Art. 36 Modifiche all'articolo 279 del codice civile 1. All'articolo 279 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma la parola: "naturale", ovunque presente, e' sostituita dalle seguenti: "nato fuori del matrimonio"; dopo le parole: "per ottenere gli alimenti" sono inserite le seguenti: " a condizione che il diritto al mantenimento di cui all'articolo 315-bis, sia venuto meno."; b) il secondo comma e' sostituito dal seguente: "L'azione e' ammessa previa autorizzazione del giudice ai sensi dell'articolo 251."; c) al terzo comma la parola: "potesta'" e' sostituita dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale".
Note all'art. 36: - Si riporta il testo dell'articolo 279 del codice civile, come modificato dal presente decreto: "Art. 279. Responsabilita' per il mantenimento e l'educazione. In ogni caso in cui non puo' proporsi l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternita' o di maternita', il figlionato fuori del matrimonio puo' agire per ottenere il mantenimento, l'istruzione e l'educazione. Il figlio naturale se maggiorenne e in stato di bisogno puo' agire per ottenere gli alimenti a condizione che il diritto al mantenimento di cui all'articolo 315-bis, sia venuto meno. L'azione e' ammessa previa autorizzazione del giudice ai sensi dell'articolo 251. L'azione puo' essere promossa nell'interesse del figlio minore da un curatore speciale nominato dal giudice su richiesta del pubblico ministero o del genitore che esercita la responsabilita' genitoriale.".