Art. 41 Modifiche all'articolo 317 del codice civile 1. All'articolo 317 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma la parola: "potesta'" e' sostituita dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale"; b) il secondo comma e' sostituito dal seguente: "La responsabilita' genitoriale di entrambi i genitori non cessa a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullita' del matrimonio; il suo esercizio, in tali casi, e' regolato dal capo II del presente titolo.".
Note all'art. 41: - Si riporta il testo dell'articolo 317 del codice civile, come modificato dal presente decreto: "Art. 317. Impedimento di uno dei genitori. Nel caso di lontananza, di incapacita' o di altro impedimento che renda impossibile ad uno dei genitori l'esercizio della responsabilita' genitoriale, questa e' esercitata in modo esclusivo dall'altro. La responsabilita' genitoriale di entrambi i genitori non cessa a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullita' del matrimonio; il suo esercizio, in tali casi, e' regolato dal capo II del presente titolo.".