Art. 32 Modifiche all'articolo 273 del codice civile 1. All'articolo 273 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma la parola: "naturale" e' soppressa; la parola: "potesta'" e' sostituita dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale"; b) al secondo comma la parola: "sedici" e' sostituita dalla seguente: "quattordici".
Note all'art. 32: - Si riporta il testo dell'articolo 273 del codice civile, come modificato dal presente decreto: "Art. 273. Azione nell'interesse del minore o dell'interdetto. L'azione per ottenere che sia giudizialmente dichiarata la paternita' o la maternita' puo' essere promossa, nell'interesse del minore, dal genitore che esercita la responsabilita' genitoriale prevista dall'articolo 316 o dal tutore. Il tutore pero' deve chiedere l'autorizzazione del giudice, il quale puo' anche nominare un curatore speciale. Occorre il consenso del figlio per promuovere o per proseguire l'azione se egli ha compiuto l'eta' di quattordici anni. Per l'interdetto l'azione puo' essere promossa dal tutore previa autorizzazione del giudice.".