Art. 37 Modifiche agli articoli 293 e 297 del codice civile 1. All'articolo 293 del codice civile, nella rubrica e nel primo comma, le parole: "nati fuori del matrimonio" sono soppresse. 2. Al secondo comma dell'articolo 297 del codice civile, la parola: "potesta'" e' sostituita dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale".
Note all'art. 37: - Si riporta il testo degli articoli 293 e 297 del codice civile, come modificati dal presente decreto: "Art. 293. Divieto d'adozione di figli. I figli non possono essere adottati dai loro genitori." "Art. 297. Assenso del coniuge o dei genitori. Per l'adozione e' necessario l'assenso dei genitori dell'adottando e l'assenso del coniuge dell'adottante e dell'adottando, se coniugati e non legalmente separati. Quando e' negato l'assenso previsto dal primo comma, il tribunale, sentiti gli interessati, su istanza dell'adottante, puo', ove ritenga il rifiuto ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando, pronunziare ugualmente l'adozione, salvo che si tratti dell'assenso dei genitori esercenti la responsabilita' genitoriale o del coniuge, se convivente, dell'adottante o dell'adottando. Parimenti il tribunale puo' pronunziare l'adozione quando e' impossibile ottenere l'assenso per incapacita' o irreperibilita' delle persone chiamate ad esprimerlo.".