Art. 12 
 
 
            Modifiche all'articolo 237 del codice civile 
 
  1.  All'articolo  237  del  codice  civile  il  secondo  comma   e'
sostituito dal seguente. 
  "In ogni caso devono concorrere i seguenti fatti: 
    che il genitore abbia trattato la persona come  figlio  ed  abbia
provveduto in questa qualita' al mantenimento,  all'educazione  e  al
collocamento di essa. 
    che la persona sia stata costantemente considerata come tale  nei
rapporti sociali. 
    che sia stata riconosciuta in detta qualita' dalla famiglia.". 
 
          Note all'art. 12: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  237  del  codice
          civile, come modificato dal presente decreto: 
              "Art. 237. Fatti costitutivi del possesso di stato. 
              Il possesso di stato risulta da una serie di fatti  che
          nel loro complesso valgano a  dimostrare  le  relazioni  di
          filiazione e di parentela fra una persona e la  famiglia  a
          cui essa pretende di appartenere. 
              In ogni caso devono concorrere i seguenti fatti: 
              che il genitore abbia trattato la persona  come  figlio
          ed abbia provveduto in  questa  qualita'  al  mantenimento,
          all'educazione e al collocamento di essa. 
              che la persona sia stata costantemente considerata come
          tale nei rapporti sociali. 
              che sia stata  riconosciuta  in  detta  qualita'  dalla
          famiglia.".