Art. 4 
 
 
            Modifiche all'articolo 148 del codice civile 
 
  1. L'articolo 148 del codice civile e' sostituito dal seguente: 
 
                             "Art. 148. 
 
  I coniugi devono  adempiere  l'obbligo  di  cui  all'articolo  147,
secondo quanto previsto dall'articolo 316-bis".