Art. 34 Modifiche all'articolo 277 del codice civile 1. All'articolo 277 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, la parola: "naturale" e' soppressa; b) al secondo comma, dopo le parole: "che stima utili per" sono inserite le seguenti: "l'affidamento,".
Note all'art. 34: - Si riporta il testo dell'articolo 277 del codice civile, come modificato dal presente decreto: "Art. 277. Effetti della sentenza. La sentenza che dichiara la filiazione produce gli effetti del riconoscimento. Il giudice puo' anche dare i provvedimenti che stima utili per l'affidamento, il mantenimento, l'istruzione e l'educazione del figlio e per la tutela degli interessi patrimoniali di lui.".