Art. 35 
 
 
            Modifiche all'articolo 278 del codice civile 
 
  1. L'articolo 278 del codice civile e' sostituito dal seguente: 
 
                             "Art. 278. 
 
 
                      Autorizzazione all'azione 
 
  Nei casi di figlio nato da persone, tra le quali esiste un  vincolo
di parentela in linea retta all'infinito o in linea  collaterale  nel
secondo grado,  ovvero  un  vincolo  di  affinita'  in  linea  retta,
l'azione per ottenere che sia giudizialmente dichiarata la paternita'
o la maternita' non puo' essere promossa senza previa  autorizzazione
ai sensi dell'articolo 251.".