Art. 22 
 
 
            Modifiche all'articolo 251 del codice civile 
 
  1. Al secondo comma dell'articolo 251 del codice civile le  parole:
"tribunale  per  i  minorenni"  sono   sostituite   dalle   seguenti:
"giudice". 
 
          Note all'art. 22: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  251  del  codice
          civile, come modificato dal presente decreto: 
              "Art. 251. Autorizzazione al riconoscimento. 
              Il figlio nato da  persone,  tra  le  quali  esiste  un
          vincolo di parentela in linea retta all'infinito o in linea
          collaterale  nel  secondo  grado,  ovvero  un  vincolo   di
          affinita' in linea retta, puo' essere  riconosciuto  previa
          autorizzazione del giudice avuto riguardo all'interesse del
          figlio e alla necessita' di evitare allo  stesso  qualsiasi
          pregiudizio. 
              Il riconoscimento di una  persona  minore  di  eta'  e'
          autorizzato dal giudice.".