Art. 10 
 
 
            Modifiche all'articolo 234 del codice civile 
 
  1. All'articolo 234 del codice civile il terzo comma e'  sostituito
dal seguente: "In ogni caso il figlio puo' provare  di  essere  stato
concepito durante il matrimonio.". 
 
          Note all'art. 10: 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  234  del  codice
          civile, come modificato dal presente decreto: 
              "Art. 234. Nascita del figlio dopo i trecento giorni. 
              Ciascuno dei coniugi e i loro eredi possono provare che
          il figlio, nato dopo i trecento  giorni  dall'annullamento,
          dallo scioglimento o dalla cessazione degli effetti  civili
          del matrimonio, e' stato concepito durante il matrimonio. 
              Possono analogamente provare il concepimento durante la
          convivenza quando il figlio sia nato dopo i trecento giorni
          dalla  pronuncia  di  separazione   giudiziale,   o   dalla
          omologazione di separazione consensuale, ovvero dalla  data
          di comparizione dei coniugi avanti al  giudice  quando  gli
          stessi sono stati autorizzati a vivere separatamente  nelle
          more del giudizio di separazione o dei giudizi previsti nel
          comma precedente. 
              In ogni caso il figlio puo'  provare  di  essere  stato
          concepito durante il matrimonio.".