Art. 12 Modifiche all'articolo 237 del codice civile 1. All'articolo 237 del codice civile il secondo comma e' sostituito dal seguente. "In ogni caso devono concorrere i seguenti fatti: che il genitore abbia trattato la persona come figlio ed abbia provveduto in questa qualita' al mantenimento, all'educazione e al collocamento di essa. che la persona sia stata costantemente considerata come tale nei rapporti sociali. che sia stata riconosciuta in detta qualita' dalla famiglia.".
Note all'art. 12: - Si riporta il testo dell'articolo 237 del codice civile, come modificato dal presente decreto: "Art. 237. Fatti costitutivi del possesso di stato. Il possesso di stato risulta da una serie di fatti che nel loro complesso valgano a dimostrare le relazioni di filiazione e di parentela fra una persona e la famiglia a cui essa pretende di appartenere. In ogni caso devono concorrere i seguenti fatti: che il genitore abbia trattato la persona come figlio ed abbia provveduto in questa qualita' al mantenimento, all'educazione e al collocamento di essa. che la persona sia stata costantemente considerata come tale nei rapporti sociali. che sia stata riconosciuta in detta qualita' dalla famiglia.".