Art. 37 
 
 
         Modifiche agli articoli 293 e 297 del codice civile 
 
  1. All'articolo 293 del codice civile, nella rubrica  e  nel  primo
comma, le parole: "nati fuori del matrimonio" sono soppresse. 
  2. Al secondo comma dell'articolo 297 del codice civile, la parola:
"potesta'"   e'   sostituita   dalle    seguenti:    "responsabilita'
genitoriale". 
 
          Note all'art. 37: 
              - Si riporta il testo degli  articoli  293  e  297  del
          codice civile, come modificati dal presente decreto: 
              "Art. 293. Divieto d'adozione di figli. 
              I figli non possono essere adottati dai loro genitori." 
              "Art. 297. Assenso del coniuge o dei genitori. 
              Per l'adozione e'  necessario  l'assenso  dei  genitori
          dell'adottando e l'assenso  del  coniuge  dell'adottante  e
          dell'adottando, se coniugati e non legalmente separati. 
              Quando e' negato l'assenso previsto dal primo comma, il
          tribunale,   sentiti   gli    interessati,    su    istanza
          dell'adottante, puo', ove ritenga il rifiuto ingiustificato
          o  contrario  all'interesse   dell'adottando,   pronunziare
          ugualmente l'adozione, salvo che si tratti dell'assenso dei
          genitori esercenti la  responsabilita'  genitoriale  o  del
          coniuge, se convivente,  dell'adottante  o  dell'adottando.
          Parimenti il tribunale puo' pronunziare  l'adozione  quando
          e'  impossibile  ottenere  l'assenso  per   incapacita'   o
          irreperibilita' delle persone chiamate ad esprimerlo.".