Art. 40 
 
 
                 Articolo 316-bis del codice civile 
 
  1. Dopo l'articolo 316 del codice civile e' inserito il seguente: 
 
                           "Art. 316-bis. 
 
 
                      Concorso nel mantenimento 
 
  I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli
in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la  loro  capacita'
di lavoro professionale o casalingo.  Quando  i  genitori  non  hanno
mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in  ordine  di  prossimita',
sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari  affinche'
possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli. 
  In caso di inadempimento il presidente del tribunale, su istanza di
chiunque  vi  ha  interesse,  sentito   l'inadempiente   ed   assunte
informazioni, puo' ordinare con decreto che  una  quota  dei  redditi
dell'obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata  direttamente
all'altro genitore o a chi sopporta le  spese  per  il  mantenimento,
l'istruzione e l'educazione della prole. 
  Il decreto, notificato  agli  interessati  ed  al  terzo  debitore,
costituisce titolo esecutivo,  ma  le  parti  ed  il  terzo  debitore
possono proporre  opposizione  nel  termine  di  venti  giorni  dalla
notifica. 
  L'opposizione e' regolata dalle norme relative  all'opposizione  al
decreto di ingiunzione, in quanto applicabili. 
  Le parti ed il terzo debitore possono sempre chiedere, con le forme
del  processo  ordinario,  la   modificazione   e   la   revoca   del
provvedimento.".