Art. 36 
 
 
            Modifiche all'articolo 279 del codice civile 
 
  1. All'articolo 279 del codice civile sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) al primo comma la parola:  "naturale",  ovunque  presente,  e'
sostituita dalle seguenti:  "nato  fuori  del  matrimonio";  dopo  le
parole: "per ottenere gli alimenti" sono inserite le  seguenti:  "  a
condizione  che  il  diritto  al  mantenimento  di  cui  all'articolo
315-bis, sia venuto meno."; 
    b) il secondo comma e'  sostituito  dal  seguente:  "L'azione  e'
ammessa previa autorizzazione  del  giudice  ai  sensi  dell'articolo
251."; 
    c) al terzo comma  la  parola:  "potesta'"  e'  sostituita  dalle
seguenti: "responsabilita' genitoriale". 
 
          Note all'art. 36: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  279  del  codice
          civile, come modificato dal presente decreto: 
              "Art.  279.  Responsabilita'  per  il  mantenimento   e
          l'educazione. 
              In ogni caso in cui non puo' proporsi l'azione  per  la
          dichiarazione giudiziale di paternita' o di maternita',  il
          figlionato fuori del matrimonio puo' agire per ottenere  il
          mantenimento,  l'istruzione  e  l'educazione.   Il   figlio
          naturale se maggiorenne e in stato di  bisogno  puo'  agire
          per ottenere gli alimenti a condizione che  il  diritto  al
          mantenimento di cui all'articolo 315-bis, sia venuto meno. 
              L'azione e' ammessa previa autorizzazione  del  giudice
          ai sensi dell'articolo 251. 
              L'azione puo' essere promossa nell'interesse del figlio
          minore da un curatore  speciale  nominato  dal  giudice  su
          richiesta  del  pubblico  ministero  o  del  genitore   che
          esercita la responsabilita' genitoriale.".