Art. 41 
 
 
            Modifiche all'articolo 317 del codice civile 
 
  1. All'articolo 317 del codice civile sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) al primo comma  la  parola:  "potesta'"  e'  sostituita  dalle
seguenti: "responsabilita' genitoriale"; 
    b)  il  secondo   comma   e'   sostituito   dal   seguente:   "La
responsabilita' genitoriale  di  entrambi  i  genitori  non  cessa  a
seguito  di  separazione,  scioglimento,  cessazione  degli   effetti
civili, annullamento, nullita' del matrimonio; il suo  esercizio,  in
tali casi, e' regolato dal capo II del presente titolo.". 
 
          Note all'art. 41: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  317  del  codice
          civile, come modificato dal presente decreto: 
              "Art. 317. Impedimento di uno dei genitori. 
              Nel caso di  lontananza,  di  incapacita'  o  di  altro
          impedimento che  renda  impossibile  ad  uno  dei  genitori
          l'esercizio della responsabilita'  genitoriale,  questa  e'
          esercitata in modo esclusivo dall'altro. 
              La responsabilita' genitoriale di entrambi  i  genitori
          non  cessa  a   seguito   di   separazione,   scioglimento,
          cessazione degli effetti civili, annullamento, nullita' del
          matrimonio; il suo esercizio, in tali casi, e' regolato dal
          capo II del presente titolo.".