Art. 29 
 
 
            Modifiche all'articolo 264 del codice civile 
 
  1. L'articolo 264 del codice civile e' sostituito dal seguente: 
 
                             "Art. 264. 
 
 
               Impugnazione da parte del figlio minore 
 
  L'impugnazione del riconoscimento per difetto di  veridicita'  puo'
essere  altresi'  promossa  da  un  curatore  speciale  nominato  dal
giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del figlio  minore
che ha compiuto quattordici anni, ovvero  del  pubblico  ministero  o
dell'altro genitore che abbia  validamente  riconosciuto  il  figlio,
quando si tratti di figlio di eta' inferiore.".