Art. 17 
 
 
                 Articolo 243-bis del codice civile 
 
  1. Dopo l'articolo 243 del codice civile e' inserito il seguente: 
 
                           "Art. 243-bis. 
 
 
                    Disconoscimento di paternita' 
 
  L'azione di disconoscimento  di  paternita'  del  figlio  nato  nel
matrimonio puo' essere esercitata  dal  marito,  dalla  madre  e  dal
figlio medesimo. 
  Chi esercita  l'azione  e'  ammesso  a  provare  che  non  sussiste
rapporto di filiazione tra il figlio e il presunto padre. 
  La sola dichiarazione della madre non esclude la paternita'.".