Art. 38 
 
 
            Modifiche all'articolo 299 del codice civile 
 
  1.  All'articolo  299  del  codice  civile,  il  secondo  comma  e'
sostituito dal seguente: "Nel caso in cui  la  filiazione  sia  stata
accertata o riconosciuta successivamente all'adozione si  applica  il
primo comma.". 
 
          Note all'art. 38: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  299  del  codice
          civile, come modificato dal presente decreto: 
              "Art. 299. Cognome dell'adottato. 
              L'adottato  assume  il  cognome  dell'adottante  e   lo
          antepone al proprio. 
              Nel caso in cui la filiazione  sia  stata  accertata  o
          riconosciuta successivamente  all'adozione  si  applica  il
          primo comma. 
              Se l'adozione e' compiuta da coniugi l'adottato  assume
          il cognome del marito. 
              Se  l'adozione  e'  compiuta  da  una  donna  maritata,
          l'adottato, che  non  sia  figlio  del  marito,  assume  il
          cognome della famiglia di lei.".