Art. 22 Modifiche all'articolo 251 del codice civile 1. Al secondo comma dell'articolo 251 del codice civile le parole: "tribunale per i minorenni" sono sostituite dalle seguenti: "giudice".
Note all'art. 22: - Si riporta il testo dell'articolo 251 del codice civile, come modificato dal presente decreto: "Art. 251. Autorizzazione al riconoscimento. Il figlio nato da persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinita' in linea retta, puo' essere riconosciuto previa autorizzazione del giudice avuto riguardo all'interesse del figlio e alla necessita' di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio. Il riconoscimento di una persona minore di eta' e' autorizzato dal giudice.".