base di apposita  convenzione  fra  il  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti e l'Agenzia nazionale per l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, il Commissario, senza
nuovi o maggiori oneri per  la  finanza  pubblica,  si  avvale  della
predetta Agenzia per favorire l'informazione, il coinvolgimento  e  i
rapporti  con  i  territori  interessati,  ai  fini  della   migliore
realizzazione dell'opera.)) 
  7. La realizzazione delle opere relative  alla  tratta  ferroviaria
Napoli  --  Bari  e'  eseguita  a  valere  sulle   risorse   previste
nell'ambito del  Contratto  di  programma  stipulato  tra  RFI  e  il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
  8.  Il  Commissario,  ((  entro  il   31   gennaio   dell'esercizio
finanziario successivo a quello  di  riferimento,  ))  provvede  alla
rendicontazione annuale delle spese  di  realizzazione  della  tratta
ferroviaria  Napoli  -  Bari  sulla  scorta  dei  singoli  stati   di
avanzamento dei lavori, segnalando eventuali anomalie e significativi
scostamenti  rispetto  ai  termini  fissati  nel  cronoprogramma   di
realizzazione  delle  opere,  anche  ai  fini  della  valutazione  di
definanziamento degli interventi.  ((  Il  rendiconto  semestrale  e'
pubblicato nei siti web del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti e delle regioni il cui  territorio  e'  attraversato  dalla
tratta ferroviaria Napoli - Bari. )) 
  (( 8-bis. Al fine di non incorrere nelle limitazioni del  patto  di
stabilita' interno, il Commissario  e'  autorizzato  a  richiedere  i
trasferimenti di cassa, in via prioritaria, a valere sulle risorse di
competenza  nazionale  e,  in  via  successiva,  sulle   risorse   di
competenza  regionale,  che  insieme  concorrono  a  determinare   la
copertura finanziaria dell'opera. )) 
  9. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 del  presente  articolo
si applicano anche alla  realizzazione  dell'asse  ferroviario  AV/AC
Palermo-Catania-Messina. 
  (( 10. Per accelerare la conclusione del contratto il  cui  periodo
di vigenza e' scaduto e consentire la prosecuzione  degli  interventi
sulla rete ferroviaria nazionale, il contratto di programma 2012-2016
- parte investimenti, sottoscritto in  data  8  agosto  2014  tra  la
societa' Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa  e  il  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti, e' approvato con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Lo
schema di decreto di cui al primo periodo e'  trasmesso  alle  Camere
entro trenta giorni dalla predetta data, per l'espressione del parere
delle Commissioni parlamentari competenti per materia. I pareri  sono
espressi entro trenta giorni dalla data di assegnazione. Decorso tale
termine, il decreto puo' comunque essere emanato. )) Una quota pari a
220 milioni di euro delle risorse stanziate dalla legge  27  dicembre
2013, n. 147, quale contributo in conto impianti a favore di  RFI  e'
finalizzata agli interventi di  manutenzione  straordinaria  previsti
nel Contratto di Programma parte Servizi 2012-2014,  con  conseguente
automatico aggiornamento delle relative tabelle contrattuali. (( Agli
enti locali che  hanno  sottoscritto,  entro  il  31  dicembre  2013,
apposite convenzioni con la societa'  RFI  Spa  per  l'esecuzione  di
opere  volte  all'eliminazione  di  passaggi  a  livello,  anche   di
interesse regionale,  pericolosi  per  la  pubblica  incolumita',  e'
concesso di escludere, nel limite di tre milioni di euro per ciascuno
degli anni 2014 e 2015, dal computo del patto di  stabilita'  interno
per gli  anni  2014  e  2015  le  spese  da  essi  sostenute  per  la
realizzazione di tali interventi, a condizione che  la  societa'  RFI
Spa  disponga  dei  relativi   progetti   esecutivi,   di   immediata
cantierabilita', alla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto. Ai relativi oneri si  provvede  per
l'anno 2014 a valere sulle risorse di cui all'articolo 4, comma 3,  e
per l'anno 2015 a valere sulle risorse di cui al comma 5 del medesimo
articolo. Alla ripartizione  degli  spazi  finanziari  tra  gli  enti
locali si provvede con decreto del Ministero delle  infrastrutture  e
dei trasporti.)) 
  (( 10-bis. Al fine di rendere cantierabili nel breve termine  opere
di interesse pubblico nazionale o europeo  nel  settore  ferroviario,
entro sei mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti redige il Piano di  ammodernamento  dell'infrastruttura
ferroviaria, con il quale individua, secondo criteri  di  convenienza
economica per il sistema-Paese, le linee ferroviarie da  ammodernare,
anche tramite l'impiego dei fondi della Connecting  Europe  Facility,
sia per il settore delle merci sia per il trasporto  dei  passeggeri.
Il  Piano  e'  redatto  in  collaborazione  con  le  associazioni  di
categoria  del  settore  ed  e'  tempestivamente  reso  pubblico  nel
rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale,
di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.)) 
  11.  Per  consentire  l'avvio  degli  investimenti   previsti   nei
contratti di programma degli aeroporti di interesse nazionale di  cui
all'articolo 698 del codice della  navigazione  sono  approvati,  con
decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti   da
adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore (( della legge
di conversione )) del presente decreto, di concerto con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, che deve esprimersi  improrogabilmente
entro trenta giorni, i contratti di programma sottoscritti  dall'ENAC
con i gestori degli scali aeroportuali di  interesse  nazionale.  Per
gli stessi aeroporti il parere favorevole espresso  dalle  Regioni  e
dagli enti locali interessati sui piani  regolatori  aeroportuali  in
base  alle  disposizioni  del  regolamento  recante  disciplina   dei
procedimenti di localizzazione delle opere di  interesse  statale  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica  18  aprile  1994,  n.
383, e successive modificazioni, comprende ed assorbe,  a  tutti  gli
effetti, la verifica di conformita' urbanistica delle  singole  opere
inserite negli stessi piani regolatori. 
  (( 11-bis. Al fine di garantire la tempestivita' degli investimenti
negli aeroporti, il modello  tariffario  e  il  livello  dei  diritti
aeroportuali sono elaborati entro ottanta giorni dall'apertura  della
procedura di consultazione e trasmessi all'Autorita'  di  regolazione
dei trasporti per  la  successiva  approvazione  entro  i  successivi
quaranta giorni. Decorsi tali termini la tariffa  aeroportuale  entra
in vigore, fatti salvi  i  poteri  dell'Autorita'  di  sospendere  il
regime  tariffario  ai  sensi  dell'articolo   80,   comma   2,   del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2012,  n.  27.  Per  i  contratti  di  programma
vigenti e per la loro esecuzione resta ferma la  disciplina  in  essi
prevista in relazione  sia  al  sistema  di  tariffazione,  sia  alla
consultazione, salvo il rispetto del  termine  di  centoventi  giorni
dall'apertura della procedura di consultazione  per  gli  adeguamenti
tariffari. 
  11-ter.  In  attuazione  degli  articoli  1,  paragrafo  5,  e  11,
paragrafo 6, della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e  del
Consiglio, dell'11 marzo 2009, la procedura  per  la  risoluzione  di
controversie tra il gestore aeroportuale e gli utenti  dell'aeroporto
non puo' essere promossa quando riguarda  il  piano  di  investimento
approvato dall'Ente nazionale per l'aviazione civile  e  le  relative
conseguenze tariffarie ne' quando il piano  di  investimento  risulta
gia' approvato dalle competenti amministrazioni. 
  11-quater. Per consentire la prosecuzione degli interventi previsti
nel  piano  di  investimento  degli  aeroporti  i  cui  contratti  di
programma risultano  scaduti  alla  data  del  31  dicembre  2014,  i
corrispettivi tariffari per l'anno 2015 sono  determinati  applicando
il tasso di inflazione programmato ai livelli tariffari in vigore per
l'anno 2014. Tali corrispettivi si applicano, previa informativa alla
International    Air    Transportation    Association     ai     fini
dell'aggiornamento dei sistemi di biglietteria presso le  agenzie  di
vendita dei titoli di viaggio, dal 1° gennaio 2015 fino alla data  di
entrata in vigore dei livelli tariffari determinati  in  applicazione
dei modelli di tariffazione di cui al capo  II  del  titolo  III  del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              La legge 21 dicembre 2001, n.  443,  reca:  "Delega  al
          governo  in  materia  di  infrastrutture  ed   insediamenti
          produttivi strategici ed altri interventi per  il  rilancio
          delle  attivita'  produttive",  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 27 dicembre 2001, n. 299, S.O. 
              Si riporta il testo degli articoli  37,  38  e  39  del
          decreto legislativo 14 marzo  2013,  n.33  "Riordino  della
          disciplina  riguardante  gli   obblighi   di   pubblicita',
          trasparenza e diffusione di  informazioni  da  parte  delle
          pubbliche  amministrazioni",  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 5 aprile 2013, n. 80. 
              "Articolo 37. Obblighi di pubblicazione  concernenti  i
          contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 
              1. Fermi restando gli  altri  obblighi  di  pubblicita'
          legale e, in particolare, quelli previsti dall'articolo  1,
          comma 32, della legge 6 novembre  2012,  n.  190,  ciascuna
          amministrazione  pubblica,  secondo  quanto  previsto   dal
          decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,   e,   in
          particolare, dagli articoli 63, 65, 66,  122,  124,  206  e
          223,  le   informazioni   relative   alle   procedure   per
          l'affidamento e l'esecuzione di opere  e  lavori  pubblici,
          servizi e forniture. 
              2. Le pubbliche amministrazioni sono tenute altresi'  a
          pubblicare, nell'ipotesi di cui all'articolo 57,  comma  6,
          del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la delibera
          a contrarre". 
              "Articolo   38.    Pubblicita'    dei    processi    di
          pianificazione, realizzazione  e  valutazione  delle  opere
          pubbliche. 
              1.    Le    pubbliche    amministrazioni     pubblicano
          tempestivamente sui propri siti istituzionali: i  documenti
          di programmazione anche pluriennale delle  opere  pubbliche
          di competenza dell'amministrazione; le linee guida  per  la
          valutazione degli investimenti; le relazioni annuali;  ogni
          altro documento predisposto nell'ambito della  valutazione,
          ivi inclusi i pareri dei valutatori che si discostino dalle
          scelte delle amministrazioni e gli esiti delle  valutazioni
          ex post che si discostino dalle  valutazioni  ex  ante;  le
          informazioni relative ai Nuclei di valutazione  e  verifica
          degli investimenti pubblici di  cui  all'articolo  1  della
          legge 17 maggio 1999, n.  144,  incluse  le  funzioni  e  i
          compiti specifici ad essi  attribuiti,  le  procedure  e  i
          criteri  di  individuazione  dei  componenti   e   i   loro
          nominativi. 
              2.  Le  pubbliche  amministrazioni  pubblicano,   fermi
          restando gli obblighi di pubblicazione di cui  all'articolo
          128 del decreto legislativo 12  aprile  2006,  n.  163,  le
          informazioni relative ai tempi, ai  costi  unitari  e  agli
          indicatori   di   realizzazione   delle   opere   pubbliche
          completate. Le informazioni sui costi sono pubblicate sulla
          base di uno  schema  tipo  redatto  dall'Autorita'  per  la
          vigilanza sui  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e
          forniture,  che  ne  cura  altresi'  la   raccolta   e   la
          pubblicazione nel proprio sito web istituzionale al fine di
          consentirne una agevole comparazione". 
              "Articolo    39.    Trasparenza    dell'attivita'    di
          pianificazione e governo del territorio. 
              1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano: 
              a) gli atti di governo del territorio, quali,  tra  gli
          altri, piani territoriali, piani  di  coordinamento,  piani
          paesistici,   strumenti   urbanistici,   generali   e    di
          attuazione, nonche' le loro varianti; 
              b) per ciascuno degli atti di cui alla lettera a)  sono
          pubblicati, tempestivamente, gli  schemi  di  provvedimento
          prima che siano portati all'approvazione;  le  delibere  di
          adozione o approvazione; i relativi allegati tecnici. 
              2. La documentazione relativa a ciascun procedimento di
          presentazione   e   approvazione    delle    proposte    di
          trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o  pubblica
          in variante allo strumento  urbanistico  generale  comunque
          denominato vigente nonche' delle proposte di trasformazione
          urbanistica d'iniziativa privata o pubblica  in  attuazione
          dello strumento urbanistico generale vigente che comportino
          premialita' edificatorie a fronte dell'impegno dei  privati
          alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o
          della cessione  di  aree  o  volumetrie  per  finalita'  di
          pubblico interesse e' pubblicata in  una  sezione  apposita
          nel sito del comune interessato, continuamente aggiornata. 
              3. La pubblicita' degli atti di cui al comma 1, lettera
          a), e' condizione per l'acquisizione  dell'efficacia  degli
          atti stessi. 
              4. Restano ferme le discipline  di  dettaglio  previste
          dalla vigente legislazione statale e regionale". 
              Si riporta il testo dell'articolo 14-quater,  comma  3,
          della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme  in  materia
          di procedimento amministrativo e di diritto di  accesso  ai
          documenti  amministrativi",   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192. 
              "Articolo 14-quater,  comma  3.  Effetti  del  dissenso
          espresso nella conferenza di servizi. 
              3. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 117, ottavo
          comma,  della  Costituzione,  e  delle  infrastrutture   ed
          insediamenti  produttivi   strategici   e   di   preminente
          interesse nazionale, di  cui  alla  parte  seconda,  titolo
          terzo, capo quarto del decreto legislativo 12 aprile  2006,
          n. 163, e successive modificazioni,  nonche'  dei  casi  di
          localizzazione delle opere di interesse statale, ove  venga
          espresso motivato dissenso da parte  di  un'amministrazione
          preposta          alla          tutela          ambientale,
          paesaggistico-territoriale,         del          patrimonio
          storico-artistico  o  alla  tutela  della  salute  e  della
          pubblica incolumita', la questione,  in  attuazione  e  nel
          rispetto  del   principio   di   leale   collaborazione   e
          dell'articolo   120   della   Costituzione,   e'    rimessa
          dall'amministrazione  procedente  alla  deliberazione   del
          Consiglio dei Ministri, che  ha  natura  di  atto  di  alta
          amministrazione. Il Consiglio  dei  Ministri  si  pronuncia
          entro sessanta giorni, previa intesa con la  Regione  o  le
          Regioni e le Province  autonome  interessate,  in  caso  di
          dissenso tra un'amministrazione statale e una  regionale  o
          tra piu' amministrazioni regionali,  ovvero  previa  intesa
          con la Regione e gli enti locali interessati,  in  caso  di
          dissenso tra un'amministrazione statale o  regionale  e  un
          ente locale o tra piu' enti  locali.  Se  l'intesa  non  e'
          raggiunta  entro  trenta  giorni,  la   deliberazione   del
          Consiglio dei Ministri puo' essere comunque adottata. Se il
          motivato dissenso e' espresso  da  una  regione  o  da  una
          provincia  autonoma  in  una  delle  materie   di   propria
          competenza, ai fini del raggiungimento  dell'intesa,  entro
          trenta giorni dalla data di rimessione della questione alla
          delibera del Consiglio  dei  Ministri,  viene  indetta  una
          riunione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con la
          partecipazione della regione o  della  provincia  autonoma,
          degli enti  locali  e  delle  amministrazioni  interessate,
          attraverso un unico rappresentante legittimato, dall'organo
          competente, ad esprimere in  modo  vincolante  la  volonta'
          dell'amministrazione sulle decisioni di competenza. In tale
          riunione i partecipanti  debbono  formulare  le  specifiche
          indicazioni necessarie alla individuazione di una soluzione
          condivisa, anche volta a modificare il progetto originario.
          Se l'intesa non  e'  raggiunta  nel  termine  di  ulteriori
          trenta  giorni,  e'  indetta  una  seconda  riunione  dalla
          Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri  con  le  medesime
          modalita'  della  prima,  per  concordare   interventi   di
          mediazione,  valutando  anche  le   soluzioni   progettuali
          alternative a  quella  originaria.  Ove  non  sia  comunque
          raggiunta l'intesa,  in  un  ulteriore  termine  di  trenta
          giorni, le trattative,  con  le  medesime  modalita'  delle
          precedenti fasi, sono finalizzate a risolvere e comunque  a
          individuare  i  punti  di  dissenso.  Se  all'esito   delle
          predette  trattative  l'intesa   non   e'   raggiunta,   la
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri  puo'   essere
          comunque adottata  con  la  partecipazione  dei  Presidenti
          delle regioni o delle province autonome interessate". 
              La legge 27 dicembre 2013, n. 147, reca:  "Disposizioni
          per la formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello
          Stato  (legge  di  stabilita'  2014)",   pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2013, n. 302, S.O. 
              Il decreto legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  reca:
          "Codice dell'amministrazione  digitale",  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O. 
              Il decreto del Presidente della  Repubblica  18  aprile
          1994, n. 383, reca:  "Regolamento  recante  disciplina  dei
          procedimenti di localizzazione  delle  opere  di  interesse
          statale, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  18  giugno
          1994, n. 141, S.O. 
              Si riporta il testo  dell'articolo  80,  comma  2,  del
          decreto  legge  24  gennaio  2012,  n.1,  convertito,   con
          modificazioni,   dalla   legge   24   marzo   2012,    n.27
          "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle
          infrastrutture  e  la  competitivita'",  pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 24 gennaio 2012, n. 19, S.O.: 
              "2. L'Autorita' di vigilanza, in caso di violazione dei
          principi di cui al comma 1 e di inosservanza delle linee di
          politica  economica  e  tariffaria   di   settore,   adotta
          provvedimenti  di   sospensione   del   regime   tariffario
          istituito". 
              Si riporta il testo degli articoli 1,  paragrafo  5,  e
          11, paragrafo 6, della direttiva del Parlamento  europeo  e
          dl Consiglio  concernente  i  diritti  aeroportuali  (Testo
          rilevante ai  fini  del  SEE),  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale dell'Unione europea 14 marzo 2009, n. L70. 
              "Articolo 1. Oggetto 
              (Omissis) 
              5.  La  presente  direttiva  lascia  impregiudicato  il
          diritto  di  ciascuno  Stato  membro  di   applicare,   nei
          confronti di qualsiasi gestore aeroportuale situato nel suo
          territorio,  misure  regolamentari  supplementari  che  non
          siano incompatibili con la presente direttiva o  con  altre
          disposizioni  pertinenti  del  diritto  comunitario.  Dette
          misure possono comprendere misure di supervisione economica
          quali  l'approvazione  dei  sistemi  di  tariffazione   e/o
          dell'ammontare dei diritti, inclusi metodi di  tariffazione
          basati  sull'incentivazione  o  la   regolamentazione   dei
          massimali tariffari." 
              "Articolo 11. Autorita' di vigilanza indipendente 
              (Omissis). 
              6. Gli Stati membri provvedono affinche', con  riguardo
          ai casi di disaccordo di cui all'articolo 6,  paragrafo  3,
          siano adottate misure al fine di: 
              a) stabilire una procedura  per  la  risoluzione  delle
          controversie tra  il  gestore  aeroportuale  e  gli  utenti
          dell'aeroporto; 
              b) determinare le condizioni affinche' una controversia
          possa  essere   sottoposta   all'autorita'   di   vigilanza
          indipendente.  Quest'ultima,  in  particolare,  respinge  i
          reclami  che  reputa  non  opportunamente  giustificati   o
          adeguatamente documentati; 
              c) fissare i  criteri  in  base  ai  quali  i  casi  di
          disaccordo sono valutati ai fini di una risoluzione. 
              Tali  procedure,  condizioni   e   criteri   sono   non
          discriminatori, trasparenti e obiettivi." 
              Il decreto legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  24  marzo  2012,  n.27  reca:
          "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle
          infrastrutture  e  la  competitivita'",  pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 24 gennaio 2012, n. 19, S.O