Art. 2 Modifiche all'articolo 128 del codice civile 1. All'articolo 128 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Il matrimonio dichiarato nullo ha gli effetti del matrimonio valido rispetto ai figli."; b) nel quarto comma le parole: "bigamia o" sono soppresse; c) il quinto comma e' sostituito dal seguente: "Nell'ipotesi di cui al quarto comma, rispetto ai figli si applica l'articolo 251.".
Note all'art. 2: - Si riporta il testo dell'articolo 128 del codice civile, come modificato dal presente decreto: "Art. 128. Matrimonio putativo. Se il matrimonio e' dichiarato nullo, gli effetti del matrimonio valido si producono, in favore dei coniugi, fino alla sentenza che pronunzia la nullita', quando i coniugi stessi lo hanno contratto in buona fede, oppure quando il loro consenso e' stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravita' derivante da cause esterne agli sposi. Il matrimonio dichiarato nullo ha gli effetti del matrimonio valido rispetto ai figli. Se le condizioni indicate nel primo comma si verificano per uno solo dei coniugi, gli effetti valgono soltanto in favore di lui e dei figli. Il matrimonio dichiarato nullo, contratto in malafede da entrambi i coniugi, ha gli effetti del matrimonio valido rispetto ai figli nati o concepiti durante lo stesso, salvo che la nullita' dipenda da incesto. Nell'ipotesi di cui al quarto comma, rispetto ai figli si applica l'articolo 251.".