Art. 33 
 
 
            Modifiche all'articolo 276 del codice civile 
 
  1. All'articolo 276 del codice  civile  la  parola:  "naturale"  e'
soppressa. 
 
          Note all'art. 33: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  276  del  codice
          civile, come modificato dal presente decreto: 
              "Art. 276. Legittimazione passiva. 
              La domanda per la  dichiarazione  di  paternita'  o  di
          maternita' deve essere proposta nei confronti del  presunto
          genitore o, in sua mancanza, nei confronti dei suoi  eredi.
          In loro mancanza,  la  domanda  deve  essere  proposta  nei
          confronti di un curatore nominato dal  giudice  davanti  al
          quale il giudizio deve essere promosso. 
              Alla  domanda  puo'  contraddire  chiunque   vi   abbia
          interesse.".