Art. 35 Modifiche all'articolo 278 del codice civile 1. L'articolo 278 del codice civile e' sostituito dal seguente: "Art. 278. Autorizzazione all'azione Nei casi di figlio nato da persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinita' in linea retta, l'azione per ottenere che sia giudizialmente dichiarata la paternita' o la maternita' non puo' essere promossa senza previa autorizzazione ai sensi dell'articolo 251.".