Art. 30 Modifiche agli articoli 267 e 269 del codice civile 1. All'articolo 267 del codice civile dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti: "Nel caso indicato dal primo comma dell'articolo 263, se l'autore del riconoscimento e' morto senza aver promosso l'azione, ma prima che sia decorso il termine previsto dal terzo comma dello stesso articolo, sono ammessi ad esercitarla in sua vece i discendenti o gli ascendenti, entro un anno decorrente dalla morte dell'autore del riconoscimento o dalla nascita del figlio se si tratta di figlio postumo o dal raggiungimento della maggiore eta' da parte di ciascuno dei discendenti. Se il figlio riconosciuto e' morto senza aver promosso l'azione di cui all'articolo 263, sono ammessi ad esercitarla in sua vece il coniuge o i discendenti nel termine di un anno che decorre dalla morte del figlio riconosciuto o dal raggiungimento della maggiore eta' da parte di ciascuno dei discendenti. La morte dell'autore del riconoscimento o del figlio riconosciuto non impedisce l'esercizio dell'azione da parte di coloro che ne hanno interesse, nel termine di cui al quarto comma dell'articolo 263. Si applicano il sesto comma dell'articolo 244 e l'articolo 245.". 2. All'articolo 269 del codice civile la parola: "naturale", ovunque presente, e' soppressa.
Note all'art. 30: - Si riporta il testo degli articoli 267 e 269 del codice civile, come modificati dal presente decreto: "Art. 267. Trasmissibilita' dell'azione. Nei casi indicati dagli articoli 265 e 266, se l'autore del riconoscimento e' morto senza aver promosso l'azione, ma prima che sia scaduto il termine, l'azione puo' essere promossa dai discendenti, dagli ascendenti o dagli eredi. Nel caso indicato dal primo comma dell'articolo 263, se l'autore del riconoscimento e' morto senza aver promosso l'azione, ma prima che sia decorso il termine previsto dal terzo comma dello stesso articolo, sono ammessi ad esercitarla in sua vece i discendenti o gli ascendenti, entro un anno decorrente dalla morte dell'autore del riconoscimento o dalla nascita del figlio se si tratta di figlio postumo o dal raggiungimento della maggiore eta' da parte di ciascuno dei discendenti. Se il figlio riconosciuto e' morto senza aver promosso l'azione di cui all'articolo 263, sono ammessi ad esercitarla in sua vece il coniuge o i discendenti nel termine di un anno che decorre dalla morte del figlio riconosciuto o dal raggiungimento della maggiore eta' da parte di ciascuno dei discendenti. La morte dell'autore del riconoscimento o del figlio riconosciuto non impedisce l'esercizio dell'azione da parte di coloro che ne hanno interesse, nel termine di cui al quarto comma dell'articolo 263. Si applicano il sesto comma dell'articolo 244 e l'articolo 245." "Art. 269. Dichiarazione giudiziale di paternita' e maternita'. La paternita' e la maternita' possono essere giudizialmente dichiarate nei casi in cui il riconoscimento e' ammesso. La prova della paternita' e della maternita' puo' essere data con ogni mezzo. La maternita' e' dimostrata provando la identita' di colui che si pretende essere figlio e di colui che fu partorito dalla donna, la quale si assume essere madre. La sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra la madre e il preteso padre all'epoca del concepimento non costituiscono prova della paternita'.".