Art. 27 
 
 
            Modifiche all'articolo 262 del codice civile 
 
  1. All'articolo 262 del codice civile sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) nella rubrica  dopo  la  parola:  "figlio"  sono  aggiunte  le
seguenti: "nato fuori del matrimonio"; 
    b) la parola: "naturale", ovunque presente, e' soppressa; 
    c) il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Se la filiazione
nei  confronti  del  padre  e'   stata   accertata   o   riconosciuta
successivamente al riconoscimento da parte  della  madre,  il  figlio
puo' assumere il cognome del  padre  aggiungendolo,  anteponendolo  o
sostituendolo a quello della madre."; 
    d) dopo  il  secondo  comma  e'  aggiunto  il  seguente:  "Se  la
filiazione  nei  confronti  del  genitore  e'   stata   accertata   o
riconosciuta successivamente all'attribuzione del  cognome  da  parte
dell'ufficiale dello stato civile, si applica il primo e  il  secondo
comma del presente articolo; il  figlio  puo'  mantenere  il  cognome
precedentemente attribuitogli, ove tale cognome sia divenuto autonomo
segno della sua identita' personale, aggiungendolo,  anteponendolo  o
sostituendolo  al  cognome  del  genitore  che  per   primo   lo   ha
riconosciuto o al cognome dei genitori in caso di  riconoscimento  da
parte di entrambi."; 
    e) al terzo comma le parole: "l'assunzione del cognome del padre"
sono  sostituite  dalle  seguenti:  "l'assunzione  del  cognome   del
genitore, previo ascolto del figlio minore, che  abbia  compiuto  gli
anni dodici e anche di eta' inferiore ove capace di discernimento". 
 
          Note all'art. 27: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  262  del  codice
          civile, come modificato dal presente decreto: 
              "Art.  262.  Cognome  del   figlio   nato   fuori   del
          matrimonio. 
              Il figlio assume il cognome del genitore che per  primo
          lo  ha  riconosciuto.  Se  il   riconoscimento   e'   stato
          effettuato contemporaneamente da  entrambi  i  genitori  il
          figlio assume il cognome del padre. 
              Se la filiazione  nei  confronti  del  padre  e'  stata
          accertata o riconosciuta successivamente al  riconoscimento
          da parte della madre, il figlio puo'  assumere  il  cognome
          del padre aggiungendolo, anteponendolo  o  sostituendolo  a
          quello della madre. 
              Se la filiazione nei confronti del  genitore  e'  stata
          accertata o riconosciuta  successivamente  all'attribuzione
          del cognome da parte dell'ufficiale dello stato civile,  si
          applica il primo e il secondo comma del presente  articolo;
          il  figlio  puo'  mantenere  il   cognome   precedentemente
          attribuitogli, ove tale cognome sia divenuto autonomo segno
          della sua identita' personale, aggiungendolo, anteponendolo
          o sostituendolo al cognome del genitore che per primo lo ha
          riconosciuto  o  al  cognome  dei  genitori  in   caso   di
          riconoscimento da parte di entrambi. 
              Nel caso di minore eta' del figlio, il  giudice  decide
          circal'assunzione del cognome del genitore, previo  ascolto
          del figlio minore, che abbia compiuto  gli  anni  dodici  e
          anche di eta' inferiore ove capace di discernimento.".