Art. 19 
 
 
         Modifiche agli articoli 245 e 246 del codice civile 
 
  1. L'articolo 245 del codice civile e' sostituito dal seguente: 
 
                             "Art. 245. 
 
 
                       Sospensione del termine 
 
  Se la parte interessata a promuovere l'azione di disconoscimento di
paternita' si trova in stato di interdizione per infermita' di  mente
ovvero versa in condizioni di abituale grave infermita' di mente, che
lo renda incapace di provvedere ai propri  interessi,  la  decorrenza
del termine indicato nell'articolo 244 e' sospesa nei suoi confronti,
sino a che duri lo stato di interdizione o durino  le  condizioni  di
abituale grave infermita' di mente. 
  Quando il figlio si trova in stato di interdizione ovvero versa  in
condizioni di abituale  grave  infermita'  di  mente,  che  lo  renda
incapace di provvedere ai  propri  interessi,  l'azione  puo'  essere
altresi' promossa da  un  curatore  speciale  nominato  dal  giudice,
assunte sommarie informazioni, su istanza del pubblico ministero, del
tutore, o dell'altro genitore. Per  gli  altri  legittimati  l'azione
puo' essere proposta dal tutore o,  in  mancanza  di  questo,  da  un
curatore speciale, previa autorizzazione del giudice.". 
  2. L'articolo 246 del codice civile e' sostituito dal seguente: 
 
                             "Art. 246. 
 
 
                    Trasmissibilita' dell'azione 
 
  Se  il  presunto  padre  o  la  madre   titolari   dell'azione   di
disconoscimento di paternita' sono morti senza  averla  promossa,  ma
prima che sia decorso il termine  previsto  dall'articolo  244,  sono
ammessi ad esercitarla in loro vece i discendenti o  gli  ascendenti;
il nuovo termine decorre dalla  morte  del  presunto  padre  o  della
madre, o dalla nascita del figlio se si tratta di  figlio  postumo  o
dal raggiungimento della maggiore  eta'  da  parte  di  ciascuno  dei
discendenti. 
  Se il figlio titolare dell'azione di disconoscimento di  paternita'
e' morto senza averla promossa sono ammessi  ad  esercitarla  in  sua
vece il coniuge o i discendenti nel termine di un  anno  che  decorre
dalla morte del figlio o dal raggiungimento della  maggiore  eta'  da
parte di ciascuno dei discendenti. 
  Si applicano il sesto comma dell'articolo 244 e l'articolo 245.".