Art. 21 
 
 
            Modifiche all'articolo 249 del codice civile 
 
  2. L'articolo 249 del codice civile e' sostituito dal seguente: 
 
                             "Art. 249. 
 
 
Legittimazione  all'azione  di  reclamo  dello   stato   di   figlio.
                         Imprescrittibilita' 
 
  L'azione per reclamare lo stato di figlio spetta al medesimo. 
  L'azione e' imprescrittibile. 
  Quando l'azione e' proposta nei confronti  di  persone  premorte  o
minori  o  altrimenti  incapaci,   si   osservano   le   disposizioni
dell'articolo 247. 
  Nel giudizio devono essere chiamati entrambi i genitori. 
  Si applicano il sesto comma dell'articolo 244 e  il  secondo  comma
dell'articolo 245.".