Art. 31 
 
 
            Modifiche all'articolo 270 del codice civile 
 
  1. All'articolo 270 del codice civile sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) al primo comma la parola: "naturale" e' soppressa; 
    b) al secondo comma le parole: "legittimi, legittimati o naturali
riconosciuti" sono soppresse; 
    c) dopo il terzo comma  e'  inserito  il  seguente:  "Si  applica
l'articolo 245.". 
 
          Note all'art. 31: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  270  del  codice
          civile, come modificato dal presente decreto: 
              "Art. 270. Legittimazione attiva e termine. 
              L'azione per ottenere che sia dichiarata giudizialmente
          la paternita' o la maternita' e' imprescrittibile  riguardo
          al figlio. 
              Se il figlio muore prima di  avere  iniziato  l'azione,
          questa puo' essere promossa dai discendenti, entro due anni
          dalla morte. 
              L'azione promossa  dal  figlio,  se  egli  muore,  puo'
          essere proseguita dai discendenti. 
              Si applica l'articolo 245.".