Art. 21 Modifiche all'articolo 249 del codice civile 2. L'articolo 249 del codice civile e' sostituito dal seguente: "Art. 249. Legittimazione all'azione di reclamo dello stato di figlio. Imprescrittibilita' L'azione per reclamare lo stato di figlio spetta al medesimo. L'azione e' imprescrittibile. Quando l'azione e' proposta nei confronti di persone premorte o minori o altrimenti incapaci, si osservano le disposizioni dell'articolo 247. Nel giudizio devono essere chiamati entrambi i genitori. Si applicano il sesto comma dell'articolo 244 e il secondo comma dell'articolo 245.".