Art. 39 
 
 
            Modifiche all'articolo 316 del codice civile 
 
  1. L'articolo 316 del codice civile e' sostituito dal seguente: 
 
                             "Art. 316. 
 
 
                     Responsabilita' genitoriale 
 
  Entrambi i genitori hanno la  responsabilita'  genitoriale  che  e'
esercitata di comune accordo tenendo  conto  delle  capacita',  delle
inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I  genitori  di
comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore. 
  In  caso  di  contrasto  su  questioni  di  particolare  importanza
ciascuno dei genitori puo'  ricorrere  senza  formalita'  al  giudice
indicando i provvedimenti che ritiene piu' idonei. 
  Il giudice, sentiti i genitori  e  disposto  l'ascolto  del  figlio
minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di  eta'  inferiore
ove capace di discernimento, suggerisce le determinazioni che ritiene
piu' utili nell'interesse del figlio e dell'unita' familiare.  Se  il
contrasto permane il giudice attribuisce il  potere  di  decisione  a
quello dei genitori che, nel singolo caso, ritiene il piu'  idoneo  a
curare l'interesse del figlio. 
  Il  genitore  che   ha   riconosciuto   il   figlio   esercita   la
responsabilita' genitoriale su  di  lui.  Se  il  riconoscimento  del
figlio, nato fuori del matrimonio, e' fatto dai genitori, l'esercizio
della responsabilita' genitoriale spetta ad entrambi. 
  Il genitore che non esercita la responsabilita' genitoriale  vigila
sull'istruzione, sull'educazione  e  sulle  condizioni  di  vita  del
figlio.".