Art. 26 
 
 
            Modifiche all'articolo 255 del codice civile 
 
  1. All'articolo 255 del codice civile le parole: "legittimi  e  dei
suoi figli naturali riconosciuti" sono soppresse. 
 
          Note all'art. 26: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  255  del  codice
          civile, come modificato dal presente decreto: 
              "Art. 255. Riconoscimento di un figlio premorto. 
              Puo' anche aver  luogo  il  riconoscimento  del  figlio
          premorto, in favore dei suoi discendenti.".