Art. 13 
 
 
            Modifiche all'articolo 238 del codice civile 
 
  1. All'articolo 238 del codice civile sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Irreclamabilita'  di
uno stato di  figlio  contrario  a  quello  attribuito  dall'atto  di
nascita"; 
    b) al  primo  comma  le  parole:  "233,  234,  235  e  239"  sono
sostituite dalle seguenti: "234, 239, 240 e 244"; 
    c) il secondo comma e' abrogato. 
 
          Note all'art. 13: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  238  del  codice
          civile, come modificato dal presente decreto: 
              "Art. 238. Irreclamabilita'  di  uno  stato  di  figlio
          contrario a quello attribuito dall'atto di nascita. 
              Salvo quanto disposto dagli articoli 128, 234, 239, 240
          e 244 nessuno puo' reclamare uno stato contrario  a  quello
          che gli attribuiscono l'atto di nascita di figlio legittimo
          e il possesso di stato conforme all'atto stesso.".