Art. 2 Semplificazioni procedurali per le infrastrutture strategiche affidate in concessione 1. (( All'articolo 174 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, )) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «4-ter. (( Il bando di gara )) puo' altresi' prevedere, nell'ipotesi di sviluppo del progetto per stralci funzionali (( )) o nei casi piu' complessi di successive articolazioni per fasi, l'integrale caducazione della relativa concessione, con la conseguente possibilita' in capo al concedente di rimettere a gara la concessione per la realizzazione dell'intera opera, qualora, entro un termine non superiore a tre anni, da indicare nel bando di gara stesso, dalla data di approvazione da parte del CIPE del progetto definitivo dello stralcio funzionale immediatamente finanziabile, la sostenibilita' economico finanziaria degli stralci successivi non sia attestata da primari istituti finanziari.». 2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle concessioni ed alle procedure in finanza di progetto con bando gia' pubblicato alla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. All'articolo 175, comma 5-bis, (( del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, )) sono aggiunte, infine, le seguenti parole: « (( Si applicano )) altresi' le disposizioni di cui all'articolo 174». 4. Al comma 2 dell'articolo 19 del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, (( le parole )) : «ne' agli interventi da realizzare mediante finanza di progetto le cui proposte sono state gia' dichiarate di pubblico interesse alla data di entrata in vigore del presente decreto» (( sono soppresse )).
Riferimenti normativi Si riporta il testo dell'articolo 174 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2006, n. 100, S.O., come modificato dalla presente legge: "Articolo 174. Concessioni relative a infrastrutture 1. Il concessionario assume a proprio carico il rischio di gestione dell'opera. Il prezzo eventualmente da accordare al concessionario e la durata della concessione sono determinati, nel bando di gara, sulla base del piano economico finanziario e costituiscono, come previsto al successivo articolo 177, comma 4, parametri di aggiudicazione della concessione. Nella determinazione del prezzo si tiene conto dell'eventuale prestazione di beni e servizi da parte del concessionario allo stesso soggetto aggiudicatore, relativamente all'opera concessa, secondo le previsioni del bando di gara. 2. Le procedure di appalto del concessionario e i rapporti dello stesso concessionario con i propri appaltatori o con il proprio contraente generale, sono regolate esclusivamente dalle: norme regolanti gli appalti del concessionario di cui agli articoli da 146 a 151; norme di qualificazione degli appaltatori e subappaltatori di cui al regolamento; verifiche antimafia, da espletarsi nei confronti degli affidatari e subaffidatari di lavori. I rapporti tra concessionario e appaltatore o contraente generale sono rapporti di diritto privato disciplinati dal contratto e dalle norme del codice civile. 3. I rapporti di collegamento del concessionario con le imprese esecutrici dei lavori sono individuati e regolati dall'articolo 149, comma 3. L'elenco limitativo di tali imprese e' unito alle candidature per la concessione. Tale elenco e' aggiornato in funzione delle modifiche che intervengono successivamente nei collegamenti tra le imprese. Ove il concessionario si avvalga per la realizzazione delle opere, di un contraente generale, ai rapporti tra concessionario e contraente generale si applicano i commi 7, 8 e 9 dell'articolo 176. Ove il contraente generale sia un'impresa collegata al concessionario, deve assicurare il subaffidamento a terzi delle quote ad essi riservate in sede di gara ovvero ai sensi del comma 4; il subaffidamento delle quote predette dovra' avvenire con la procedura prevista per gli appalti del concessionario dagli articoli da 146 a 151. 4. E' fatto divieto alle amministrazioni aggiudicatrici, di procedere ad estensioni dei lavori affidati in concessione al di fuori delle ipotesi consentite dall'articolo 147, previo aggiornamento degli atti convenzionali sulla base di uno schema predisposto dal Ministro delle infrastrutture. Di tale aggiornamento deve essere data comunicazione al Parlamento. 4-bis. Al fine di assicurare adeguati livelli di bancabilita' e il coinvolgimento del sistema bancario nell'operazione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute all'articolo 144, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater. 4-ter. Il bando di gara puo' altresi' prevedere, nell'ipotesi di sviluppo del progetto per stralci funzionali o, nei casi piu' complessi di successive articolazioni per fasi, l'integrale caducazione della relativa concessione, con la conseguente possibilita' in capo al concedente di rimettere a gara la concessione per la realizzazione dell'intera opera, qualora, entro un termine non superiore a tre anni, da indicare nel bando di gara stesso, dalla data di approvazione da parte del CIPE del progetto definitivo dello stralcio funzionale immediatamente finanziabile, la sostenibilita' economico finanziaria degli stralci successivi non sia attestata da primari istituti finanziari". Si riporta il testo dell'articolo 175, comma 5-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2006, n. 100, S.O., come modificato dalla presente legge: "Articolo 175. Promotore e finanza di progetto 5-bis. Al fine di assicurare adeguati livelli di bancabilita' e il coinvolgimento del sistema bancario nell'operazione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute all'articolo 144, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater.Si applicano altresi' le disposizioni di cui all'articolo 174". Si riporta il testo dell'articolo 19, comma 2, del decreto legge 21 giugno 2013, n.69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 giugno 2013, n. 144, S.O., come modificato dalla presente legge: "Articolo 19. Disposizioni in materia di concessioni e defiscalizzazione Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b), c), d) ed e), non si applicano alle procedure in finanza di progetto, di cui agli articoli 153 e 175 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, con bando gia' pubblicato alla data di entrata in vigore del presente decreto".