Art. 30 
 
 
         Modifiche agli articoli 267 e 269 del codice civile 
 
  1. All'articolo 267 del codice civile  dopo  il  primo  comma  sono
aggiunti i seguenti: 
  "Nel caso indicato dal primo comma dell'articolo 263,  se  l'autore
del riconoscimento e' morto senza aver promosso  l'azione,  ma  prima
che sia decorso il termine previsto  dal  terzo  comma  dello  stesso
articolo, sono ammessi ad esercitarla in sua vece i discendenti o gli
ascendenti, entro un anno  decorrente  dalla  morte  dell'autore  del
riconoscimento o dalla nascita del figlio  se  si  tratta  di  figlio
postumo o dal raggiungimento della maggiore eta' da parte di ciascuno
dei discendenti. 
  Se il figlio riconosciuto e' morto senza aver promosso l'azione  di
cui all'articolo 263, sono ammessi ad  esercitarla  in  sua  vece  il
coniuge o i discendenti nel termine di  un  anno  che  decorre  dalla
morte del figlio riconosciuto o  dal  raggiungimento  della  maggiore
eta' da parte di ciascuno dei discendenti. 
  La morte dell'autore del riconoscimento o del  figlio  riconosciuto
non impedisce l'esercizio dell'azione da parte di coloro che ne hanno
interesse, nel termine di cui al quarto comma dell'articolo 263. 
  Si applicano il sesto comma dell'articolo 244 e l'articolo 245.". 
  2. All'articolo  269  del  codice  civile  la  parola:  "naturale",
ovunque presente, e' soppressa. 
 
          Note all'art. 30: 
              - Si riporta il testo degli  articoli  267  e  269  del
          codice civile, come modificati dal presente decreto: 
              "Art. 267. Trasmissibilita' dell'azione. 
              Nei casi indicati dagli articoli 265 e 266, se l'autore
          del riconoscimento e' morto senza aver  promosso  l'azione,
          ma prima che sia scaduto il termine, l'azione  puo'  essere
          promossa dai discendenti, dagli ascendenti o dagli eredi. 
              Nel caso indicato dal primo comma dell'articolo 263, se
          l'autore del riconoscimento e' morto  senza  aver  promosso
          l'azione, ma prima che sia decorso il termine previsto  dal
          terzo  comma  dello  stesso  articolo,  sono   ammessi   ad
          esercitarla in sua vece i  discendenti  o  gli  ascendenti,
          entro  un  anno  decorrente  dalla  morte  dell'autore  del
          riconoscimento o dalla nascita del figlio se si  tratta  di
          figlio postumo o dal raggiungimento della maggiore eta'  da
          parte di ciascuno dei discendenti. 
              Se il figlio riconosciuto e' morto senza aver  promosso
          l'azione  di  cui  all'articolo  263,   sono   ammessi   ad
          esercitarla in sua vece il  coniuge  o  i  discendenti  nel
          termine di un anno  che  decorre  dalla  morte  del  figlio
          riconosciuto o dal raggiungimento della  maggiore  eta'  da
          parte di ciascuno dei discendenti. 
              La morte dell'autore del riconoscimento  o  del  figlio
          riconosciuto non impedisce l'esercizio dell'azione da parte
          di coloro che ne hanno interesse, nel  termine  di  cui  al
          quarto comma dell'articolo 263. 
              Si  applicano  il  sesto  comma  dell'articolo  244   e
          l'articolo 245." 
              "Art. 269. Dichiarazione  giudiziale  di  paternita'  e
          maternita'. 
              La  paternita'   e   la   maternita'   possono   essere
          giudizialmente dichiarate nei casi in cui il riconoscimento
          e' ammesso. 
              La prova  della  paternita'  e  della  maternita'  puo'
          essere data con ogni mezzo. 
              La maternita' e' dimostrata provando  la  identita'  di
          colui che si pretende essere  figlio  e  di  colui  che  fu
          partorito dalla donna, la quale si assume essere madre. 
              La sola dichiarazione della madre e la  sola  esistenza
          di rapporti tra la madre e il preteso padre  all'epoca  del
          concepimento non costituiscono prova della paternita'.".