Art. 13 Modifiche all'articolo 238 del codice civile 1. All'articolo 238 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Irreclamabilita' di uno stato di figlio contrario a quello attribuito dall'atto di nascita"; b) al primo comma le parole: "233, 234, 235 e 239" sono sostituite dalle seguenti: "234, 239, 240 e 244"; c) il secondo comma e' abrogato.
Note all'art. 13: - Si riporta il testo dell'articolo 238 del codice civile, come modificato dal presente decreto: "Art. 238. Irreclamabilita' di uno stato di figlio contrario a quello attribuito dall'atto di nascita. Salvo quanto disposto dagli articoli 128, 234, 239, 240 e 244 nessuno puo' reclamare uno stato contrario a quello che gli attribuiscono l'atto di nascita di figlio legittimo e il possesso di stato conforme all'atto stesso.".