Art. 26 Modifiche all'articolo 255 del codice civile 1. All'articolo 255 del codice civile le parole: "legittimi e dei suoi figli naturali riconosciuti" sono soppresse.
Note all'art. 26: - Si riporta il testo dell'articolo 255 del codice civile, come modificato dal presente decreto: "Art. 255. Riconoscimento di un figlio premorto. Puo' anche aver luogo il riconoscimento del figlio premorto, in favore dei suoi discendenti.".