Art. 14 
 
 
            Modifiche all'articolo 239 del codice civile 
 
  1. L'articolo 239 del codice civile e' sostituito dal seguente: 
 
                             "Art. 239. 
 
 
                    Reclamo dello stato di figlio 
 
  Qualora si tratti di supposizione di parto  o  di  sostituzione  di
neonato, il figlio puo' reclamare uno stato diverso. 
  L'azione di reclamo dello stato di figlio  puo'  essere  esercitata
anche da chi e' nato nel matrimonio ma fu  iscritto  come  figlio  di
ignoti, salvo che sia intervenuta sentenza di adozione. 
  L'azione puo' inoltre essere esercitata per reclamare uno stato  di
figlio conforme alla  presunzione  di  paternita'  da  chi  e'  stato
riconosciuto in contrasto con tale presunzione e da chi  fu  iscritto
in conformita' di altra presunzione di paternita'. 
  L'azione puo', altresi', essere esercitata per reclamare un diverso
stato di figlio quando il precedente e' stato comunque rimosso.".