Art. 27 Modifiche all'articolo 262 del codice civile 1. All'articolo 262 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) nella rubrica dopo la parola: "figlio" sono aggiunte le seguenti: "nato fuori del matrimonio"; b) la parola: "naturale", ovunque presente, e' soppressa; c) il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Se la filiazione nei confronti del padre e' stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio puo' assumere il cognome del padre aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo a quello della madre."; d) dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente: "Se la filiazione nei confronti del genitore e' stata accertata o riconosciuta successivamente all'attribuzione del cognome da parte dell'ufficiale dello stato civile, si applica il primo e il secondo comma del presente articolo; il figlio puo' mantenere il cognome precedentemente attribuitogli, ove tale cognome sia divenuto autonomo segno della sua identita' personale, aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo al cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto o al cognome dei genitori in caso di riconoscimento da parte di entrambi."; e) al terzo comma le parole: "l'assunzione del cognome del padre" sono sostituite dalle seguenti: "l'assunzione del cognome del genitore, previo ascolto del figlio minore, che abbia compiuto gli anni dodici e anche di eta' inferiore ove capace di discernimento".
Note all'art. 27: - Si riporta il testo dell'articolo 262 del codice civile, come modificato dal presente decreto: "Art. 262. Cognome del figlio nato fuori del matrimonio. Il figlio assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento e' stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio assume il cognome del padre. Se la filiazione nei confronti del padre e' stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio puo' assumere il cognome del padre aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo a quello della madre. Se la filiazione nei confronti del genitore e' stata accertata o riconosciuta successivamente all'attribuzione del cognome da parte dell'ufficiale dello stato civile, si applica il primo e il secondo comma del presente articolo; il figlio puo' mantenere il cognome precedentemente attribuitogli, ove tale cognome sia divenuto autonomo segno della sua identita' personale, aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo al cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto o al cognome dei genitori in caso di riconoscimento da parte di entrambi. Nel caso di minore eta' del figlio, il giudice decide circal'assunzione del cognome del genitore, previo ascolto del figlio minore, che abbia compiuto gli anni dodici e anche di eta' inferiore ove capace di discernimento.".