Art. 38 Modifiche all'articolo 299 del codice civile 1. All'articolo 299 del codice civile, il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Nel caso in cui la filiazione sia stata accertata o riconosciuta successivamente all'adozione si applica il primo comma.".
Note all'art. 38: - Si riporta il testo dell'articolo 299 del codice civile, come modificato dal presente decreto: "Art. 299. Cognome dell'adottato. L'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio. Nel caso in cui la filiazione sia stata accertata o riconosciuta successivamente all'adozione si applica il primo comma. Se l'adozione e' compiuta da coniugi l'adottato assume il cognome del marito. Se l'adozione e' compiuta da una donna maritata, l'adottato, che non sia figlio del marito, assume il cognome della famiglia di lei.".