Art. 2 
 
 
Semplificazioni  procedurali  per   le   infrastrutture   strategiche
                       affidate in concessione 
 
  1. (( All'articolo 174 del codice di cui al decreto legislativo  12
aprile 2006, n. 163, )) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  «4-ter.  ((  Il  bando  di  gara  ))   puo'   altresi'   prevedere,
nell'ipotesi di sviluppo del progetto per stralci funzionali (( ))  o
nei  casi  piu'  complessi  di  successive  articolazioni  per  fasi,
l'integrale  caducazione   della   relativa   concessione,   con   la
conseguente possibilita' in capo al concedente di rimettere a gara la
concessione per la realizzazione dell'intera opera, qualora, entro un
termine non superiore a tre anni,  da  indicare  nel  bando  di  gara
stesso, dalla data di approvazione da parte  del  CIPE  del  progetto
definitivo dello stralcio funzionale immediatamente finanziabile,  la
sostenibilita' economico finanziaria degli stralci successivi non sia
attestata da primari istituti finanziari.». 
  2.  La  disposizione  di  cui  al  comma  1  non  si  applica  alle
concessioni ed alle procedure in finanza di progetto con  bando  gia'
pubblicato alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  3. All'articolo 175, comma 5-bis, (( del codice di cui  al  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163,  ))  sono  aggiunte,  infine,  le
seguenti parole: « (( Si applicano )) altresi' le disposizioni di cui
all'articolo 174». 
  4. Al comma 2 dell'articolo 19 del decreto-legge 21 giugno 2013  n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98,
(( le parole )) : «ne' agli interventi da realizzare mediante finanza
di progetto le cui proposte sono state gia'  dichiarate  di  pubblico
interesse alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto»  ((
sono soppresse )). 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta  il  testo  dell'articolo  174  del  decreto
          legislativo 12 aprile  2006  n.163  "Codice  dei  contratti
          pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e   forniture   in
          attuazione  delle  direttive  2004/17/CE   e   2004/18/CE",
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2006, n.  100,
          S.O., come modificato dalla presente legge: 
              "Articolo 174. Concessioni relative a infrastrutture 
              1. Il concessionario assume a proprio carico il rischio
          di  gestione  dell'opera.  Il   prezzo   eventualmente   da
          accordare al concessionario e la durata  della  concessione
          sono determinati, nel bando di gara, sulla base  del  piano
          economico finanziario e  costituiscono,  come  previsto  al
          successivo   articolo   177,   comma   4,   parametri    di
          aggiudicazione della concessione. Nella determinazione  del
          prezzo si tiene conto dell'eventuale prestazione di beni  e
          servizi da parte del concessionario  allo  stesso  soggetto
          aggiudicatore, relativamente all'opera concessa, secondo le
          previsioni del bando di gara. 
              2. Le procedure  di  appalto  del  concessionario  e  i
          rapporti  dello  stesso   concessionario   con   i   propri
          appaltatori o con  il  proprio  contraente  generale,  sono
          regolate esclusivamente dalle: 
              norme regolanti gli appalti del concessionario  di  cui
          agli articoli da 146 a 151; 
              norme   di   qualificazione   degli    appaltatori    e
          subappaltatori di cui al regolamento; 
              verifiche antimafia, da espletarsi nei confronti  degli
          affidatari  e  subaffidatari  di  lavori.  I  rapporti  tra
          concessionario e appaltatore  o  contraente  generale  sono
          rapporti di diritto privato disciplinati  dal  contratto  e
          dalle norme del codice civile. 
              3. I rapporti di collegamento del concessionario con le
          imprese esecutrici dei lavori sono individuati  e  regolati
          dall'articolo 149, comma 3.  L'elenco  limitativo  di  tali
          imprese e' unito alle candidature per la concessione.  Tale
          elenco  e'  aggiornato  in  funzione  delle  modifiche  che
          intervengono  successivamente  nei  collegamenti   tra   le
          imprese.  Ove  il  concessionario   si   avvalga   per   la
          realizzazione delle opere, di un  contraente  generale,  ai
          rapporti  tra  concessionario  e  contraente  generale   si
          applicano i commi 7,  8  e  9  dell'articolo  176.  Ove  il
          contraente   generale   sia   un'impresa    collegata    al
          concessionario, deve assicurare il subaffidamento  a  terzi
          delle quote ad essi riservate in sede  di  gara  ovvero  ai
          sensi del comma 4; il subaffidamento delle  quote  predette
          dovra' avvenire con la procedura prevista per  gli  appalti
          del concessionario dagli articoli da 146 a 151. 
              4.    E'    fatto    divieto    alle    amministrazioni
          aggiudicatrici,  di  procedere  ad  estensioni  dei  lavori
          affidati  in  concessione  al  di   fuori   delle   ipotesi
          consentite dall'articolo 147,  previo  aggiornamento  degli
          atti convenzionali sulla base di uno schema predisposto dal
          Ministro delle infrastrutture. Di tale  aggiornamento  deve
          essere data comunicazione al Parlamento. 
              4-bis.  Al  fine  di  assicurare  adeguati  livelli  di
          bancabilita'  e  il  coinvolgimento  del  sistema  bancario
          nell'operazione, si applicano, in  quanto  compatibili,  le
          disposizioni contenute all'articolo 144, commi 3-bis, 3-ter
          e 3-quater. 
              4-ter.  Il  bando  di  gara  puo'  altresi'  prevedere,
          nell'ipotesi  di  sviluppo   del   progetto   per   stralci
          funzionali  o,  nei  casi  piu'  complessi  di   successive
          articolazioni  per  fasi,  l'integrale  caducazione   della
          relativa concessione, con la  conseguente  possibilita'  in
          capo al concedente di rimettere a gara la  concessione  per
          la  realizzazione  dell'intera  opera,  qualora,  entro  un
          termine non superiore a tre anni, da indicare nel bando  di
          gara stesso, dalla data di approvazione da parte  del  CIPE
          del   progetto   definitivo   dello   stralcio   funzionale
          immediatamente finanziabile,  la  sostenibilita'  economico
          finanziaria degli stralci successivi non sia  attestata  da
          primari istituti finanziari". 
                
              Si riporta il testo dell'articolo 175, comma 5-bis, del
          decreto  legislativo  12  aprile  2006  n.163  "Codice  dei
          contratti pubblici relativi a lavori, servizi  e  forniture
          in attuazione delle  direttive  2004/17/CE  e  2004/18/CE",
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2006, n.  100,
          S.O., come modificato dalla presente legge: 
              "Articolo 175. Promotore e finanza di progetto 
              5-bis.  Al  fine  di  assicurare  adeguati  livelli  di
          bancabilita'  e  il  coinvolgimento  del  sistema  bancario
          nell'operazione, si applicano, in  quanto  compatibili,  le
          disposizioni contenute all'articolo 144, commi 3-bis, 3-ter
          e 3-quater.Si applicano altresi'  le  disposizioni  di  cui
          all'articolo 174". 
              Si riporta il testo  dell'articolo  19,  comma  2,  del
          decreto  legge  21  giugno  2013,  n.69,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge   9   agosto   2013,   n.   98
          "Disposizioni  urgenti  per  il  rilancio   dell'economia",
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 giugno 2013, n. 144,
          S.O., come modificato dalla presente legge: 
              "Articolo 19. Disposizioni in materia di concessioni  e
          defiscalizzazione 
              Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b),  c),  d)
          ed e), non  si  applicano  alle  procedure  in  finanza  di
          progetto, di cui  agli  articoli  153  e  175  del  decreto
          legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  con  bando   gia'
          pubblicato alla data di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto".