Art. 2 
 
 
            Modifiche all'articolo 128 del codice civile 
 
  1. All'articolo 128 del codice civile sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) il secondo comma e' sostituito dal  seguente:  "Il  matrimonio
dichiarato nullo ha gli effetti del  matrimonio  valido  rispetto  ai
figli."; 
    b) nel quarto comma le parole: "bigamia o" sono soppresse; 
    c) il quinto comma e' sostituito dal seguente:  "Nell'ipotesi  di
cui al quarto comma, rispetto ai figli si applica l'articolo 251.". 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  128  del  codice
          civile, come modificato dal presente decreto: 
              "Art. 128. Matrimonio putativo. 
              Se il matrimonio e' dichiarato nullo, gli  effetti  del
          matrimonio valido si producono, in favore dei coniugi, fino
          alla sentenza che pronunzia la nullita', quando  i  coniugi
          stessi lo hanno contratto in buona fede, oppure  quando  il
          loro consenso e' stato estorto con violenza  o  determinato
          da  timore  di  eccezionale  gravita'  derivante  da  cause
          esterne agli sposi. 
              Il matrimonio  dichiarato  nullo  ha  gli  effetti  del
          matrimonio valido rispetto ai figli. 
              Se le condizioni indicate nel primo comma si verificano
          per uno solo dei coniugi, gli effetti valgono  soltanto  in
          favore di lui e dei figli. 
              Il matrimonio dichiarato nullo, contratto  in  malafede
          da entrambi i coniugi, ha gli effetti del matrimonio valido
          rispetto ai figli nati o concepiti durante lo stesso, salvo
          che la nullita' dipenda da incesto. 
              Nell'ipotesi di cui al quarto comma, rispetto ai  figli
          si applica l'articolo 251.".