Art. 34 
 
 
            Modifiche all'articolo 277 del codice civile 
 
  1. All'articolo 277 del codice civile sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) al primo comma, la parola: "naturale" e' soppressa; 
    b) al secondo comma, dopo le parole: "che stima utili  per"  sono
inserite le seguenti: "l'affidamento,". 
 
          Note all'art. 34: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  277  del  codice
          civile, come modificato dal presente decreto: 
              "Art. 277. Effetti della sentenza. 
              La sentenza che  dichiara  la  filiazione  produce  gli
          effetti del riconoscimento. 
              Il giudice puo' anche dare i  provvedimenti  che  stima
          utili per l'affidamento, il  mantenimento,  l'istruzione  e
          l'educazione del figlio e per  la  tutela  degli  interessi
          patrimoniali di lui.".