Art. 31 Modifiche all'articolo 270 del codice civile 1. All'articolo 270 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma la parola: "naturale" e' soppressa; b) al secondo comma le parole: "legittimi, legittimati o naturali riconosciuti" sono soppresse; c) dopo il terzo comma e' inserito il seguente: "Si applica l'articolo 245.".
Note all'art. 31: - Si riporta il testo dell'articolo 270 del codice civile, come modificato dal presente decreto: "Art. 270. Legittimazione attiva e termine. L'azione per ottenere che sia dichiarata giudizialmente la paternita' o la maternita' e' imprescrittibile riguardo al figlio. Se il figlio muore prima di avere iniziato l'azione, questa puo' essere promossa dai discendenti, entro due anni dalla morte. L'azione promossa dal figlio, se egli muore, puo' essere proseguita dai discendenti. Si applica l'articolo 245.".