Art. 16 Modifiche all'articolo 241 del codice civile 1. All'articolo 241 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Prova in giudizio"; b) il primo comma e' sostituito dal seguente: "Quando mancano l'atto di nascita e il possesso di stato, la prova della filiazione puo' darsi in giudizio con ogni mezzo."; c) il secondo comma e' abrogato.
Note all'art. 16: - Si riporta il testo dell'articolo 241 del codice civile, come modificato dal presente decreto: "Art. 241. Prova in giudizio. Quando mancano l'atto di nascita e il possesso di stato, la prova della filiazione puo' darsi in giudizio con ogni mezzo.".