Art. 32 
 
 
            Modifiche all'articolo 273 del codice civile 
 
  1. All'articolo 273 del codice civile sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) al primo comma la parola: "naturale" e' soppressa; la  parola:
"potesta'"   e'   sostituita   dalle    seguenti:    "responsabilita'
genitoriale"; 
    b) al secondo comma  la  parola:  "sedici"  e'  sostituita  dalla
seguente: "quattordici". 
 
          Note all'art. 32: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  273  del  codice
          civile, come modificato dal presente decreto: 
              "Art.  273.  Azione   nell'interesse   del   minore   o
          dell'interdetto. 
              L'azione per ottenere che sia giudizialmente dichiarata
          la  paternita'  o  la  maternita'  puo'  essere   promossa,
          nell'interesse del minore, dal  genitore  che  esercita  la
          responsabilita' genitoriale prevista  dall'articolo  316  o
          dal tutore. Il tutore pero' deve chiedere  l'autorizzazione
          del giudice, il  quale  puo'  anche  nominare  un  curatore
          speciale. 
              Occorre il consenso del figlio  per  promuovere  o  per
          proseguire  l'azione  se  egli  ha   compiuto   l'eta'   di
          quattordici anni. 
              Per l'interdetto  l'azione  puo'  essere  promossa  dal
          tutore previa autorizzazione del giudice.".