Art. 16 
 
 
            Modifiche all'articolo 241 del codice civile 
 
  1. All'articolo 241 del codice civile sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Prova in giudizio"; 
    b) il primo comma e' sostituito  dal  seguente:  "Quando  mancano
l'atto di nascita e il possesso di stato, la prova  della  filiazione
puo' darsi in giudizio con ogni mezzo."; 
    c) il secondo comma e' abrogato. 
 
          Note all'art. 16: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  241  del  codice
          civile, come modificato dal presente decreto: 
              "Art. 241. Prova in giudizio. 
              Quando mancano l'atto  di  nascita  e  il  possesso  di
          stato, la prova della filiazione puo' darsi in giudizio con
          ogni mezzo.".